Lavoro
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Compagnie petrolifere vs gestori stazioni di servizio: lavoro subordinato o appalto servizi?

La Redazione
27 Febbraio 2025

Il tribunale di Torino stabilisce la natura subordinata del rapporto lavorativo tra benzinaio e società petrolifera, accertata l’assenza di totale autonomia decisionale del ricorrente, la tipologia di mansioni svolte, esecutive e ripetitive e il controllo sull'orario di lavoro da parte della società.

M.D.P. ha presentato ricorso al Tribunale di Torino per stabilire il proprio rapporto di lavoro subordinato con S. S.p.A. come pompista specializzato dal 7.6.2023. Ha richiesto il pagamento di differenze retributive e la nullità del licenziamento del 28.12.2023 con reintegro e risarcimento del danno.

La questione sottoposta alla Corte si incentra sulle caratteristiche del rapporto tra le parti. D.P., operante inizialmente in regime di comodato e successivamente come appaltatore per S., contesta la legittimità dell'appalto e richiede il riconoscimento dei diritti da lavoratore subordinato. S., al contrario, nega la subordinazione sostenendo la libertà organizzativa.

Il Tribunale, esaminando le testimonianze e i dettagli del contratto, ha concluso il rapporto come di lavoro subordinato, data l'assenza di autonomia e il controllo esercitato da S. sulle attività di D.P. e sugli orari di lavoro.

La Corte ha anche giudicato la disdetta di S. come licenziamento ritorsivo, dichiarandolo nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. e ordinando la reintegrazione del lavoratore con il pagamento di indennità e contributi previdenziali, confermando la natura subordinata del rapporto già definita.

In conclusione, il Tribunale ha stabilito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal 7 giugno 2023, condannando S. al pagamento delle differenze retributive e dichiarando la nullità del licenziamento del 28 dicembre 2023.

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