Donazione con clausola di premorienza: permette di usufruire nuovamente del bonus prima casa
28 Febbraio 2025
Con istanza di interpello il soggetto faceva presente di voler acquistare un immobile abitativo fruendo dell'agevolazione “prima casa”, previa donazione dell'abitazione già posseduta con apposizione di una condizione “si praemoriar”, acquistata grazie al suddetto bonus. Secondo l'istante infatti, la stipula dell'atto di donazione in favore della madre con l'apposizione della condizione di premorienza gli avrebbe permesso di soddisfare il requisito di cui alla lettera c) nota II-bis in calce all'art. 1 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R.n. 131/1986, così da poter fruire nuovamente dell'agevolazione. L'Agenzia delle entrate, premesso che il bonus prima casa è appunto, disciplinato dalla Nota II-bis in calce all'art. 1 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, richiama l'art. 791 c.c. recante «condizione di riversibilità» per effetto del quale il bene donato rientra nel patrimonio del donante all'avverarsi della condizione di premorienza del donatario, o del donatario e dei suoi discendenti. Inoltre, ai sensi del successivo art. 792, comma 1, c.c., il donatario diviene proprietario del bene, ma al suo decesso lo stesso rientra nel patrimonio del donante libero da gravami, salvo eccezioni. Ciò posto, nel caso di specie, l'istante, donando l'immobile acquistato usufruendo del bonus prima casa con apposizione della clausola di premorienza, soddisfa il requisito richiesto dalla lettera c) nota II-bis in calce all'art. 1 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e, previo possesso delle altre condizioni e requisiti richiesti, potrà usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di nuovo immobile: la donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità del bene al momento della stipula dell'atto. (fonte: dirittoegiustizia.it) |