Violenza domestica: la ritrattazione della persona offesa è sintomo della prosecuzione della relazione maltrattante
27 Febbraio 2025
Massima Nel delitto di violenza domestica, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Autorità giudiziaria, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatiche del contrario ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenne. Il caso Tizio è indagato per il reato di maltrattamenti, fisici e psicologici, in danno della moglie e dei cinque figli. Questi ultimi venivano collocati dal Tribunale per i minorenni in una comunità protetta mentre Tizio veniva sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, che più volte trasgrediva ritornando nella propria abitazione, e del divieto di avvicinamento alle persone offese, che violava nei confronti di uno dei figli con il quale manteneva i rapporti. L'indagato aveva richiesto la revoca dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, sostenendo che la moglie aveva ritrattato le accuse e volesse lasciare l'abitazione al marito. La richiesta di revoca della misura veniva rigettata dal Giudice per le indagini preliminari e, successivamente, dal Tribunale, in sede di appello cautelare, ritenendosi persistenti le esigenze cautelari, alla luce delle peculiarità dell'intera vicenda e, in particolare, del fatto che, in modo illogico, la moglie, dopo avere chiesto l'assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, in una mail di provenienza imprecisata e depositata dalla difesa dell'indagato in udienza, aveva espresso la volontà di lasciare l'abitazione al marito e di ritirare la querela presentata nei suoi confronti. La difesa dell'indagato presentava ricorso per cassazione eccependo il vizio di motivazione stante la non attualità delle esigenze cautelari in ragione delle dichiarazioni della moglie circa la casa coniugale. La questione Le ritrattazioni possono essere un sintomo dell'indicazione che la vittima continua a essere esposta a una relazione maltrattante? Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso per infondatezza, ha ritenuto logicamente argomentate e condivisibili le ragioni esposte dal Tribunale a favore della sussistenza della misura cautelare e relative al comportamento della persona offesa: questa, infatti, nel manifestare l'intenzione di rimettere la querela e lasciare l'appartamento al marito, con revoca del precedente difensore, aveva indotto i giudici a considerare tale circostanza, non come favorevole all'indagato, ma allarmante e meritevole di adeguati approfondimenti in ordine alla sua genuinità, oltre che del tutto irrilevante ai fini dell'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. Nel caso di violenza domestica, le ritrattazioni della persona offesa possono essere sintomatiche di una situazione di coercizione o manipolazione in atto. In particolare, la Cassazione ha ribadito che tali ritrattazioni, insieme alla remissione della querela, possono indicare che la vittima continua a essere esposta a una relazione maltrattante, caratterizzata da minacce, ricatti o intimidazioni. Questo vale soprattutto quando la vittima sia un minore o una donna con figli minori. Nel trattare reati di violenza domestica e di maltrattamenti, la giurisprudenza tiene conto non solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma anche del contesto in cui queste dichiarazioni vengono rese. L'art. 609-bis c.p. e la Convenzione di Istanbul impongono un approccio che tenga conto del rischio di reiterazione e della particolare vulnerabilità della vittima. La l. n. 168/2023, inoltre, ha introdotto l'obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali per garantire la sicurezza delle vittime. La Suprema Corte ha evidenziato che, nei casi di violenza domestica, la ritrattazione può essere vista come un esito naturale della dinamica del controllo e del potere esercitato dall'aggressore. Tale controllo può spingere la vittima a cambiare versione dei fatti, non perché questi non siano mai accaduti, ma perché la persona offesa potrebbe temere ripercussioni ancora più gravi. La Corte ha inoltre ricordato che, in materia di misure cautelari, il rischio di inquinamento probatorio non termina con la chiusura delle indagini preliminari, ma persiste per tutto il procedimento, soprattutto quando sono coinvolti minorenni. In questo caso, l'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare e il divieto di contatto con le vittime sono stati ritenuti necessari per prevenire ulteriori condizionamenti o pressioni sulla moglie e sui figli. Il tema delle misure cautelari e della violenza domestica sono stati rinforzati dal succedersi degli interventi legislativi, come da ultimo con la l. n. 168 del 2023 che ha stabilito l'obbligatorietà del braccialetto elettronico nelle misure non custodiali e l'arresto obbligatorio in caso di loro violazione. Ciò è avvenuto anche a causa delle numerose condanne subìte dall'Italia da parte della Corte EDU per la non adeguata protezione assicurata alle vittime di questi reati. Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la ritrattazione fosse "illogica, immotivata e non riscontrata". Anzi, ha sottolineato come essa possa essere l'effetto delle pressioni psicologiche esercitate dall'indagato, che dal 2016 al 2023 avrebbe costantemente maltrattato la moglie e i figli, obbligandoli a vivere in una situazione di paura e sottomissione. In particolare, ha osservato la S.C. come la Corte costituzionale, nel giudicare infondate le questioni di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall' art. 282-ter c.p.p., che, in materia di misure cautelari applicabili nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati contro vittime vulnerabili, prevedono rigidi e non derogabili criteri applicativi, ha chiarito che le scelte del Legislatore rispondono ad un ragionevole bilanciamento tra valori in tensione (da un lato, la libertà di movimento della persona indagata, dall'altro, l'incolumità fisica e psicologica della persona minacciata) che, oltre a risultare coerenti con le prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, «asseconda il criterio di priorità enunciato dall'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77: nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale stabilisce infatti che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». La Corte di cassazione ha notato come la normativa sovranazionale nonché la normativa e la prassi nazionale diano conto del fatto che, rispetto ai reati di violenza domestica, la ritrattazione costituisca un esito possibile delle modalità insidiose e manipolatorie con cui detta violenza si manifesta ed è per questo motivo che le iniziative per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto ai danni della persona offesa da reati di la violenza domestica, per precisa scelta di politica criminale del legislatore, non sono in toto rimesse alla disponibilità di chi ne è vittima “sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell'autore affinché questo avvenga; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà” (c.d. ciclo della violenza). Nell'alveo della violenza domestica, dunque, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela possono essere considerate dall'Autorità giudiziaria sintomatiche dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso ricatti, intimidazioni, minacce, rappresaglie o condizionamenti a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenne. Al fine di evitare che le istituzioni siano responsabili della produzione di conseguenze dannose per chi denuncia condotte maltrattanti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'Autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, anche trovando rifugio in un centro antiviolenza, ma intervenendo esclusivamente sull'autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite. Sulla base di tali premesse la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Osservazioni La violenza domestica non è rimessa alla disponibilità di chi ne è vittima sia per la condizione di vulnerabilità relazionale (oggettiva o soggettiva) in cui potrebbe trovarsi; sia per evitare che le si possa ripercuotere contro sollecitando minacce dell'autore affinché questo avvenga; sia per la inviolabilità dei diritti che lede; sia per la valutazione di particolare gravità delle condotte che meritano di essere soggette alla repressione penale; sia per la ciclicità che connota questo reato, con violenze che, dopo periodi di quiete, capaci di confondere la vittima, riprendono con maggiore crudeltà. Nel delitto di violenza domestica, dunque, le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Autorità giudiziaria, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatiche del contrario ovverosia dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, a maggior ragione quando le persone offese siano minorenni o donne con prole minorenne. L'autorità giudiziaria è tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o ad escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, anche trovando rifugio in un centro antiviolenza, ma intervenendo esclusivamente sull'autore del reato affinché non commetta ulteriori condotte illecite: detti principi valgono a maggior ragione quando, come nella specie, le vittime siano minorenni in quanto l'art. 22, par. 4, della Direttiva 2012/29/UE le ritiene portatrici di esigenze specifiche di protezione, prima tra tutte quella di mantenere il loro contesto abitativo e la continuità con il loro ambiente (di scuola, di gioco, di affetti, di amicizie, di abitudini, ecc.), «essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni», tanto da imporre all'interprete una precisa regola di giudizio, che permea l' intero ordinamento, interno ed internazionale, del best interest of the child secondo cui «un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore» (art. 56, par. 1, della Convenzione di Istanbul). 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