Tabella Unica Nazionale per lesioni di non lieve entità: questioni ancora aperte e prospettive
03 Marzo 2025
La Tabella Unica Nazionale: gli ultimi passi prima della sua entrata in vigore (breve digressione) Dopo venti anni di attesa, il d.P.R. n. 12/2025 ha finalmente dato attuazione a quanto previsto dall'art. 138 cod. ass. che è, invero, entrato in vigore con il d.lgs. n. 209/2005. L'approdo di tale strumento, volto a risarcire il danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità (menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100% di danno biologico) conseguenti alle ipotesi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché dall'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata (vedi art. 7 della c.d. Legge Gelli-Bianco - l. n. 24/2017) è stato, a dir poco, travagliato. Nel corso degli anni, tra l'altro, l'art. 138 cod. ass. ha subìto modifiche in più circostanze (vedi art.1, comma 17, Legge Concorrenza - l. n. 124/2017 e art. 3-ter, comma 1, d.l. n. 228/2021, convertito con modifiche, dalla Legge Milleproroghe - l. n. 15/2022). Nel 2021, invero, l'allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha divulgato uno schema di DPR contenente il regolamento recante sia le tabelle medico-legali delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità sia i meccanismi di conto della tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni. L'iter di approvazione della T.U.N., tuttavia, si è arenato dopo un parere interlocutorio da parte del Consiglio di Stato di cui all'adunanza del 13 febbraio 2024 (parere n. 164/2024). Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, preso atto dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato e tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 138 cod. ass. che, dopo la modifica della l. n. 15/2022, consente di scindere il destino della tabella di valutazione economica rispetto alla tabella di valutazione medico-legale dei postumi (che dovrà essere adottata su proposta del Ministero della Salute) ha quindi successivamente realizzato, con l'apporto fondamentale di IVASS, un nuovo schema di DPR «anche nelle more della predisposizione del regolamento recante la Tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica, al fine di garantire l’immediato diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori». Tale schema ha ottenuto un parere “non ostativo” da parte del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2024 (n. 1282/2024), è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2024 ed è stato adottato, infine, con il d.P.R. n. 12/2025. Il contenuto del d.P.R. n. 12/2025 e i valori economici adottati rispetto alle tabelle pretorie Il d.P.R. n. 12/2025 è composto da cinque articoli:
Procediamo con ordine nell'analisi del provvedimento. I primi due articoli sono evidentemente legati. Ciò in quanto il problema fondamentale che si è posto è stato, infatti, quello di stabilire il valore economico del primo punto di invalidità su cui costruire la Tabella, tenendo conto dei dettami dell'art. 138 cod. ass., che prevede che i valori economici delle singole invalidità debbano essere determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all'aumentare dell'invalidità e suo decremento al crescere dell'età del danneggiato. Il valore economico del punto, da un lato, deve essere funzione crescente della percentuale di invalidità (moltiplicatore biologico del valore del punto base), mentre il risarcimento (l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), dall'altro, deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; dall'altro, tale valore economico deve essere decrescente rispetto all'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base). Per quanto attiene, invece, il danno morale, la componente di danno biologico deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per ogni singolo punto. Nello specifico, il Ministero ha individuato quale valore economico del punto base (art. 2), lo stesso punto base utilizzato per la quantificazione dei risarcimenti per i danni di lieve entità, previsto dall'art. 139, comma 1, lett. a), cod. ass. e pari, dunque, attualmente ad Euro 947,30 (sulla scorta del Decreto del MI.M.IT., 16 luglio 2024). L'intento è stato quello di creare un'armonia tra il punto 9 (microlesione di cui all'art. 139 cod. ass.) e il punto 10 (macrolesione di cui all'art. 138 cod. ass.), tale da «conferire maggiore continuità alla curva risarcitoria». Il valore del punto base della T.U.N. è, dunque, decisamente inferiore al valore punto base delle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, nell'edizione del giugno 2024 è pari ad Euro 1.393,28 (nonché a quello previsto dalle Tabelle di Roma - Ed. 2023: 1.369,23). Le Tabelle di Milano, come è noto, sono state considerate sino ad oggi dalla Suprema Corte il parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. Sul punto, la Cassazione, anche di recente, ha statuito che: «nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute il principio di equità, di cui all'art. 1226 c.c., è garantito dall'adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). I parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21059). Pertanto, il giudice di merito è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle "Tabelle" del Tribunale di Milano, salvo motivato dissenso» (Cass. civ., sez. III, ord., 3 ottobre 2023, n. 27901). La scelta di prendere come valore del punto base quello di cui all'art. 139 cod. ass. era invero già stata adottata nella proposta di T.U.N. del 2021, criticata successivamente dal Consiglio di Stato per una possibile deminutio dei risarcimenti complessivi con conseguente lesione dei diritti delle vittime di sinistri stradali o di episodi di malpractice. Nella T.U.N. 2024 è stato, invece, adottato un moltiplicatore biologico per l'incremento del valore economico del punto, che garantisce la progressività e più che proporzionalità del risarcimento al crescere del grado di invalidità, così da rispettare la direttiva primaria indicata nell'art. 138 cod. ass. del pieno ed effettivo risarcimento del danno. Il moltiplicatore, tra l'altro, non tiene conto della componente demografica, che viene, invece, considerata a posteriori quale demoltiplicatore tabellare. Tale calcolo, infine, ha comportato che le sommatorie dei risarcimenti pagabili mediante la Tabella Unica Nazionale e la Tabella dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per il primo anno di età si eguagliassero, con ciò ignorando, di conseguenza, l'effetto demografico (per un valore complessivo pari a circa 41 milioni di euro). In altre parole, i moltiplicatori utilizzati per la T.U.N. (vedi Tavola 1.A contenuta nell'Allegato 1) sono in pratica maggiori rispetto a quelli della Tabella di Milano. Ne è derivato che i risarcimenti delle due Tabelle (T.U.N. e Milano), per quanto concerne il valore del danno biologico, risultano essere sostanzialmente equivalenti per effetto dei differenti moltiplicatori che compensano i differenti punti base. Rispetto alle Tabelle milanesi, in sostanza, cambia solo la redistribuzione dei valori dei risarcimenti assegnati ai singoli punti di invalidità, in modo tale che siano conformi ai criteri stabiliti dalla norma primaria. Il risarcimento riconosciuto per il decimo punto di invalidità (postumo permanente a partire dal quale le lesioni vengono considerate di non lieve entità) coincide con quello quantificato dalle Tabelle milanesi (pari ad Euro 2.612,40), anche se il valore del punto base è differente rispetto a quello utilizzato nelle Tabelle milanesi. I valori economici della T.U.N., ovviamente, sempre alla luce dei rilievi fatti a suo tempo dal Consiglio di Stato, sono stati aggiornati ad aprile 2024. Al fine di valutare l'impatto della nuova funzione, sono stati presi come riferimento dati aggiornati (estratti dalla Banca Dati Sinistri – BDS – detenuta dall'IVASS per la Rc Auto), relativi ai sinistri definiti nel 2023, e un campione di sinistri, sempre definiti nel 2023, acquisiti dalle principali imprese assicurative, che operano nel ramo per il settore sanitario. In estrema sintesi, nel gioco concorrente dell'incremento del valore del punto al crescere della invalidità, la scelta di prendere a parametro di base un valore di punto inferiore a quello milanese porta a risultati, per certi aspetti, analoghi a quelli della Tabella meneghina e, per certi gradi di invalidità, addirittura premiali per gli aventi diritto (rimanendo, invece, decisamente inferiori rispetto ai valori della Tabella di Roma). Di rilievo, è quanto specificato dal Consiglio di Stato nel parere non ostativo n. 1282/2024 per cui: «la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10 al 36% grado di invalidità e, poi, dall’82 al 100%, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36 all’82%)». L’esito di ciò è stato comunque ritenuto «complessivamente accettabile» e «relativamente alla voce di danno biologico (…) complessivamente adeguato» alla luce dei principi che hanno spinto all’adozione della suddetta Tabella: da un lato, l’uniformità, l’omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e dall’altro, la calcolabilità e la prevedibilità dei costi transattivi a carico delle imprese assicurative. Difatti, alla luce dei dati aggiornati ai sinistri liquidati nell'anno 2023 gli intervalli 10-36 e 82-100 rappresentano circa il 93% dei macrolesi del ramo RC auto e di circa il 75% dei danneggiati per quello della RC sanitaria. L'art. 1, lett. c) del d.P.R. ha previsto poi, come si è visto, l'adozione anche delle Tabelle comprensive del danno morale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 138, comma 2, lett. e) cod. ass. Il risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all'aumentare di ogni punto di invalidità (dal 26% al 55% rispettivamente per 10 e 100 punti di invalidità permanente). Tuttavia, in luogo di incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidità permanente, come previsto dalle Tabelle di Milano e Roma, si è preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori con valori crescenti e progressivi per ciascun grado di invalidità a partire dal decimo. Il Tribunale di Milano, del resto, non definisce una serie progressivamente crescente rispetto ai gradi di invalidità (come disposto dall'art. 138, comma 2, lett. e) cod. ass.), ma fornisce dei valori costanti pari al 25% (0,25) fino al nono punto di invalidità, crescenti tra il decimo e il trentaquattresimo punto, che diventano fissi al 50% (0,5) per le successive percentuali. Al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla Tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti e, in particolare, una ripartizione tra valori minimi, medi e massimi. È evidente, peraltro, che il danno morale potrà essere risarcito solo in presenza di adeguate allegazioni senza automatismi ma con la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva e alle massime di esperienza (vedi Cass. civ. sez. III ordinanza n. 19189 del 15 settembre 2020 e Cass. sez. III sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020). In sostanza, il giudice, una volta verificata l'esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, dovrà valutare se l'importo medio - previsto dalla Tabella Unica Nazionale – sia congruo in relazione alla fattispecie concreta e potrà, quindi:
Fuori dalla Tabella Unica Nazionale rimane, ovviamente e correttamente, la c.d. “personalizzazione”, prevista dall'art. 138, comma 3, cod. ass., secondo cui: «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» della vita del danneggiato, la quantificazione del danno biologico può essere aumentata nella misura massima del 30%. La Suprema Corte, a tale proposito, ha di recente ricordato che dalle disposizioni di cui all'art. 138 cod. ass.: «si traggono due conclusioni: 1) che il danno morale, ricorrendone le condizioni, deve essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico (sentenza Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989) e 2) che l'aumento previsto dal comma 3 fino al 30 per cento ha ad oggetto soltanto il danno biologico, e non anche quello morale» e che «il tetto del 30 per cento fissato per la personalizzazione del danno biologico è assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge. Il fatto che non sia intervenuta ancora (fino alla data della camera di consiglio della presente decisione) la tabella unica nazionale prevista dall'art. 138 cit. non significa che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione, si possa poi disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", perché quel tetto, appunto, e stabilito dalla legge ed è insuperabile e immediatamente operativo» (Cass. civ., sez. III, ord., 25 gennaio 2024, n. 2433). Di contro, per l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano la c.d. “personalizzazione” parte dal 50% per il primo punto di postumi permanenti per scendere via via fino al 25% per i 34 punti di postumi permanenti e rimanere costante fino al 100%. Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea, poi, l'art. 3 del DPR, per ragioni di coerenza di sistema, ha previsto che tale voce risarcitoria sia liquidata in conformità all'art. 139, comma 1, lett. b) e 5, d.lgs. n. 209/2005. Ad oggi è previsto pro die un importo di € 55,24, sul quale potrà incidere un incremento a titolo di danno morale ricompreso tra il 30% e il 60% (comma 2). In questo caso è evidente una diminuzione molto importante rispetto ai valori previsti dalle Tabelle Pretorie (Milano attualmente liquida Euro 115,00 pro die personalizzabile fino ad un massimo del 50%). L'art. 5 (tralasciamo, ovviamente, l'art. 4, che tratta della clausola di invarianza finanziaria) prevede, infine, che le disposizioni di cui al d.P.R. n. 12/2025 si applichino: «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» e, quindi, a far data dal 5 marzo 2025, stante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025. I dubbi e le questioni ancora aperte Tutto risolto quindi? Non proprio. Sono facilmente prevedibili eventuali e future discussioni su questioni già emerse con la diffusione delle nuove tabelle. Prima fra tutte, l'efficacia temporale. L'art. 5 del DPR, come si è visto, è chiarissimo sul punto: la T.U.N. si applicherà «solo ai sinistri verificatisi» dopo il 5 marzo 2025, superando, così, quanto prevedeva l'art. 1, comma 18, l. n. 124/2017, che statuiva che la Tabella Unica Nazionale predisposta con il DPR attuativo dell'art. 138 cod. ass., si sarebbe applicata non solo ai «sinistri» ma anche «agli eventi» verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Per «sinistri», tuttavia, cosa deve intendersi? Se, infatti, per la responsabilità civile automobilistica non si pongono problematiche (sinistro=fatto illecito, cioè “l'incidente” per maggior chiarezza), per la responsabilità civile sanitaria, invece, per «sinistri» si potrebbe anche fare riferimento alla definizione di «sinistro» di cui all'art. 1 del DM. n. 232/2023. Per «sinistro» si intende: «la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio c.d. “claims made”) ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato». Ci si è chiesti, poi, se per l'entrata in vigore della Tabella di liquidazione monetaria si dovesse attendere anche l'entrata in vigore della Tabella di valutazione medico-legale delle lesioni di non lieve entità, pure prevista dall'art. 138, lett. a) cod. ass. Mi sentirei di poter escludere tale ipotesi. Ciò in quanto la volontà del Legislatore di scindere il destino delle due Tabelle è stata chiarissima con l'art. 3-ter, comma 1, lett. a), d.l. n. 228/2021 (convertito nella l. n. 15/2022: c.d. «Milleproroghe») che ha modificato l'art. 138 cod. ass. disponendo, invece, che in luogo di un unico decreto, vi saranno «due distinti decreti», da emanarsi «entro il 1° maggio 2022»: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia»; «il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS», che dovranno adottare, non più una «specifica Tabella Unica», ma due «Tabelle Uniche Nazionali». Venendo al merito delle Tabelle, sono insorte perplessità in ordine alla costruzione della Tabella di cui al d.P.R. n. 12/2025, nel senso che, secondo alcuni, la crescita del risarcimento non sarebbe più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi (così come previsto dalla lett. c) dell'art. 138, comma 2, cod. ass.) come invece accadrebbe nella Tabella di Roma (per un'articolata critica dell'aumento più che proporzionale, v., amplius, D. Spera, Responsabilità civile e danno alla persona, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, 437 e ss.). Lascia, altresì, perplessità il fatto che si parta con un valore economico preciso (quello di cui alle Tabelle per le c.d. micropermanenti), ben più basso di quello adottato da Milano, per poi trovarsi “magicamente” al decimo punto con un valore coincidente con quello di Milano. In relazione al danno morale, inoltre, la divisione in “minimo”, “medio”, “massimo”, non è francamente prevista dall'art. 138 cod. ass., che alla lett. e), prevede che «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica», l'ammontare del danno biologico stabilita dalla Tabella (del danno biologico) debba essere «incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori» per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Quindi, perché la T.U.N. prevede le fasce minimo, medio e massimo? Questa suddivisione, non richiesta dalla norma primaria, crea, tra l'altro, perplessità per le ragioni che anche il Consiglio di Stato ha evidenziato nel suo ultimo non ostativo parere. Tale modulazione, infatti, contrariamente ai desiderata, sembra complicare, piuttosto che facilitare, la definizione bonaria delle vertenze, orientando, altresì, la prassi transattiva alla concentrazione sulle poste minime «realizzando, di fatto, una forma di potenziale e surrettizia riduzione, a livello sistemico, dei risarcimenti erogati». Il danno da invalidità temporanea, poi, ha subìto una drastica riduzione; basti pensare che, per i sinistri successivi al 5 marzo 2025, i danneggiati percepiranno esattamente la metà degli importi risarcitori rispetto a quanto verrà liquidato sulla scorta dei valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano. E, in relazione ai danneggiati con macrolesioni, i quali subiscono periodi di invalidità di svariati mesi (magari ancora ricoverati in Ospedale), l'impatto economico sarà decisamente molto rilevante. Da ultimo, si pone la questione di una possibile applicazione analogica della T.U.N. anche a tutte le altre ipotesi di responsabilità civile diversa dalla RC Auto e dalla responsabilità sanitaria (v. D. Spera, Responsabilità civile e danno alla persona, cit., 347 e ss.). Non si può, infatti, non rimanere notevolmente perplessi di fronte a tale ipotesi. Se è vero che attualmente le Tabelle pretorie sono solo un'applicazione del parametro equitativo dell'art. 1226 c.c. e che, quindi, non vi sarebbe un problema di successione di leggi nel tempo, si ricorda che la T.U.N. nasce con una ratio ben precisa, ossia quella di risarcire in modo “controllato” i danni non patrimoniali i quali derivano da sinistri che si verificano in due settori ben precisi che prevedono un'assicurazione obbligatoria, al fine cioè di «razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori» art. 138, comma 1, cod. ass.). Questa, del resto, è stata anche la ragione per la quale la Corte Costituzionale ha salvato l'art. 139 cod. ass. dalla sua possibile illegittimità costituzionale: «Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. In un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e, nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza» (Corte Cost., 16 ottobre 2014, n. 235). Ora, per quale ragione questi valori “controllati” dal Legislatore dovrebbero trovare applicazione in tutti gli altri settori non obbligatoriamente assicurati? Quale “contemperamento di interessi” che dato origine a queste Tabelle si dovrebbe perseguire? Quello che è “equo” per questi due settori ben precisi lo è altrettanto in tutti gli altri campi della responsabilità civile ? In conclusione Pur con i dubbi e le perplessità sopra evidenziate, dovremmo in ogni caso essere lieti del fatto che il Legislatore abbia dato attuazione ad una norma di legge di venti anni fa. Non si può non riconoscere che appariva davvero inaccettabile che in Italia il risarcimento del danno alla persona non patrimoniale venisse riconosciuto in modo diverso a seconda di quale Tabella di origine pretoria venisse applicata dai Magistrati dei diversi distretti giudiziari. La Tabella Unica Nazionale, quindi, porterà all’unificazione sul territorio nazionale del risarcimento dei danni non patrimoniali di non lieve entità, così come, peraltro, è avvenuto da tempo per le lesioni di lieve entità, con una tendenziale riduzione dei margini di discrezionalità nella quantificazione monetaria del danno (seppure con i caveat prima evidenziati in tema di danno morale). Quanto alla sostanza, tra l’altro, l’applicazione di questi nuovi criteri risarcitori non dovrebbe comportare, ad un primo esame, alcuno stravolgimento (né in aumento né in diminuzione) rispetto a quanto sino ad ora veniva liquidato nei settori della responsabilità civile automobilistica e della responsabilità sanitaria quantomeno rispetto alle Tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, se non, invero, in tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea. Il mondo della responsabilità civile potrà ora forse dedicarsi con maggiore profitto al vasto tema dei danni patrimoniali che lamentano le persone affette da lesioni di non lieve entità ed i loro congiunti (si pensi, ad esempio, alle spese future di assistenza generica e specialistica), nonché ai danni da perdita o lesione dei rapporti parentali. |