Prescrizione della ripetizione di somme indebitamente corrisposte: dies a quo e onere probatorio
04 Marzo 2025
Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Quanto alla decorrenza del termine decennale, il Tribunale ha richiamato Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2015, n. 10828, secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento». L'ente non ha provato nulla in ordine all'interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa. Dunque, il giudice di merito ha accolto il ricorso e accertato la prescrizione del diritto in capo all'ente. |