Le verifiche preliminari nel rito unico familiare e minorile

05 Marzo 2025

Il contributo analizza la struttura c.d. «polifunzionale» e la valenza che assume la prima udienza di comparizione delle parti, sede - tra l'altro - delle verifiche preliminari, nell'ambito del rito unico familiare e minorile

Premessa

Nel rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, la prima udienza di comparizione, disciplinata dagli artt. 473-bis.21 e 473-bis.22 c.p.c., assume un ruolo di fondamentale importanza in quanto risulta finalizzata, non solo alla comparizione delle parti, ma anche alla conciliazione della controversia ed all’emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti. Infatti, è possibile descrivere l’udienza di prima comparizione come una udienza «polifunzionale» (FERRANDI, 133) destinata ad ospitare, non solo la mera comparizione delle parti, ma anche l’attività conciliativa, l’attività istruttoria e decisionale posto che, nella prospettiva di celerità ed efficienza che ha ispirato l’introduzione del rito unico, si è prevista la possibilità di giungere alla decisione sulla controversia già all’esito della prima udienza di comparizione delle parti.

Tuttavia, appare opportuno evidenziare che, anche nell’ambito del rito unico in materia minorile e familiare, il primo adempimento che caratterizza l’udienza di prima comparizione coincide con le verifiche preliminari.

Le verifiche preliminari

All'udienza di comparizione delle parti, il primo e preliminare adempimento a cui il Giudice delegato – od il collegio nel caso in cui il Presidente del Tribunale non abbia designato il giudice relatore – coincide con la verifica ex officio della regolarità del contraddittorio.

Di conseguenza, «il giudice dovrà verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti ed eventualmente invitarle a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti difettosi. Dovranno pure essere sanati eventuali mancanze di procura al difensore, oppure difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione. Il giudice, inoltre, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., qualora almeno uno dei convenuti non si sia costituito, dovrà verificare la regolare (e tempestiva) notifica del ricorso introduttivo e disporne, se del caso, la rinnovazione, con fissazione di una nuova prima udienza. In caso di notifica regolare, invece, alla mancata costituzione del convenuto farà seguito la sua dichiarazione di contumacia» (M.A. LUPOI, 1151).

In altre parole, il giudice dovrà adottare i provvedimenti di integrazione del contraddittorio necessario, ordinare gli interventi opportuni, disporre la rinnovazione della citazione o l'integrazione delle domande, dichiarare la contumacia, assegnare i termini per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, provvedere sulle istanze di chiamata dei terzi, ordinare la rinnovazione delle notificazioni e le eventuali notifiche al contumace.

Inoltre, almeno secondo una parte della dottrina, l'Autorità giudiziaria procedente dovrà anche «pronunciare i provvedimenti in sanatoria dei vizi sul litisconsorzio necessario, sulla nullità della domanda o della notifica, sulla capacità, oppure i provvedimenti sulla chiamata iussu iudicis o comunque sulle questioni rilevabili d'ufficio» (CECCHELLA, 121).

In tal caso, laddove la questione rientri tra quelle rilevabili d'ufficio, sarà necessario suscitare il contraddittorio tra le parti con la concessione dei termini per memorie, imposti dall'art. 101, comma 2, c.p.c. (cfr. CECCHELLA, 121).

Il mutamento del rito

Occorre ricordare l'art. 3, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 164/2024, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149», ha modificato l'art. 473-bis c.p.c., non solo specificando l'ambito applicativo del rito unico in materia familiare, personale e minorile, ma anche introducendo la disciplina del mutamento del rito (cfr. art. 473-bis, commi 3 e 5 c.p.c.): laddove uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale venga promosso in forme diverse, l’Autorità Giudiziaria procedente ordina il mutamento del rito e fissa l’udienza di comparizione delle parti regolata dall’art. 473-bis.21 c.p.c., assegnando alle parti termini perentori per l’eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, l’Autorità Giudiziaria procedente, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto.

Sul punto si deve osservare che l’art. 473-bis, comma 5, c.p.c., prevedendo che i provvedimenti di mutamento del rito debbano essere pronunciati non oltre la prima udienza:

  • da un lato, induce a ritenere che, se l’errata individuazione del rito emerga successivamente alla prima udienza, non si possa intervenire e che il percorso processuale originariamente adottato debba considerarsi consolidato;
  • dall’altro lato, la norma fissa un termine finale entro cui la correttezza del rito deve essere valutata, non precisando quale debba essere il luogo naturale di tale valutazione.

Pertanto, con riferimento all’ipotesi disciplinata dall’art. 473-bis, comma 3, c.p.c. – ovvero l’ipotesi in cui uno dei procedimenti che rientra ex art. 473-bis, comma 1, c.p.c. nell’ambito di applicazione del rito unico in materia familiare e minorile viene introdotto in una forma diversa rispetto a quella prevista dal rito unico in materia familiare e minorile –, la verifica della corretta scelta del rito dovrebbe avvenire nell’ambito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171-bis, comma 4, c.p.c. nella misura in cui il problema del mutamento del rito dovrà essere affrontato da una Autorità giudiziaria diversa rispetto al Giudice familiare.

Diversamente, nelle ipotesi previste dall’art. 473-bis, comma 4, c.p.c. – ovvero l’ipotesi in cui un procedimento che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 473-bis, comma 1, c.p.c. venga introdotto utilizzando le forme del rito unico in materia familiare e minorile –, il mutamento del rito, pronunziato dal Giudice familiare e minorile, dovrebbe avvenire in prima udienza.

Tuttavia, appare possibile individuare altri due ulteriori momenti processuali rilevanti.

In primo luogo, dovrebbe essere concessa – in linea con l’esegesi giurisprudenziale secondo la quale l’obbligo di disporre il mutamento del rito sorge nel momento in cui la controversia si presenti estranea alla materia – al Presidente del Tribunale la possibilità di ordinare il mutamento del rito nel caso in cui l’erroneità della scelta attore emerga già nel momento in cui è chiamato a fissare l’udienza di comparizione delle parti (cfr. art. 473-bis.14 c.p.c.).

In secondo luogo, il giudice familiare e minorile potrebbe provvedere sul mutamento del rito anche laddove venga richiesta l’adozione di un provvedimento indifferibile ai sensi di quanto dispone l’art. 473-bis.15 c.p.c.).

In conclusione

Nel rito unitario familiare e minorile non viene introdotto un sistema di verifiche preliminari analogo a quello previsto per il rito ordinario dall'art. 171-bis c.p.c., che consente al giudice di compiere le verifiche preliminari in un momento successivo alla costituzione del convenuto ma precedente rispetto alla celebrazione della prima udienza.

Si ricordi che le verifiche a cui il giudice è chiamato alla luce di quanto dispone l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., riguardano:

  • la verifica dell'integrità del litisconsorzio necessario (art. 102, comma 2, c.p.c.);
  • l'opportunità di ordinare l'intervento del terzo (art. 107 c.p.c.);
  • l'assenza di vizi nell'atto introduttivo (art. 164, commi 2, 3 e 5, c.p.c.);
  • l'assenza di vizi nella domanda riconvenzionale (art. 167, comma 2, c.p.c.);
  • la presenza di un'istanza per la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto (artt. 167, comma 3 e 269, comma 2, c.p.c.);
  • la possibilità di dichiarare la contumacia (art. 171, comma 3, c.p.c.);
  • se le parti sono adeguatamente rappresentate, autorizzate e munite di difesa tecnica (art. 182, comma 2, c.p.c.);
  • l'assenza di vizi nella notificazione (art. 291 c.p.c.) e l'assenza di atti da notificare al contumace (art. 292 c.p.c.).

Pertanto, il giudice familiare e minorile dovrà attendere la prima udienza per poter verificare la regolarità del contraddittorio e, in presenza di vizi, intervenire con i più opportuni provvedimenti. L'assenza di un momento di verifica antecedente l'udienza, pur evitando di aggiunge al rito unitario le complessità interpretative che sono derivate dall'introduzione dell'art. 171-bis c.p.c., determina  – rectius, potrebbe determinare – un evidente allungamento della tempistica processuale nella misura in cui l'irregolarità della costituzione delle parti o la presenza di una anomalia nella corretta instaurazione del contraddittorio determina necessariamente il rinvio dell'udienza di comparizione.

Tuttavia, la mancata applicabilità dell'art. 171-bis c.p.c. al rito unito in materia minorile e familiare viene giudicata positivamente da una voce dottrinale che sostiene come l'assenza di un meccanismo analogo a quello disciplinato dall'art. 171-bis c.p.c. «produce una normativa meno complessa rispetto a quella del processo comune, ove il meccanismo delle verifiche preliminari può indurre il giudice ad un rinvio della data di prima udienza, rispetto alla quale vengono rifissati i termini per le memorie integrative, ponendo su basi più incerte la celerità dello svolgimento, con tutta la complessità derivante da processi cumulati oggettivamente e soggettivamente e l'infinita produzione di atti scritti» (C. CECCHELLA, 121).

Riferimenti

  • C. CECCHELLA, Il processo in materia di persone, minorenni e famiglia, Pisa, 2024;
  • A. CONTI, Il mutamento del rito nel processo minorile e familiare delineato dal Correttivo, in IUS Processo civile, 17 dicembre 2024;
  • D. DALFINO, Le verifiche preliminari e l'udienza “filtro”: garanzia del contraddittorio sulle questioni “liquide” e poteri di direzione del processo, in Foro it., 2024, I, 1639 ss.;
  • F. DANOVI, Il nuovo rito unitario per i processi relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie, in Giur. it., 2023, 715 ss.;
  • R. DONZELLI, Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, in judicium.it,  19 novembre 2024;
  • F. FERRANDI, La fase decisoria, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, i minorenni e le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 133 ss.;
  • M.A. LUPOI, La prima udienza, in Nuove leggi civ. comm., 2023, 1151 ss.;
  • A. SCARPA, Il processo ordinario di primo grado, in AA.VV., Il processo ordinario e semplificato di cognizione di primo grado, a cura di Giordano - Panzarola, Milano, 2024, 24 ss.;
  • D. VOLPINO, Il nuovo art. 171-bis c.p.c. censurato di incostituzionalità, in Giur. it., 2024, 1080 ss.

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