Interrogatorio preventivo: la Cassazione fa “buon governo” della nuova garanzia
05 Marzo 2025
Massima Qualora il giudice per le indagini preliminari sia già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non è tenuto a procedere (comunque) all'interrogatorio preventivo; il Tribunale del riesame, conservando la propria natura di strumento a devoluzione totale, può dichiarare nulla la ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. procedente allorquando riscontri la insussistenza di un presupposto ostativo allo svolgimento dell'atto (nella specie il pericolo di fuga). Il caso Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 12 settembre 2024, revocando la misura cautelare della custodia in carcere applicata a C.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 81-110-624 c.p. Contro il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il quale contesta la violazione di legge (in relazione agli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, c.p.p.) e il vizio di motivazione: il rinvio va all'affermata nullità dell'ordinanza applicativa, fatta discendere dal mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo sulla misura, in conseguenza della ritenuta insussistenza del pericolo di fuga. Secondo il ricorrente, a tal fine, apparirebbe dirimente il fatto che l'ordinanza applicativa, che ha individuato quale unica esigenza cautelare quella di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p., non abbia pretermesso di motivare sul punto: la correttezza del mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo discenderebbe, quindi, dal concreto pericolo di fuga ravvisato dal Giudice per le indagini preliminari e argomentato in termini non tautologici o apodittici. Seconde questa opzione esegetica, qualora un discorso giustificativo di tal fatta non fosse successivamente condiviso dal giudice dell'impugnazione cautelare, non verrebbe meno, in ogni caso, la ritualità della procedura. In particolare, in base al principio di tassatività delle nullità, sarebbe insostenibile la tesi per cui il Tribunale, andando di contrario avviso, potrebbe rilevare un vizio strutturale dell'ordinanza. Il provvedimento impugnato, nello specifico, avrebbe esteso analogicamente un'ipotesi di nullità che la lettera del codice e la stessa ratio del sistema cautelare ricollegherebbero esclusivamente all'omessa valutazione della specifica questione. Opinando diversamente, si afferma nel ricorso, si perverrebbe a una condizione di permanente incertezza sulla stabilità del provvedimento applicativo, suscettibile di annullamento in base a mere divergenze interpretative sull'efficacia dimostrativa del quadro investigativo ovvero a mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali. Peraltro, in concreto, non potrebbe ravvisarsi nessun effettivo vulnus alle garanzie difensive, dal momento che, nel successivo interrogatorio di garanzia, ritualmente espletato, l'indagato si era avvalso del diritto al silenzio, nonostante il maggior tempo a sua disposizione per dispiegare le proprie strategie. La questione La sezione II della Corte di cassazione ha esaminato la seguente questione: mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo per il paventato pericolo di fuga, non ravvisato in sede di riesame, e la conseguente nullità della misura cautelare applicata per il mancato svolgimento dell'interrogatorio previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p. (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114). Le soluzioni giuridiche La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Dopo un excursus in ordine alla nascita delle modifiche che hanno investito, l'art. 291 c.p.p., il quale, dopo la recente riforma Nordio prevede, al comma 1-quater (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114), che: « fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale » e che, prevede poi una specifica sanzione per l'inosservanza del nuovo modulo procedimentale: « L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater […] ». La Cassazione dopo aver premesso che la regola del contraddittorio anticipato deve ritenersi applicabile a tutte le richieste di misura cautelare pendenti a tale data, affronta la questione del regime transitorio regolato dai principi processuali del tempus regit actum e del favor rei, affermando che: se, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più ampia tutela all'indagato, risulta del pari non revocabile in dubbio che l'actus da prendere in considerazione sia l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, anche avuto riguardo alla specifica topografia della modifica legislativa, che è andata a incidere sull'art. 291 c.p.p., recante disposizioni sul «procedimento applicativo» che il giudicante deve seguire, a seguito dell'impulso derivante dalla richiesta di misura del pubblico ministero. Peraltro, depone in tal senso anche l'esegesi del massimo consesso nomofilattico, secondo cui, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, Rv. 236537-01, che, nell'impossibilità di postulare una nozione indifferenziata di atto processuale, vieppiù se isolatamente considerato, focalizza le proprie riflessioni sulle sue «dimensioni temporali», in relazione alle quali si deve modulare la formula tempus regit actum. Cfr. anche Cass. pen., sez. un., 17 luglio 2014, n. 44895, Pinna, Rv. 260926-01, in tema di interrogatorio di garanzia e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda processuale si compone di fasi autonome). Ebbene, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva – atto che non si esaurisce nel suo puntuale adempimento, ma dispiega i propri effetti nel tempo ed è sempre suscettibile di successivo controllo, a presidio della libertà personale, anche in ordine ai presupposti applicativi (salvo il cosiddetto giudicato cautelare) – è stata emessa il 12 settembre 2024: la lex superveniens, pertanto, governa la fattispecie processuale oggetto del motivo di impugnazione. Peraltro, l'inversione dell'ordinaria sequenza procedimentale “misura-interrogatorio” - stabilita dalla c.d. riforma Nordio - non era sconosciuta all'ordinamento: il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l'espletamento dell'incombente con riferimento all'applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, c.p.p., come modificato dall'art. 7 l. 16 aprile 2015, n. 47). La recente riforma – prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, ma senza generalizzarlo completamente, anzi con assai ampia casistica derogatoria – ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. Accanto all'intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l'interlocuzione preventiva con l'indagato, tra cui, lo si ripete, il pericolo di fuga (cfr. Relazione illustrativa al d.d.l. A.S. 808,). D'altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2020, n. 17274, Salvati, Rv. 279281-01. Cfr., altresì, C. cost., 24 marzo 1997, n. 77 e C. cost., 10 febbraio 1999, n. 32, e Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 1998, n. 3, Budini, Rv. 21058, nonché la citata Sez. U, Pinna, che rimarcano il ruolo dell'interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis). È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell'ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell'adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l'obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Non si tratta di una palmare riproduzione delle precedenti disposizioni, ma il novum normativo si connota per non marginali peculiarità: l'ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza – che non pare meramente lessicale, richiamandosi fasi diverse del momento deliberativo – tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, « prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero », mentre, secondo la novella,« prima di disporre la misura »: non a caso, l'ordinanza cautelare dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 292 c.p.p., come interpolato dalla novella, anche « una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio » . Quella introdotta, indica la Corte, è una fattispecie processuale complessa, nella quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatàrio del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l'esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confermare – ovvero, al contrario, a obliterare – il convincimento interinale del giudicante, discendente da una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle conseguenze da trarne in punto di diritto; d'altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non potrebbe certo razionalmente presumersi, sulla scorta della stessa lettera della legge ed anche a tutela del segreto investigativo, la permanenza del dovere di procedere comunque all'interrogatorio. Ma il punto, indica la Sez. II, è che questo schema procedimentale si arricchisce di un ulteriore requisito negativo: il giudizio di (in)sussistenza di esigenze cautelari ostative, quale fattore preclusivo rispetto all'attivazione del contraddittorio preliminare, anche a prescindere dalle specifiche richieste e indicazioni sul punto da parte del pubblico ministero. Invero, il principio della domanda cautelare preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, ma non impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall'organo di accusa (Cass. pen., sez. I, 30 giugno 2023, n. 36255, Adalil, non mass.; Cass. pen., sez. I, 8 settembre 2020, n. 28525, Signore, Rv. 279643-01; Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2016, n. 43731, Borovikov, Rv. 267935- 01; Cass. pen., sez. III, 1° aprile 2014, n. 29966, C., Rv. 260253-01). Anzi, si è condivisibilmente ritenuto che sia precipuo compito del giudice la valutazione della sussistenza dei presupposti – gravi indizi ed esigenze cautelari – a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta; ogni ipotetica previsione di nullità, infatti, riguarda solo l'ordinanza applicativa, ai sensi dell'art. 292, comma 2, c.p.p., e non la richiesta del pubblico ministero (Cass. pen., sez. I, n. 36255/2023, cit.; Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 51066, La Selva, non mass.; Cass. pen., sez. II, 21 novembre 2006, n. 6325, dep. 2007, Chaoui, Rv. 235826-01). Ciò premesso, per quanto attiene al riesame di una misura cautelare personale, secondo la consolidata opinione in letteratura e in giurisprudenza, che la cassazione intende ribadire, è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare (Cass. pen., sez. un., 5 luglio 1995, n. 26, Galletto, Rv. 202015-01; Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2023, n. 7327, Cannalire, non mass.; Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2016, n. 12995, Uda, Rv. 266294-01; Cass. pen., sez. V, 24 novembre 1999, n. 5664, dep. 2000, Frroku, Rv. 216240-01): il tribunale, pertanto, può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare (Cass. pen., sez. V, 12 luglio 2019, n. 40061, Valorosi, Rv. 278314-03; Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 18853, Puro, Rv. 273384-01). Il riesame permette all'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità, sulla coerenza con le emergenze investigative e sull'adeguatezza del provvedimento applicativo; la funzione di strumento per rimuovere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato e, soprattutto, la natura di “puro gravame” implicano, infatti, la disamina dell'intera vicenda storica e processuale da parte del giudice dell'impugnazione cautelare di merito, nel cui sindacato rientra inequivocabilmente la completa verifica ex post, nella pienezza della giurisdizione di merito e secondo la meccanica delineata dall'art. 309, comma 9, c.p.p, della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, senza particolari vincoli – salva l'immodificabilità in deterius – sul piano della cognizione e della decisione (cfr. Cass. pen., sez. I, 17 giugno 1996, n. 4172, Grieco, Rv. 205493-01, secondo cui il riesame è diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare e con esso sono, quindi, deducibili – e rilevabili di ufficio – i vizi genetici del provvedimento coercitivo. Secondo Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2021, n. 37608, Costagliola, Rv. 282023-01, in tema di misure reali, il cosiddetto effetto devolutivo del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro). Il tribunale potrebbe, in astratto, anche intervenire sul merito cautelare, avvalendosi dei propri poteri di integrazione dell'apparato motivazionale, sanando le carenze argomentative del provvedimento gravato (Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2023, n. 3038, dep. 2024, Emme Ci Tex Srl, Rv. 285747-01; Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 10590, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596-01). Questo potere-dovere, tuttavia, non opera in caso di motivazione mancante o apparente, quale quella che consiste in vuote formule di stile, priva di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2017, n. 643, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925-01; Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2015, n. 46136, Campanella, Rv. 265212-01). Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di riempire di contenuti un passaggio motivazionale meramente tautologico, ma di individuare le conseguenze di una radicale e demolitoria rilettura ad opera del Tribunale del riesame dei dati informativi che avevano fondato l'affermazione di sussistenza del pericolo di fuga da parte del Giudice per le indagini preliminari: venuta meno – retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame – la sussistenza del pericolo di fuga, emerge una causa originaria e strutturale di nullità dell'ordinanza applicativa. Come accennato, infatti, secondo il comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p., recentemente introdotto, « l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater ». Al contrario di quanto ipotizzato dalla Procura ricorrente, non siamo in presenza di alcuna impropria estensione analogica di una norma di stretta interpretazione da parte del Tribunale: la sanzione processuale è espressa (e, pertanto, pienamente rispettosa dei limiti imposti all'interprete dall'art. 177 c.p.p.). Se viene ritenuta insussistente la specifica esigenza cautelare legittimante la disciplina speciale, risulta inevitabilmente priva di fondamento giuridico anche la deroga all'ordinaria anticipazione del contraddittorio. Dirimente appare il passaggio nel quale il giudice di legittimità afferma che: la sua inosservanza viola, infatti, il principio del contraddittorio, vulnera il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di essere attinto dalla misura cautelare»). Questa nullità, peraltro tempestivamente eccepita con il primo atto utile, non potrebbe essere esclusa solo perché il giudice emittente aveva affermato – in maniera non corretta, come emerso dagli esiti della catena impugnatoria – la sussistenza di una circostanza derogatrice. Sostenendo che un passaggio argomentativo purchessia (che non esondi nel puro espediente retorico) valga a superare ogni possibilità di contestazione da parte dell'indagato, si finirebbe per sterilizzare irragionevolmente il perimetro cognitivo del giudice del riesame ed espropriare l'indagato di una basilare garanzia attribuitagli dalla legge, in conformità con i principi costituzionali. La nuova norma, invero, al contrario della disciplina dell'interrogatorio di garanzia “posticipato” ex art. 294 c.p.p., costruisce un'architettura procedimentale che postula testualmente, come prerequisito per l'emissione della misura personale, l'interlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve le (pur ampie) deroghe pure previste. Non si verte, in questo caso, come nel distinto schema di cui agli artt. 302 e 306 c.p.p., intorno a una causa di inefficacia della misura (sopravvenuta rispetto all'emissione e all'applicazione del vincolo cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stessa), ma viene, invece, in rilievo l'accertata inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante il titolo cautelare. E, come detto, la verifica dei presupposti che consentono l'adozione della misura costituisce esattamente l'oggetto della richiesta di riesame (cfr. Cass. pen., sez. un., Galletto, cit.; Cass. pen., sez. un., 17 aprile 1996, n. 7, Moni, Rv. 205255-01; Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2024, n. 11735, Tavella, Rv. 286202-01; Cass. pen., sez. II, 12 ottobre 2017, n. 54267, Cirino, Rv. 271366-01; Cass. pen., sez. IV, 5 febbraio 2016, n. 12995, Uda, Rv. 266294-01; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, n. 809, Demo, Rv. 216065-01). Non è mai stato revocato in dubbio, peraltro, che lo scrutinio del riesame ricomprendesse anche la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr., ex pluribus, Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2023, n. 43571, Borgato, Rv. 285220-01; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2020, n. 15980, Rafanelli, Rv. 278944-02), e tale principio non può che mantenere intatta tutta la sua evidente validità anche quando tale sussistenza costituisca un elemento negativo della fattispecie processuale. La fondatezza di tali conclusioni prescinde dai successivi concreti seguiti procedimentali e non può essere contraddetta dalla indubitabile possibilità di avvalersi del diritto al silenzio in sede di interrogatorio (anticipato o posticipato che sia). L'interessato deve essere necessariamente posto nelle condizioni di svolgere appieno le proprie difese e rimane, poi, rimesso alle sue incensurabili determinazioni discrezionali individuare le modalità concrete dell'esercizio – o del mancato esercizio – di questo diritto, apprezzando insindacabilmente gli spazi defensionali che le diverse opzioni potrebbero offrirgli. L'iniziale omissione dell'imprescindibile incombente non potrebbe certo costringere l'indagato a controdedurre puntualmente rispetto all'imputazione provvisoria, rinunciando a priori alle proprie legittime strategie, a pena di vedere caducato il proprio diritto ad eccepire la nullità (cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2018, n. 26929, Cecchini, Rv. 273416- 01, in tema di misura interdittiva ex art. 289, comma 2, c.p.p.). Poiché sussiste un'originaria causa di nullità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari (apprezzata all'esito della verifica, di legalità e di merito, del corretto uso del potere cautelare, in sede di riesame), l'interrogatorio preliminare assume un ruolo non altrimenti surrogabile . Non appare, pertanto, in termini neppure la giurisprudenza che afferma, in relazione all'applicazione di una misura cautelare interdittiva disposta in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la non necessità del previo interrogatorio dell'indagato, in virtù del contraddittorio già sviluppatosi nel procedimento di impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2019, n. 14958, Orlando, Rv. 275538-01). Sulla infungibilità dell'interrogatorio di garanzia, mezzo del tutto tipico, indispensabile per la difesa dell'indagato e non sostituibile con altre procedure di audizione del sottoposto in vinculis, cfr. le citate Sez. U, Pinna e Sez. U, Budini). Osservazioni La Cassazione inizia ad affrontare le prime questioni in tema di interrogatorio anticipato della procedura applicativa della misura cautelare, regolamentato dalla c.d. riforma Nordio. Ai sensi dell'art. 291 c.p.p., prevede, al comma 1-quater (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. e), l. 9 agosto 2024, n. 114), che: « fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ». Parallelamente la legge del 2024 ha introdotto una specifica sanzione per l'inosservanza del nuovo modulo procedimentale: « L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater […] ». La questione attiene ad un ricorso della Procura contro l'ordinanza di annullamento di una misura cautelare disposta per pericolo di fuga da parte del Tribunale del Riesame che ha ritenuto insussistente l'esigenza cautelare della lett. b) dell'art. 274 c.p.p. e ha affermato che il giudice doveva procedere all'interrogatorio preventivo e che, conseguentemente, era stato violato il diritto al contraddittorio anticipato dell'imputato, risultando irrilevante l'espletamento del successivo interrogatorio di garanzia nel corso del quale l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la Procura si sarebbe trattato di un potere non conferito al Tribunale del riesame essendo stato il pericolo di fuga ampiamente motivato dal giudice. La Cassazione ha condiviso la conclusione del Tribunale della libertà in quanto il mancato riconoscimento del pericolo di fuga imponeva di svolgere l'interrogatorio anticipato, essendo del tutto irrilevante quello posticipato. L'omissione -diversamente da quello posticipato- dà luogo ad un vizio genetico dell'ordinanza cautelare ben rilevabile, secondo gli ampi poteri di verifica del provvedimento spettanti al Tribunale della libertà: è' questo, invero, il dato significativo introdotto proprio dalla riforma Nordio, vale a dire l'effetto caducatorio per invalidità dell'atto che discende dal mancato espletammo dell'atto teso alla tutela del diritto di difesa, capace di rappresentare, nel contempo, elemento o componente della stessa ordinanza cautelare a dispetto di quello “postumo” in cui, ferma restando la validità dell'ordinanza, il suo mancata espletamento determina solo la perdita di efficacia della misura ex art. 302 c.p.p. |