La questione attiene all'ipotesi in cui l'atto di impugnazione debba essere notificato al medesimo procuratore che nel grado precedente sia stato difensore di più parti costituite in giudizio.
La regola generale prevede che ciascuna parte costituita debba essere raggiunta dall'atto di impugnazione attraverso la relativa notificazione che, in ipotesi di domiciliazione procuratoria, va eseguita presso il domicilio (prima fisico, oggi digitale) che l'avvocato costituito in giudizio ha dichiarato in forza del mandato alle liti ricevuto dalla parte.
Il problema nasce in relazione al numero di copie da notificare al predetto legale e affronta, più in generale, la questione della qualificazione della funzione assegnata al procuratore domiciliatario.
Secondo la sentenza Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20527, il procuratore domiciliatario, essendo l'unico soggetto cui deve indirizzarsi la notificazione dell'atto, è il vero e proprio destinatario dell'attività processuale notificatoria e non è un mero consegnatario dell'atto per conto dei propri clienti.
Da tanto consegue che, una volta effettuata ritualmente la notificazione al domicilio eletto, il notificante abbia correttamente adempiuto all'onere su di lui incombente, portando a conoscenza la controparte, per mezzo del suo procuratore costituito nel domicilio eletto, della volontà di proporre impugnazione avverso il provvedimento reso nel grado precedente.
Lo scopo della notificazione dell'atto di impugnazione può, pertanto, ritenersi raggiunto dalla notificazione dell'impugnazione al domicilio del procuratore.
Tanto consente di concludere nel senso che, in ipotesi di eventuale pluralità di parti costituite con un unico procuratore, tale scopo deve ritenersi raggiunto nell'ipotesi in cui la notificazione dell'atto sia stata regolarmente effettuata, e ciò del tutto indipendentemente dal numero di copie notificate, atteso che è sufficiente che almeno una copia sia stata notificata per rendere l'attività del tutto valida e l'effetto di impugnazione automaticamente esteso a tutte le parti rappresentate da quel procuratore.
Nessuna invalidità, quindi, può conseguire alla notificazione di un numero di copie inferiore al numero di parti rappresentate dall'unico difensore, anche in ossequio al generale principio di economia processuale, in forza del quale deve essere preferita l'interpretazione che, senza recare alcun pregiudizio alle parti, conduca a una più celere celebrazione del processo.
Nel caso, di specie, conclude la pronuncia in esame, interpretare nel senso della sussistenza di un'invalidità comporterebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, potenzialmente conseguente alla necessità di rinnovazione della notificazione dell'impugnazione e di tutti gli atti processuali svolti nel grado di impugnazione, senza che la diversa interpretazione accolta - nel senso della validità - arrechi alcun pregiudizio alle parti difese dall'unico procuratore, una volta che la notificazione di una sola copia abbia comunque manifestato la volontà del notificante di impugnare il provvedimento reso all'esito del grado inferiore e, quindi, messo il difensore in grado di comunicare ai propri assistiti l'esistenza dell'impugnazione, al fine di far valutare loro l'opportunità di costituzione nel grado superiore per resistere e contraddire.
L'ordinanza Cass. civ., sez. trib., ord., 22 luglio 2021, n. 20982, al contrario, muove da un'interpretazione del ruolo del procuratore domiciliatario diversa da quella resa dalla precedente pronuncia, secondo cui egli non è affatto il destinatario dell'atto di notificazione, ma è solo il soggetto a cui, per effetto della domiciliazione, deve essere indirizzata la notificazione dell'atto processuale di impugnazione.
Destinataria della notificazione dell'atto di impugnazione è sempre e solo la parte; nell'ipotesi in cui questa abbia eletto domicilio presso un procuratore legale, l'unico effetto sarà che il notificante dovrà indirizzare la notificazione presso il difensore nel domicilio eletto e non già personalmente alla parte al suo domicilio personale.
Da tanto consegue che ciascuna parte costituita nel grado inferiore deve essere raggiunta da un distinto atto di impugnazione.
Pertanto, nel caso in cui il notificante abbia notificato un numero di copie dell'atto di impugnazione inferiore al numero di parti costituite presso l'unico procuratore, si verifica una nullità dell'attività posta in essere, giacché risulta violato il diritto di ciascuna parte a ricevere un distinto atto di impugnazione, a nulla rilevando che tutte siano domiciliate presso un unico avvocato.
Dal principio dispositivo, che informa di sé l'intero processo civile, secondo cui, ove si tratti di diritti disponibili, è la parte che decide se e sino a quando partecipare al processo, deriva che l'atto di impugnazione (come l'atto introduttivo del giudizio) deve essere indirizzato alla parte sostanziale della lite, cui sola spetta la valutazione, una volta ricevuta la notificazione (presso il domicilio personale o eletto poco conta a tali fini), sul se difendersi anche nel grado successivo adito dalla controparte.
Il ruolo del difensore domiciliatario è, in tale interpretazione, del tutto ancillare, essendo egli un mero adiectus solutionis, nel senso che è il soggetto a cui, solo per effetto della volontà della parte sostanziale di domiciliarsi presso di lui, manifestata nella procura alle liti, la notificazione dell'atto deve essere indirizzata.
Ovviamente, come per tutte le nullità processuali, opera anche in tale ipotesi il meccanismo di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Di talché, ove tutte le parti domiciliate presso l'unico procuratore si costituiscano in giudizio nella fase di impugnazione, pur nell'ipotesi in cui il numero di copie notificate sia stato inferiore al numero parti rappresentate dall'unico difensore, l'invalidità della notificazione non potrà più essere pronunciata, avendo l'atto comunque raggiunto il suo scopo.
Ove, in contrario, il giudice rilevi l'invalidità, l'atto potrà essere rinnovato, trattandosi nella specie di nullità e non di inesistenza della notificazione.
Ciò perché l'attività posta in essere dal notificante, pur viziata, è comunque evidentemente riferibile all'attività astrattamente dovuta (notificazione dell'atto di impugnazione) e risulta effettuata in un luogo che è correttamente riferito all'attività astrattamente dovuta (domicilio eletto), con ciò scongiurandosi l'ipotesi più radicale di invalidità, ovvero l'inesistenza, la quale, come è noto, postula che l'atto compiuto sia talmente anomalo rispetto alla serie procedimentale astrattamente prevista dalla norma, da non poter essere in alcun modo riconducile alla fattispecie astratta.
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