È possibile depositare nuovi documenti in appello?
07 Marzo 2025
Un contribuente impugna un'intimazione di pagamento relativa ad alcune cartelle esattoriali contenenti ruoli per presunti debiti Irpef ed eccepisce l'illegittimità della pretesa tributaria per omessa notificazione delle stesse. Nelle more del giudizio, a distanza di quindici giorni dall'udienza, l'agente della riscossione deposita le relate di notificazione delle cartelle in questione chiedendo, pertanto, al giudice di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. I giudici di primo grado accolgono il ricorso in considerazione della tardiva produzione da parte di AdER della prova della notifica delle cartelle di pagamento. Tale documentazione potrà essere riproposta dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase di giudizio? Occorre preliminarmente ricordare che il secondo grado di giudizio si caratterizza per essere una “revisio prioris instantiae” e, quindi, non dà luogo ad un nuovo e autonomo giudizio ma solo ad un riesame delle questioni analizzate in primo grado. In particolare, nel processo tributario non possono proporsi domande nuove né possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Tuttavia, prima dell'entrata in vigore dell'ultima novella sul processo tributario ovvero fino ai ricorsi instaurati alla data del 4 gennaio 2024, veniva fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Sul punto, il diverso regime delle prove tra processo civile e tributario veniva salvato anche dalla Corte costituzionale secondo la quale “la previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile". Con l'ultima riforma, invece, il legislatore ha scelto di introdurre il “divieto di nova” (documenti) anche nel processo tributario modificando l'art. 58 del rito tributario e prevedendo espressamente al primo comma che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Nel caso prospettato non si tratterebbe di un nuovo documento “in senso proprio” ma di un documento depositato tardivamente in primo grado ovvero oltre il limite dei venti giorni dall'udienza (termine da considerarsi perentorio secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità); tuttavia, il medesimo indirizzo giurisprudenziale equipara le due situazioni ritenendo che ove la parte abbia prodotto tardivamente documenti in primo grado, essa deve costituirsi tempestivamente in appello depositando nuovamente tali documenti, non potendo, altrimenti, il giudice esaminarli. Pertanto, sulla base del primo comma del novellato art. 58, il documento (i.e. le relate di notifica) tardivamente prodotto in primo grado - e di cui il primo giudice non ha tenuto conto – potrebbe essere riproposto in appello, e quindi, considerato dal giudice superiore laddove quest'ultimo lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. Tuttavia, dirimente è il terzo comma dello stesso art. 58, come integrato dal legislatore, il quale prevede che “non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado…”. Pertanto, l'anzidetta analogia tra il documento tardivamente prodotto in primo grado e il nuovo documento depositato per la prima volta in appello conduce all'impossibilità per l'agente della riscossione di depositare nuovamente nel secondo grado di giudizio le relate di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata. Tuttavia, non essendo indicato nel quesito l'arco temporale in cui è stato instaurato il ricorso sono due gli scenari possibili: 1) facoltà per AdER di depositare la prova della notificazione delle cartelle di pagamento opposte qualora il ricorso sia stato instaurato prima del 5 gennaio 2024; 2) negazione di tale possibilità laddove la riproposizione in appello delle relate di notifica - tardivamente prodotte nel corso del primo grado di giudizio e non considerate dal primo Giudice – si riferisca ad un ricorso instaurato dal 5 gennaio 2024 in avanti. Bussole di inquadramento |