Responsabilità civile da sinistro stradale e violazione del ragionamento presuntivo
Cass. civ. sez. III, 6 febbraio 2025, n. 2970
Il fatto ignoto - il passeggero sapeva o avrebbe dovuto sapere del limite di omologazione - è indotto da fatti a loro volta ignoti o di cui non è certa la conoscenza da parte del soggetto agente. Dunque, per la Cassazione c'è nel caso de quo una violazione evidente del ragionamento presuntivo, il quale pretende che il fatto ignoto sia ricavato da fatti noti, ossia da fatti indiziari gravi precisi e concordanti. E che questa induzione avvenga mediante il ricorso a massime di esperienza, a leggi, ad inferenze statistiche, ossia a procedimenti logici, di cui qui non vi è traccia alcuna, che consenta di indurre un fatto noto da uno ignoto.
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2010, n. 8366). (Nel caso specifico, il fatto che Tizio sia salito a bordo violando una norma che lo impediva, non è di per sé anche causa della caduta; costituisce condotta colpevole, ma non, di per sé, causa del danno, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito).
La nozione di “caso fortuito” ex art. 141 cod. ass. e l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurazione designata dal FVGS
Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2025, n. 3118
L'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Assicurazioni: il risarcimento del danno da parte del terzo e l'indennizzo previsto per contratto sono cumulabili?
Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 2025, n. 3429
L'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo quando il sinistro non si sia verificato, oppure, se anche si sia verificato, non abbia prodotto alcun danno. Infatti, se l'esistenza della polizza è la condicio iuris dell'obbligazione dell'assicuratore, l'esistenza del danno ne è la condicio facti: ciò implica che se il danno viene meno, perché risarcito da terzi, viene meno anche l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.
Nel caso di specie Tizia subiva lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale e chiedeva alla società di assicurazioni con cui aveva stipulato una polizza contro gli infortuni, il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto. L'assicuratore rifiutava, esigendo previa dimostrazione degli importi ricevuti a titolo di risarcimento dall'assicuratore della r.c.a. del terzo responsabile del sinistro (evidentemente sul presupposto che tali importi andassero a diffalco dell'indennizzo). La donna allora conveniva in giudizio la società, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo. Il Tribunale ordinava il deposito della «documentazione riguardante la richiesta di risarcimento avanzata dalla signora in ambito r.c.a. e la conseguente pratica di gestione del sinistro ed in particolare mediante produzione della comunicazione di chiusura della pratica del sinistro con specifica dell'importo liquidato all'attrice», ma la donna non attendeva alla richiesta. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata in secondo grado. Il ricorso in Cassazione di Tizia (rigettato) trova fondamento sull'inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno alla fattispecie, dato che, secondo la ricorrente, tale principio può venire in rilievo solo quando si controverta sul risarcimento d'un danno, non quando si controverta sull'esecuzione d'un contratto.
Non esiste il “diritto a non nascere” se non sani
Cass. civ. sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3502
Il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, dal momento che il nostro ordinamento non conosce il diritto a non nascere se non sano, né la vita del nato può integrare un danno - conseguenza dell'illecito sanitario. (Il caso di specie riguarda una maggiorenne nata disabile che lamentava in prima persona di aver subito - a causa della condotta negligente del medico della madre, che non si era avveduto delle sue malformazioni congenite - il danno per la sua nascita indesiderata e la lesione del diritto a nascere sana).
Diritto di critica: limiti di continenza formale e sostanziale e rilievi disciplinari
Cass. civ. sez. lav., 12 febbraio 2025, n. 3627
La giurisprudenza individua i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (v. tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2016, n. 5523; Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2018, n. 19092; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2018, n. 14527; Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18176).
Nel caso specifico i Supremi Giudici rilevano come la sentenza impugnata abbia ravvisato un eccesso, rispetto al limite della continenza formale in un'unica espressione contenuta nella lettera di Tizio «intesa come evocativa di un episodio di cronaca, teatro e simbolo di discriminazione razziale, ed ha concluso che, nonostante la correttezza espositiva, quella frase (“Caro Professore, per favore, tolga il Suo ginocchio dal mio collo. Come Lei, dovrei poter respirare anche io”, ndr) fosse “gravemente offensiva” nei confronti del superiore e del datore di lavoro destinatario». Ad analoghe conclusioni pervengono i Giudici riguardo al canone di pertinenza che la Corte territoriale aveva ritenuto non rispettato. Avrebbero dovuto «procedere a una valutazione unitaria e complessiva della inerenza delle critiche e delle modalità di diffusione delle stesse alle condizioni di lavoro, ai rapporti nei luoghi di lavoro, ai modi di esercizio dell'attività imprenditoriale e alle loro ricadute sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone dei lavoratori».
La costituzione dell'appellante con deposito di copia cartacea dell'atto notificato a mezzo PEC
Cass. civ., sez. III, ord.,12 febbraio 2025, n. 3580
La costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.
Il caso in esame riguardava un sinistro stradale in cui aveva perso la vita una persona. Gli eredi, in sede di appello contro la sentenza del tribunale che aveva respinto la loro domanda, si erano visti dichiarare improcedibile detto appello, avendo essi notificato l'impugnazione via PEC e costituendosi poi in via cartacea senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti. In tal modo sarebbe mancata, per la Corte territoriale, la tempestiva prova della notifica del gravame alle controparti, nonostante la loro costituzione in giudizio, essendo che neppure queste avevano depositato telematicamente l'originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti, essendosi a loro volta costituitisi in parte in forma cartacea.
La perdita del rapporto parentale è presunta per i membri del nucleo familiare “minimo”
Cass. civ. sez. III, 16 febbraio 2025, n. 3904
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Nel caso in esame, un padre moriva in seguito alle infezioni successive a ferite chirurgiche. La Corte d'appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado riconosceva alla moglie il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto parentale con il coniuge, ma rigettava la domanda delle figlie «in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre», che sarebbe necessario presentare nella «relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza»: siccome le figlie non convivevano con il padre e non avevano provato il rapporto con il padre, il giudice di secondo grado aveva in sostanza rigettato il loro appello. Le figlie ricorrevano in Cassazione, contestando che la decisione di seconde cure fosse in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i membri del nucleo familiare “minimo” la perdita del rapporto parentale è presunta. Il loro ricorso veniva accolto.