Licenziamento e procedura da seguire se il datore di lavoro intende chiudere più stabilimenti
14 Marzo 2025
La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 dell'art. 1, l. n. 234/2021 trova applicazione, in base alla lettera della disposizione normativa, al ricorrere di due condizioni: il datore di lavoro, nell'anno precedente alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, deve avere occupato, con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti; la chiusura predetta, con cessazione definitiva dell'attività, deve comportare il licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. Da una prima lettura, pertanto, pur sussistendo il requisito occupazionale, ai fini dell'applicazione della procedura di cui alla l. n. 234/2021 non potrebbe prescindersi dal numero di lavoratori da licenziare, sicché ove questo sia inferiore a quello predetto (i.e. 50), dovrebbe trovare nuovamente applicazione la disciplina “ordinaria” di cui al d.lgs. n. 223/1991 anche se soltanto per uno degli stabilimenti interessati dalla cessazione dell'attività. Recentemente, tuttavia, il Ministero del Lavoro ha fornito un'interpretazione teleologicamente orientata, evidenziando che i principi generali di tutela operanti nei casi di licenziamenti giustificati da ragioni economiche costituiscono un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione della l. n. 234/2021 e delle finalità perseguite dalla stessa Legge. In particolare, è stata richiamata la giurisprudenza sull'applicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare in ipotesi di fungibilità degli stessi, dovendosi considerare tutte le unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro. Pertanto, anche nel caso in cui un datore decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, lo stesso sarà tenuto ad attivare la procedura dettata dalle disposizioni della l. n. 234/2021anche se presso una delle sedi interessate non venga raggiunto il requisito delle 50 unità di personale da licenziare. In altri termini, seguendo l'interpretazione suggerita dal Ministero del Lavoro, la procedura di cessazione dell'attività dovrebbe essere considerata complessivamente e non per singola sede, in particolar modo laddove la forza lavoro ivi impiegata risulti connotata dal carattere della fungibilità. |