Ricorso per ATP: presupposti per l’ammissibilità
11 Marzo 2025
Il Tribunale di Nola aderisce al condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controverse; solo in tal modo, infatti, è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti ante causam volti ad ottenere consulenze tecniche meramente esplorative, non dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione. Inoltre, l'ammissibilità della C.T.U. nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. richiede che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U. stessa. Nel caso di specie, il richiesto accertamento tecnico aveva ad oggetto un appalto per la realizzazione, da parte della resistente, di impianti (acqua calda sanitaria, idraulico e di estrazione dell'aria), ma la documentazione depositata a sostegno del ricorso non era idonea a fornire una prova certa dell'oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti, sicché la consulenza tecnica avrebbe assunto finalità esplorative; quindi il giudice ha rigettato il ricorso. |