La TUN è legge finalmente! Primi commenti e stime dei risarcimenti attesi
Francesca Nozzi
19 Marzo 2025
Il contributo analizza gli importi risarcitori applicando la TUN, confrontandoli con i risarcimenti risultanti dalle Tabelle di Milano 2024, stimando l'impatto della legge sui sinistri e sui risarcimenti.
Premessa
Il giorno 18 febbraio 2025 rappresenta un punto di svolta: finalmente la TUN è diventata legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.p.r. n. 12/2025. Dopo vent'anni dalla pubblicazione del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005) che richiamava all'art. 138 cod. ass. la presenza di una Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni di non lieve entità, laTUN ha visto la luce.
La TUN è entrata in vigore il 5 marzo 2025.
In questo contributo viene fatta una prima analisi degli importi risarcitori applicando la TUN, in comparazione con i risarcimenti risultanti dalle Tabelle di Milano 2024, stimando l'impatto della legge sui sinistri e sui risarcimenti.
Prime osservazioni sulla TUN:
1. Ambito di applicazione
La TUN riguarda il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità (a partire dal 10% di invalidità permanente).
L'art. 5 del decreto prevede espressamente che i nuovi parametri di quantificazione del danno dovranno applicarsi solo a sinistri, RCA e RC medica, avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge.
Lo specifico richiamo della legge al termine «sinistro» potrà determinare che, in materia di RC sanitaria, il termine di applicazione della TUN coincida con la data della richiesta risarcitoria e non invece con il fatto dannoso lamentato. Questo a causa del regime di claims made che opera in materia di responsabilità civile sanitaria. Bisognerà invece comprendere come si muoveranno la prassi giurisprudenziale e gli operatori coinvolti, durante la fase successiva all'entrata in vigore della legge e precedente all'ambito di applicazione.
Non si esclude che vengano comunque applicati i nuovi parametri risarcitori in quanto previsti ex lege, a differenza delle tabelle pretorie.
2. Uniformità su tutto il territorio nazionale
Il metodo di quantificazione risarcitoria fornito dalla TUN costituirà un parametro da applicarsi obbligatoriamente per legge. Per questa ragione, il sistema dovrà necessariamente andare verso una armonizzazione complessiva dei risarcimenti lungo tutto il territorio nazionale, senza alcuna differenziazione territoriale legata alle diverse tabelle (Milanesi e romane fra tutte). Questo rappresenta sicuramente un elemento di maggiore certezza che non potrà che essere accolto positivamente da tutti i soggetti coinvolti, compresi i danneggiati, oltre che dagli operatori del settore.
3. Prevedibilità sull'aggiornamento degli importi
Il valore economico del punto base della TUN è lo stesso utilizzato per la quantificazione delle lesioni c.d. “micropermanenti” (EUR 947,30).
Il punto base così definito è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 139, comma 5, cod. ass.: viene aggiornato annualmente in un importo corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
Di conseguenza, qualsiasi aggiornamento di questo importo si riflette automaticamente sia nella quantificazione del risarcimento per lesioni personali lievi sia per le c.d. lesioni “macropermanenti”.
4. Sinistri mortali esclusi
Tutti i risarcimenti relativi a danni da lesione del rapporto parentale restano esclusi dalla TUN e continueranno a essere parametrati sulla base delle Tabelle di Milano (per la stragrande maggioranza del territorio italiano) e Roma.
Si tratta di un'esclusione di non poca rilevanza considerate che, giusto per avere un'idea del peso di questa fetta di danni, nel mondo RCA i sinistri mortali costituiscono il 20% della totalità dei sinistri (report ANIA 2023).
La stessa esclusione vale anche per i c.d. “danni riflessi” che non trovano applicazione nella TUN.
Le maggiori differenze nella struttura delle Tabelle: TUN vs. Milano 2024
1. Danno morale
A differenza delle Tabelle di Milano che forniscono una percentuale standard che aumenta con l'aumento del danno da invalidità permanente (partendo dal 26% al decimo punto di invalidità permanente, fino a un massimo del 50% di aumento dal trentacinquesimo punto di invalidità permanente in poi), la TUN prevede un metodo decisamente più discrezionale scandito tra minimo, medio e massimo. Le percentuali possono arrivare fino al 60% di incremento per i danni più gravi.
Tuttavia, come già prevede la recente prassi e giurisprudenza, il rapporto allegato al decreto conferma che il danno morale deve essere provato e non può essere concesso in via automatica.
2. Personalizzazione
Come noto, questa voce di danno costituisce un importo aggiuntivo riconosciuto sulla base della prova specifica che la lesione abbia inciso sulla componente dinamico-relazionale della vita. Le Tabelle di Milano prevedono una percentuale aggiuntiva al danno biologico a titolo di “personalizzazione” (dal decimo al trentunesimo punto di invalidità permanente, la percentuale di personalizzazione diminuisce gradualmente dal 49% al 26%; successivamente - dal trentaduesimo punto di invalidità permanente - la percentuale si stabilizza al 25%).
A differenza delle Tabelle meneghine, la TUN non contiene alcun riferimento specifico alla personalizzazione che, quindi, resta ancorata al solo art. 138, comma 3, cod. ass.: «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento».
Alla luce di questa rilevante differenza, atteso che la personalizzazione non appare nella struttura della TUN, l'applicazione di questa specifica voce di danno potrebbe risultare più remota.
3. Danno da invalidità temporanea
L'importo giornaliero delle Tabelle di Milano varia tra EUR 84 e EUR 173.
Invece, la TUN prevede somme minori, improntate sui risarcimenti delle lesioni micropermanenti, con importi che partono da un minimo di EUR 55 fino a un massimo di EUR 110 al giorno. Nei casi molto gravi, in cui generalmente alla persona lesa vengono riconosciuti circa 365 giorni di invalidità temporanea totale (con un ulteriore importo a titolo di invalidità temporanea parziale), il risarcimento riconosciuto con la TUN sarà inferiore di circa EUR 20.000 / EUR 25.000 per sinistro.
Comparazione degli importi risarcitori attesi: TUN vs Tabelle di Milano 2024
1. Comparazione TUN Vs Milano 2024 – Solo danno biologico
Come si può notare dai grafici più in basso, la curva TUN prodotta rispetto ai risarcimenti della Tabella di Milano, con riferimento al solo danno biologico, produce importi più elevati fino al trentacinquesimo punto di invalidità permanente, per poi diminuire nella fascia centrale e fino all’ottantaduesimo punto di invalidità permanente.
Pertanto, per i danni di maggiore severità (dall’ottantatreesimo punto di invalidità permanente in poi) la curva TUN produce risarcimenti più elevati rispetto alle Tabelle di Milano.
Di seguito si noterà la percentuale di aumento (colore rosso) e diminuzione (colore verde), confrontando tutti gli importi risarcitori della TUN con le Tabelle di Milano 2024, considerando solo il danno biologico.
Percentuale di incremento/decremento dei risarcimenti rispetto a Milano 2024, al crescere dell’età e dell’invalidità permanente. Solo danno biologico.
2. Comparazione TUN Vs Milano 2024 – Danno biologico + danno morale ai MINIMI
Percentuale di incremento/decremento dei risarcimenti rispetto a Milano 2024, al crescere dell’età e dell’invalidità permanente
3. Comparazione TUN Vs Milano 2024 – Danno biologico + danno morale TUN ai MEDI
Percentuale di incremento/decremento dei risarcimenti rispetto a Milano 2024, al crescere dell’età e dell’invalidità permanente
4. Comparazione TUN Vs Milano 2024 – Danno biologico + danno morale TUN ai MASSIMI
Percentuale di incremento/decremento dei risarcimenti rispetto a Milano 2024, al crescere dell’età e dell’invalidità permanente
Considerazioni finali
Relativamente ai danni gravissimi (superiori a 82% di invalidità permanente), occorre tenere presente alcuni aspetti che andranno, di fatto, a mitigare l'incremento dei risarcimenti in forza dell'applicazione della TUN.
Infatti, maggiore sarà il danno in termini di invalidità permanente, minore sarà l'incremento dovuto all'applicazione della TUN.
Questo in quanto la quota relativa al danno patrimoniale giocherà un ruolo molto rilevante per questi tipi di perdite gravissime, andando di fatto a diluire l'incremento atteso sulla componente non patrimoniale. A ciò si aggiunga che sia i danni riflessi sia tutti i sinistri mortali non saranno influenzati dalle Tabelle: come detto, stando alle stime ANIA, in solo ambito RCA i sinistri mortali rappresentano circa il 20% dell'importo complessivo dei sinistri pagati nell'ultimo anno. Inoltre, l'importo giornaliero per il danno da inabilità temporanea nella TUN, come già segnalato, prevede somme minori rispetto alle Tabelle di Milano.
Pertanto, nei casi molto gravi, in cui vi è una inabilità temporanea totale o parziale molto lunga, l'importo riconosciuto con la TUN sarà inferiore di circa EUR 20.000/EUR 25.000 per sinistro. Altro elemento che potrebbe mitigare gli incrementi attesi con la TUN per i danni gravissimi attiene alla personalizzazione.
Come segnalato all'inizio, le Tabelle di Milano richiamano espressamente nella struttura della tabella un incremento a titolo di “personalizzazione”. Al contrario, la TUN non contiene alcun riferimento specifico alla personalizzazione, che, quindi, resta ancorata al solo art. 138, comma 3, cod. ass. Per queste ragioni, ci si potrebbe aspettare un'applicazione ancora più remota di questa specifica voce di danno.
È ancora molto presto e occorrerà attendere almeno l'anno prossimo per comprendere quali saranno gli impatti concreti della TUN.
Al momento si segnala una sostanziale compensazione tra gli aumenti risarcitori relativi ai danni molto gravi (aumento mitigato dalla componente pecuniaria) e le diminuzioni attese per danni moderati. Pertanto non ci si aspetta un cambiamento significativo in termini di importi risarcitori.
Inoltre, come già segnalato, considerando i valori discrezionali da applicare tra minimo, medio e massimo, ci si attende in via generale un'applicazione del danno morale su valori medi.
In conclusione, si ritiene che la TUN rappresenti un elemento sicuramente positivo in termini di maggiore certezza e prevedibilità, che potrà contribuire alla diminuzione del contenzioso e a una liquidazione più rapida di buona parte dei sinistri meno complessi.