Gratuito patrocinio: l’assistito può contestare la decorrenza dell'ammissione al beneficio
19 Marzo 2025
Lo ha chiarito la Cassazione, pronunciandosi in materia di gratuito patrocinio. Nello specifico, i Giudici hanno evidenziato la possibilità per l'assistito di opporsi al decreto che liquida i compensi spettanti al proprio difensore, con particolare riferimento alla retroattività degli effetti dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Il caso ha avuto inizio con un ricorso contro una pronuncia del Tribunale che aveva liquidato i compensi spettanti al difensore nel procedimento, senza considerare le attività prestate prima dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Il Tribunale aveva escluso che gli effetti dell'ammissione al beneficio potessero retroagire a quella data, stabilendo che tale effetto dovesse riferirsi esclusivamente al momento in cui l'istanza veniva accolta dal giudice, e non già al momento della presentazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Tale posizione veniva successivamente confermata con un'ordinanza, che rigettava l'opposizione, negando la retroattività dell'ammissione al patrocinio. Veniva, dunque, proposto ricorso per Cassazione richiamando anche una precedente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 4 settembre 2017, n. 20710), secondo cui, qualora un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, venga successivamente riproposta al magistrato competente, con la medesima documentazione, gli effetti dell'accoglimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio, garantendo così l'effettività del diritto di difesa. In tema di patrocinio a spese dello Stato, per i Giudici, qualora un magistrato accolga un'istanza che era stata precedentemente rigettata dal Consiglio dell'Ordine, gli effetti dell'ammissione al beneficio devono retroagire alla data di presentazione dell'istanza, e non alla data di accoglimento da parte del giudice. Tale retroazione è necessaria per garantire l'effettivo accesso alla giustizia e il diritto alla difesa, anche in presenza di un errore iniziale da parte del Consiglio dell'Ordine. In particolare, la Corte ha chiarito che, sebbene la parte ammessa al gratuito patrocinio non sia legittimata a proporre opposizione contro il provvedimento di liquidazione dei compensi, essa può comunque contestare la decorrenza dell'ammissione al beneficio, rivendicando che gli effetti dovrebbero partire dalla data della sua richiesta iniziale. I Giudici hanno, poi, evidenziato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si limita al pagamento dei compensi per il difensore, ma si estende ad altri oneri, come le spese per il contributo unificato, le imposte di bollo e le spese per la notifica degli atti processuali. Di conseguenza, l'interesse ad agire da parte dell'assistito persiste anche nel contesto della contestazione delle spese sostenute in precedenza. Alla luce delle suddette considerazioni, il provvedimento impugnato è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale che dovrà decidere attenendosi al seguente principio di diritto: «Va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto di impugnare il provvedimento che l'ha ammessa al patrocinio, trattandosi di parziale mancato riconoscimento del beneficio, e non soltanto di mera contestazione della liquidazione dei compensi, come tale spettante al solo difensore. Gli effetti della decisione del magistrato competente per il processo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data di presentazione dell'istanza all'ordine professionale». Fonte: Diritto e Giustizia |