Lavoro: la determinazione della competenza si fonda sempre sul reale contenuto della domanda principale
20 Marzo 2025
Massima La determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Il caso Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore del giudice ordinario di un Tribunale veneto, condannando i ricorrenti in via solidale alla rifusione delle spese processuali. Il giudice vicentino accoglieva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta secondo cui la domanda principale riguardava l'accertamento della conclusione di un contratto di agenzia tra due soggetti giuridici costituiti sotto forma di società. Secondo il giudice di primo grado era pacifico che il contratto fosse stato concluso tra le due società e, quindi, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2023, n. 9431) le controversie relative al rapporto di agenzia rientrano nella competenza per materia del tribunale del lavoro secondo l'art. 409, n. 3, c.p.c. solo se il rapporto implica una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale. E tale requisito veniva ritenuto mancante per cui non poteva applicarsi il rito del lavoro qualora l'agente, come nel caso sottoposto alla sua cognizione, operi per tramite di una società di persone o di capitali o abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali gestendo un'impresa autonoma. In definitiva, secondo il giudice del lavoro, nel caso di specie, difettava quell'elemento personale della prestazione che giustifica ex artt. 409 e 413 c.p.c. la competenza del giudice del lavoro. La decisione veniva impugnata con regolamento di competenza dai ricorrenti i quali rilevavano, in estrema sintesi, di aver svolto la propria opera personalmente e continuativamente e che la società era priva di una autonoma struttura imprenditoriale. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, cassava la ordinanza impugnata e dichiara la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Vicenza. La questione La questione in esame è la seguente: il giudice del lavoro può conoscere delle controversie aventi ad oggetto rapporti di agenzia intercorsi tra due società? Le soluzioni giuridiche La decisione che si annota è pervenuta alla conclusione di ritenere fondato il regolamento di competenza proposto da due agenti avverso l'ordinanza declinatoria della competenza emessa dal Tribunale di Vicenza. In particolare la Cassazione, con la decisione in commento, ha affermato che il giudice del lavoro di primo grado non doveva arrestarsi al dato formale della sottoscrizione del contratto di agenzia tra le due società ma doveva verificare il reale contenuto della domanda principale. La Cassazione ha osservato che nel caso di specie i legali rappresentanti delle società ricorrenti avevano prestato personalmente e continuativamente per la parte resistente la propria opera personale non avendo, invece, le società di cui erano titolari alcuna autonomia imprenditoriale né, in particolare, dipendenti e beni. Risultava poi pacifico che le società erano state costituite solo per firmare il contratto e le società avevano agito in giudizio (e fuori di esso) per conto dell'agente, persona fisica, ma quest'ultimo non si era mai qualificato come legale rappresentante della società. Del resto, afferma la Cassazione, nelle conclusioni del ricorso si chiede l'accertamento del rapporto di agenzia tra la persona fisica e la società convenuta ovvero, in subordine, l'accertamento di un rapporto di lavoro parasubordinato per cui è evidente che la domanda dei ricorrenti era funzionale all'accertamento di un rapporto di agenzia tra una persona fisica e una società. La Corte afferma che «In tale prospettazione, ed ai fini della qualificazione della domanda come causa di lavoro e della competenza del giudice del lavoro, alcuna decisiva rilevanza può dunque rivestire il fatto che omissis abbia sottoscritto formalmente il contratto, in quanto (Cass. civ., sez. VI, 9 novembre 2016, n. 22816, Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2007, n. 11415, Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 1993, n. 9929) la determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio non può essere nemmeno derogato dalle contestazioni del convenuto circa l'inesistenza del rapporto e neppure da quelle inerenti alla veste con cui l'uno o l'altro soggetto abbiano agito in giudizio. 11. Per contro, come già detto, nella causa va pure escluso che – fatta salva la apparente intestazione del contratto di agenzia a omissis – Omissis abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si sia avvalso di una autonoma struttura imprenditoriale, sicché neppure si può applicare la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata la quale postula in effetti un diverso accertamento e presupposti di fatto che nel caso di specie sono invece del tutto insussistenti». Osservazioni La determinazione della competenza deve essere effettuata sempre in base al reale contenuto della domanda principale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detto principio non può essere nemmeno derogato dalle contestazioni del convenuto circa l'inesistenza del rapporto e neppure da quelle inerenti alla veste con cui l'uno o l'altro soggetto abbiano agito in giudizio. La decisione in commento appare particolarmente condivisibile sia per la sua chiarezza che per il suo ragionamento in diritto. Come noto, l'art. 409 c.p.c. prevede al n. 3) che i «rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa». Secondo la disposizione anzidetta, ricadono nella competenza funzionale del giudice del lavoro le attività lavorative parasubordinate e, quindi, anche per i rapporti di agenzia, quelle attività professionali caratterizzate da una prestazione di opera continuativa e coordinata «prevalentemente personale». In definitiva, se la prestazione lavorativa è caratterizzata da continuità, dalla coordinazione e dalla prevalente personalità, l'eventuale controversia sarà “attratta” dalla vis giurisdizionale del giudice del lavoro. L'attività lavorativa è continuativa quando essa non è occasionale ed è connotata da una certa durata. E' coordinata quando si svolge attraverso un collegamento intenso e funzionale con l'organizzazione del preponente per la quale il lavoratore è tenuto a raggiungere un determinato risultato. La prestazione deve essere svolta personalmente e in via autonoma ossia il lavoratore deve predeterminare ex se le modalità e l'organizzazione del proprio lavoro, non essendo obbligato ad osservare un determinato orario di lavoro né ad osservare direttive dettagliate da parte del preponente. Diversamente vi sarebbe un rapporto di subordinazione. Il rapporto di agenzia è per sua natura connaturato con la coordinazione e la continuazione dovendo, invece, verificarsi l'elemento della personalità al fine di verificare se la controversia spetti al giudice del lavoro o al giudice ordinario. L'art. 1742 c.c. prevede, in particolare, che «Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata» mentre l'art. 1749 c.c. prevede che «il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli». Da tali disposizioni emerge, in maniera inequivocabile, che l'agente si obbliga “stabilmente” (elemento della “continuità”) a promuovere la conclusioni di determinati affari per conto del preponente e quest'ultimo si obbliga, come anche l'agente, a determinati obblighi di collaborazione (elemento della “coordinazione”). Tale attività, per rientrare nell'ambito applicativo della parasubordinazione, deve essere connotata dal requisito della “personalità”. L'attività deve essere svolta in via autonoma ma «prevalentemente personale». Sul punto la Cassazione, Sezione Lavoro, con la decisione Cass. civ., sez. lav., 9 febbraio 2009, n. 3113, ha stabilito che affinché possa sussistere la fattispecie giuridica ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c., devono sussistere i seguenti tre requisiti:
Nel rapporto di agenzia l'attività di promozione può essere svolta non solo personalmente dall'agente, quale titolare di una impresa individuale, ma anche in forma societaria, nella quale l'agente pur agendo personalmente in realtà assume le proprie obbligazioni come socio della società mandataria. In questi casi quale sarà il giudice funzionalmente competente? Il giudice della cognizione ordinario o il giudice del lavoro? La “differenza”, infatti non è di poco rilievo. In caso di controversia dinanzi al giudice ordinario la controversia, ad esempio, verrebbe istaurata osservando le regole processuali per la competenza per territorio disciplinate dagli artt. 19 e 20 c.p.c. mentre dinanzi al giudice del lavoro la competenza per territorio si determinerebbe secondo quando previsto dall'art. 413 c.p.c. («Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409»). Nell'ordinanza in commento la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la competenza per materia del giudice del lavoro rilevando che dal contenuto della domanda emergeva incontrovertibilmente che l'attività di agenzia veniva svolta non in forma societaria, ma attraverso l'opera professionale personale e continuativa dell'agenza e che la società era, in realtà, uno “schermo vuoto”. Come noto, la competenza deve essere accertata sulla base delle prospettazioni delle parti, in particolare dell'attore, ed allo stato degli atti. La competenza, quindi, si individua in base al cd. petitum sostanziale e alla luce delle allegazioni in fatto ed in diritto dedotte nel libello introduttivo. Appare evidente che nel caso in oggetto la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare elementi sostanziali dedotti da parte ricorrente a sostegno delle proprie prospettazioni difensive ritenendo, correttamente, di non dare rilievo ad elementi formali che possono non costituire il contenuto del petitum e della causa petendi del ricorso. |