Furto e richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice: l’assicurato deve provare il danno
20 Marzo 2025
In ipotesi di assenza di dimostrazione dell'evento "furto" prevale – come evidenziano i giudici - la giurisprudenza di Cassazione in tema di assicurazioni marittime per cui «in tema di assicurazione della nave, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato, che vuol fare valere il proprio diritto all' indennizzo, deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno, del quale chiede di essere indennizzato». Se si verifica il furto di un'autovettura assicurata con garanzia furto, il proprietario-assicurato per ottenere l'indennizzo dovrà presentare all'assicurazione vari documenti (tra cui denuncia di furto, estratto cronologico generale e certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., carta di circolazione, le due copie delle chiavi rilasciate dal venditore al momento della consegna) altrimenti si potrebbe ritenere che l'autovettura sia stata asportata non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 c.c. Sul punto, la giurisprudenza afferma che l'assicurato-proprietario debba aver adottato misure idonee a impedirne la circolazione da parte di terzi non autorizzati: «Non è sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo» (Cass., sent. n. 16217/2013). Nel caso di specie l'attore si era limitato a produrre i documenti comprovanti l'avvenuto acquisto e la presentazione della denuncia del furto avvenuto il 22 luglio 2020, ma nulla aveva dedotto in merito alle gravi affermazioni documentate di parte convenuta (compagnia assicuratrice) in relazione alle condizioni del veicolo a seguito del sinistro del 5 febbraio 2018 secondo cui il veicolo risultava "distrutto" e se la riparazione/ricostruzione fosse avvenuta nel rispetto delle procedure della casa produttrice e con pezzi di ricambio originali (la società convenuta sosteneva che l'aumento del prezzo di vendita era avvenuto al solo al solo fine di lucrare ai danni delle compagnie assicurative attraverso richieste di risarcimenti per presunti sinistri). In conclusione, il Tribunale ritiene che parte attrice non abbia fornito oltre alla prova dell'evento determinante il rischio coperto da garanzia, la prova del danno, di cui domandava di essere indennizzato. Viene respinta la domanda attorea che chiedeva la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo per furto di oltre 30mila euro corrispondente al valore assicurato o al valore commerciale del veicolo. |