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Ordinanza di sospensione dell’udienza preliminare per la trascrizione peritale delle intercettazioni

21 Marzo 2025

La Corte di cassazione esclude l'abnormità.

Massima

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, avendo disposto una perizia per la trascrizione delle intercettazioni, differisce la trattazione dell'udienza in attesa del deposito dell'elaborato peritale. Tale sospensione, infatti, non esula dai poteri che la legge riconosce al giudice, né determina una stasi irreversibile del processo, ma si risolve in un mero ritardo nella definizione della fase.

Il caso

La vicenda trae origine da un procedimento per delitti ai quali è assicurata, dall'art. 132-bis disp. att. c.p.p., priorità assoluta della trattazione dei processi e, nella specie, a rischio di estinzione per prescrizione. Il giudice dell'udienza preliminare disponeva, con ordinanza, la trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate nella fase delle indagini preliminari e, contestualmente, rinviava l'udienza a data successiva al deposito delle stesse da parte del tecnico incaricato.

Avverso tale decisione il Pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'abnormità del provvedimento.

La questione

Il Pubblico Ministero - come si è detto - ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza, rilevando che la trascrizione delle intercettazioni non costituisce adempimento funzionale allo svolgimento dell'udienza preliminare e all'eventuale accesso a riti alternativi.

A sostegno di tale assunto, il ricorrente ha richiamato il disposto di cui all'art. 268, comma 7, c.p.p., che consente la trascrizione delle registrazioni all'esito della definizione dell'udienza preliminare; ha, inoltre,  rammentato che le registrazioni delle comunicazioni intercettate e i verbali delle operazioni (contenenti anche la trascrizione sommaria delle comunicazioni intercettate rilevanti ai fini delle indagini) costituiscono materiale probatorio utilizzabile in sede di udienza preliminare, che le parti hanno diritto di esaminare, se del caso estraendone copia.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo l'abnormità dell'ordinanza.

La pronuncia in commento ha ripercorso l'inquadramento processuale e la collocazione temporale delle operazioni di trascrizione e ha ricordato i precedenti della giurisprudenza di legittimità in tema di atto abnorme.

a) La S.C. ha, anzi tutto, richiamato il principio secondo il quale non vi sono preclusioni temporali allo svolgimento delle operazioni di trascrizione. In particolare, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa anche nel caso in cui l'istruttoria dibattimentale si sviluppi parallelamente alle attività di trascrizione: l'elemento di prova è, infatti, rappresentato dalle registrazioni, mentre le trascrizioni costituiscono una mera trasposizione grafica del loro contenuto (Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2020, n. 12737, Rv. 278863; Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2018, n. 46007, Rv. 274280).

Il principio vale a maggior ragione in sede di udienza preliminare, ove registrazioni e relativi verbali costituiscono il materiale probatorio utilizzabile in tale fase processuale, senza pertanto che possa ravvisarsi alcun pregiudizio per le difese, le quali sono in condizione di assumere consapevolmente le proprie scelte processuali.

Ulteriore conferma si rinviene nell'art. 268, comma 7, c.p.p., in cui si prevede la possibilità di disporre la trascrizione integrale delle registrazioni nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento, ovvero successivamente alla definizione dell'udienza preliminare.

b) Nonostante l'irritualità del rinvio dell'udienza preliminare, la S.C., condividendo le conclusioni della Procura Generale, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto non ha ravvisato un'ipotesi di abnormità nella fattispecie sottoposta.

Un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione è rappresentato dalla creazione, risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della categoria del provvedimento abnorme contro il quale si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione.

Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2022, n. 37502, Scarlini; Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2021, n. 10728/22, Fenucci; Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2018, n. 40984, Gianforte; Cass. pen., sez. un., 18 gennaio 2018, n. 20569, P.; Cass. pen., sez. un., 18 gennaio 2018, n. 20569, Ksouri; Cass. pen., sez. un., 25 marzo 2010, n. 21243, Zedda; Cass. pen., sez. un., n. 26 marzo 2009, n. 25957, Toni; Cass. pen., sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella; Cass. pen., sez. un., 31 maggio 2005, n. 22909, Minervini; Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2004, n. 19289, Lustri; Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2002, n. 28807, Manca; Cass. pen., sez. un., 11 luglio 2001, n. 34536, Chirico; Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 2001, n. 4, Romano; Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 33/01, Boniotti; Cass. pen., sez. un., 10.12.1997, n. 17/98, Di Battista; Cass. pen., sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/00, Magnani; Cass. pen., sez. un., 9 luglio 1997, n. 11, Quarantelli).

Si legge in Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2021, n. 10728-22 che, secondo le più risalenti pronunce, è affetto da abnormità:

  • il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale;
  • il provvedimento che, «pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».

   

La pronuncia in materia ancor oggi più significativa è rappresentata da Cass. pen., sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Toni.

L'abnormità - si ribadisce - è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale.

In altri termini, l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, integra sempre e comunque uno “sviamento dalla funzione giurisdizionale”, non rispondendo, dunque, al modello previsto dalla legge, ma collocandosi al di là del perimetro entro il quale è riconosciuto dall'ordinamento,

  • sia che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati (carenza di potere in astratto o abnormità strutturale),
  • sia che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, quale esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto o abnormità funzionale).

   

In tale prospettiva, la decisione da ultimo citata ha chiarito che la abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

In sintesi estrema, dalla evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono trarre due conclusioni:

  • una più generale: la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale;
  • una più specifica: la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

   

c) Ciò premesso, nella vicenda in esame, la sentenza in commento ha affermato che la sospensione dell'udienza preliminare in attesa del deposito della trascrizione delle intercettazioni non ha determinato un blocco irreversibile dell'iter processuale; per quanto irrituale, la sospensione non ha determinato un'impossibilità oggettiva e definitiva di proseguire il processo, ma un semplice ritardo nella celebrazione dell'udienza.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento si inserisce, dunque, nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale volto a contenere la nozione di abnormità entro confini ben delimitati.

La S.C. è giunta alle conclusioni di cui si è detto dopo essersi nuovamente soffermata sulla natura delle operazioni di trascrizione, elemento su cui si è fondata l'irritualità dell'ordinanza di sospensione dell'udienza preliminare.

Invero - come si è detto sopra - il frutto delle operazioni peritali non è altro che la rappresentazione grafica del contenuto di elementi di prova acquisiti attraverso la registrazione fonica. Pertanto, le trascrizioni in sé non sono qualificabili come fonti di prova, al contrario dei supporti materiali sui quali sono registrate le conversazioni che, infatti, sono messi a disposizione delle parti e del giudice per consentirne l'esame diretto (Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 2023, n. 4892, Rv. 227844).

Da ciò derivano molteplici riflessi processuali su cui la S.C. ha avuto modo di esprimersi a più riprese. Si pensi, ad esempio, alla utilizzabilità delle trascrizioni effettuate dopo la chiusura delle indagini preliminari o, ancora, all'impossibilità di subordinare la richiesta di ammissione al rito abbreviato all'esecuzione delle trascrizioni.

Va detto per concludere che esisteva un precedente importante, non citato dalla sentenza in commento.

Si tratta di Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 1993, n. 140, Pizzolorusso, Rv. 193028 – 01 (v. in Giur. it. 1995, II, p. 126, con nota di Ciappi, Stralcio e trascrizione delle intercettazioni telefoniche nell'iter procedimentale).

In essa si legge che «le operazioni di trascrizione delle telefonate intercettate possono essere dirette e fatte eseguire dal giudice dell'udienza preliminare […]  L'udienza preliminare è infatti deputata, oltre che alla valutazione di elementi di prova già acquisiti, anche alla assunzione, ove necessario, di elementi nuovi utili alla decisione».

Anche con questa sentenza la Corte ha escluso la configurabilità dell'abnormità del provvedimento.

È opportuno ricordare, infine, che, secondo la S.C., il Giudice dell'udienza preliminare non può, invece, procedere alla trascrizione dopo l'adozione dei provvedimenti conclusivi dell'udienza.

Lo afferma Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 1999, n. 7439, Rv. 213738-01 (cfr., Cass. sez. IV, 1° dicembre 2009, n. 3347/10, Rv. 246391-01), «Il giudice, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato» (in tal senso Cass. pen., sez. un., n. 7/1995). Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p.

Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali.

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