Lo schema di provvedimento: il neointrodotto art. 6-bis, l. n. 212/2000
In concreto, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare al contribuente uno schema di provvedimento, rispetto al quale l'interessato può presentare osservazioni, deduzioni e controdeduzioni.
Come espressamente previsto dalla norma, tale schema è applicabile prima dell'emanazione di un atto autonomamente impugnabile.
Fatta eccezione, tuttavia, per alcuni atti, ad esempio, l'accertamento parziale espressamente escluso dal decreto con cui il Mef ha specificato gli atti da assoggettare a contraddittorio endoprocedimentale.
La regola, dunque, è il contraddittorio endoprocedimentale, pur con la previsione di atti “esclusi”.
Restano, infatti, esclusi dal contraddittorio obbligatorio, così come previsto dal Decreto del Ministero della Finanza,
- gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati ossia, relativi a violazioni emerse esclusivamente dall'incrocio di informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione, i ruoli e le cartelle di pagamento e ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54, quinto comma, d.P.R. n. 633/1973 predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- gli atti di intimazione autonomi, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi e irrogazione delle relative sanzioni per tasse automobilistiche erariali e addizionale erariale della tassa automobilistica;
- gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all'art. 12 della legge 1 ottobre 1969, n. 679;
- gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge del 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
- gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione; gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.
Tale circoscrizione degli atti da assoggettare al contraddittorio, di certo, genera criticità. Quanto detto, in particolare, se si tien conto che molti atti (ad es. accertamento parziale o integrativo) effettuano il prelievo fiscale, non limitandosi a mere correzioni di calcolo o formali (come nel caso dei controlli automatico e formale), di talchè sarebbe necessaria l'introduzione di una fase partecipativa.
D'altronde, il contraddittorio è rubricato come principio e, pertanto, sarebbe stato opportuno applicarlo in via generalizzata.