Violazione obblighi sicurezza: la responsabilità contrattuale del datore di lavoro non può estendersi al congiunto
24 Marzo 2025
La questione richiede alcune precisazioni: la responsabilità contrattuale del datore, per violazione degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, è predicabile nei soli confronti del dipendente, poiché costui è parte del contratto di lavoro. Quest'ultimo non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi. Infatti, il danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore, anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento del contratto di lavoro, non ha fonte nel contratto stesso, ma ha titolo in una responsabilità extra-contrattuale del datore, sicché gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità ex 2043 c.c. e non quelli della responsabilità da inadempimento. Non potrebbe, inoltre, prospettarsi una responsabilità contrattuale del datore ricorrendo alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, figura che vale per determinate fattispecie e che non può essere estesa sino ad abrogare la regola generale della efficacia del contratto limitata alle parti (1372 c.c.), né potrebbe essere estesa a qualunque terzo possa essere coinvolto dall'inadempimento. Ne deriva che l'azione intentata dal coniuge iure proprio è da qualificarsi come azione volta a far valere la responsabilità extracontrattuale del datore e non già quella contrattuale che quest'ultimo ha nei confronti del solo lavoratore, con la conseguenza ulteriore che non valgono le regole sul riparto dell'onere della prova proprie della responsabilità contrattuale. Vale, invece, la regola per cui il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante nella determinazione dell'evento dannoso, oltre che il nesso di causa. Cfr.: Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2024, n.32072; Cass., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2232. Bussole di inquadramento |