I nuovi costi della mediazione sono legittimi: il TAR respinge il ricorso del Codacons
24 Marzo 2025
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Codacons inerente ai nuovi costi della mediazione, escludendo i dubbi di incostituzionalità sollevati dal ricorrente e confermando la legittimità della nuova disciplina dei costi della mediazione e del DM n. 150/2023, in vigore dal 15 novembre 2023 e che ha sostituito il DM n. 180/2010. In particolare, il Codacons censurava la nuova disciplina, in quanto quest'ultima prevede che, già al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione, la parte debba pagare, oltre alle spese vive già documentate, una somma che include i costi di avvio del procedimento e quelli relativi al primo incontro; prima della riforma, al contrario, il primo incontro era essenzialmente gratuito se non portava a nessun risultato. Inoltre, il Codacons criticava anche l'aumento significativo dei costi totali e una più restrittiva regolamentazione del gratuito patrocinio, in violazione dell'art. 24 Cost. e delle normative sovranazionali, per cui chiedeva l'annullamento della disciplina, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il TAR ha disatteso tutte le richieste del ricorrente, osservando come la riforma operata sia legittima e intenda rafforzare l'istituto, rendendo effettivo il tentativo di mediazione: i costi previsti per il primo incontro già al momento del deposito della domanda, infatti, responsabilizzerebbero le parti e le invoglierebbero a partecipare effettivamente al primo incontro, che non avrebbe più un mero carattere informativo, ma perseguirebbe l'obiettivo di iniziare una dialettica tra le parti finalizzata a trovare un accordo, evitando così di sostenere i costi, ben più elevati, di un processo. L'incremento dei costi, inoltre, secondo il TAR si giustificherebbe considerando che la mediazione investe oggi molte più materie, che si presentano di «maggiore indubbia complessità rispetto al passato», rendendo così necessaria anche una maggiore qualità del servizio, che ha richiesto un cospicuo investimento di risorse pubbliche a sostegno della riforma. Peraltro, i “nuovi” costi indicati dal legislatore sono parametrati al valore della controversia e sono diminuiti quando la mediazione è obbligatoria. Inoltre, per le parti non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato e sono stati introdotti i crediti di imposta per le spese sostenute in mediazione. Quindi, al netto delle nuove disposizioni, emerge un «sistema perfettamente coerente in nulla preclusivo dell'accesso della giustizia, anche per i soggetti che non abbiano sufficienti capacità economiche», che non preclude in alcun modo l'accesso alla giustizia ed è perfettamente, costituzionalmente legittimo. |