La mediazione non si applica all’esecuzione forzata

La Redazione
25 Marzo 2025

In sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso un'ordinanza che aveva statuito la sospensione dell'«efficacia esecutiva del precetto opposto», la reclamata eccepiva preliminarmente l'improcedibilità dell'azione introdotta da controparte, causa il mancato esperimento della mediazione, a suo parere obbligatoria nella materia oggetto della controversia

Il giudice di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria perché l'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 non fa espressa menzione dell'esecuzione forzata (facendo riferimento ai soli «procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata»): ciò si giustifica alla luce della definizione stessa di mediazione fornita dalla legge, secondo cui  la mediazione è l'«attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia». Dato che le procedure esecutive sono volte all'attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca l'elemento della «controversia».

Quindi l'inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva dall'inscindibile connessione tra un'attività di bilanciamento di opposti interessi (la mediazione) e una controversia in atto, laddove nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo.

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