Nel giudizio di opposizione all’esecuzione possono intervenire anche terzi non esecutati
27 Marzo 2025
Massima L'opposizione ex art. 615 c.p.c., se promossa al fine di contestare un'esecuzione minacciata o intrapresa in forza di un titolo esecutivo stragiudiziale, è volta ad accertare sia l'esistenza, o meno, del diritto del creditore, intimante o procedente, di procedere a esecuzione forzata, sia la sussistenza, o non, del suo diritto risultante da quel titolo. Al corrispondente giudizio di cognizione instaurato ex art. 616 c.p.c., pertanto, può partecipare anche un terzo (di sua iniziativa o perché chiamatovi), nei cui confronti non è stata minacciata o intrapresa l'esecuzione, al fine di invocare, ex art. 1421 c.c., eventuali ragioni di nullità del titolo stragiudiziale azionato, ove alleghi e dimostri di averne un interesse giuridico, concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c. Il caso Una banca promuoveva un'espropriazione immobiliare in forza di un contratto di mutuo fondiario, che secondo la debitrice esecutata doveva considerarsi nullo. Disposta la sospensione del processo esecutivo a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c., la banca instaurava il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nei confronti degli esecutati – debitore principale, fideiussori e terzi datori d'ipoteca – e di due società estranee all'esecuzione (che erano intervenute associandosi alla richiesta di declaratoria di nullità del titolo esecutivo), affinché ne fosse accertata la carenza di legittimazione. Il Tribunale di Sassari accoglieva tale richiesta, affermando che solo gli esecutati possono promuovere opposizione all'esecuzione (eccependo la nullità del titolo esecutivo) e, nel contempo, accertava l'inesistenza del diritto della banca di agire esecutivamente. Quest'ultima proponeva appello, il quale veniva accolto con sentenza che, da un lato, rigettava l'opposizione all'esecuzione e, dall'altro lato, confermava il difetto di legittimazione a contestare la validità del titolo esecutivo in capo alle due società non esecutate, le quali proponevano, dunque, ricorso per Cassazione. La questione La Corte di cassazione è stata chiamata a individuare l’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione e a stabilire se sia configurabile la partecipazione a esso di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo. Le soluzioni giuridiche Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione ha affermato che, nell’ambito di un’espropriazione forzata intrapresa in forza di un titolo esecutivo stragiudiziale di cui sia contestata la validità attraverso un’opposizione all’esecuzione, non può precludersi la partecipazione al relativo giudizio di un terzo – nei cui confronti non sia stata minacciata o intrapresa l’esecuzione – che dimostri di avere un interesse giuridico, concreto e attuale, tale da legittimare il suo intervento. Osservazioni Nella forbita pronuncia oggetto della presente nota, i giudici di legittimità hanno affrontato un tema poco esplorato dalla giurisprudenza, motivo per cui è di sicuro interesse esaminare il principio di diritto reso e approfondire le argomentazioni che hanno condotto alla sua enunciazione. L'oggetto dell'indagine era rappresentato dalla possibilità che al giudizio promosso a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. partecipi anche chi non è destinatario dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale. In via preliminare, è stato necessario individuare l'oggetto di tale giudizio, rilevandosi come in dottrina si contendano il campo tre orientamenti:
Nella sentenza che si annota viene quindi affermato che, quando l'opposizione riguarda un'azione esecutiva fondata su titolo esecutivo stragiudiziale, il suo oggetto ha carattere sia processuale che sostanziale, nel senso che il giudice è chiamato ad accertare, da un lato, se il creditore procedente ha o non ha diritto di procedere a esecuzione forzata e, dall'altro lato, se il diritto risultante dal titolo sussiste o meno. Così, se la domanda proposta dall'opponente ha un contenuto minimo necessario, costituito dall'accertamento dell'insussistenza del diritto del creditore di procedere in forza di quel determinato titolo contro il soggetto nei cui confronti è stata minacciata o avviata l'espropriazione forzata aggredendo i beni colpiti dal pignoramento, formano oggetto – ovvero thema decidendum – dell'opposizione all'esecuzione tutte le questioni inerenti all'esercizio dell'azione esecutiva, ossia:
I suddetti motivi di opposizione, ciascuno dei quali integra un'autonoma causa petendi, concorrono, nel loro insieme, a delimitare il perimetro del potere di cognizione del giudice investito dell'opposizione all'esecuzione. Non è superfluo rammentare, a questo proposito, che, data la struttura necessariamente bifasica delle opposizioni esecutive, i motivi addotti a fondamento del ricorso con il quale il giudice dell'esecuzione viene investito dell'opposizione – per lo svolgimento della fase preliminare deputata alla pronuncia dei provvedimenti diretti a consentire la prosecuzione dell'azione esecutiva o a determinarne l'arresto, in attesa della decisione sull'opposizione – sono gli stessi che potranno essere sottoposti al vaglio del giudice innanzi al quale andrà radicata la fase di merito (rectius: di cognizione) dell'opposizione medesima, non essendo ammesso introdurne di nuovi o diversi, da considerarsi pertanto inammissibili (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2019, n. 17441). Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa quando l'azione esecutiva sia sorretta da un titolo esecutivo stragiudiziale, le contestazioni del debitore possono incentrarsi sull'inesistenza originaria di esso (per vizio genetico, o perché il documento che incorpora il diritto non rientra nel catalogo contenuto nell'art. 474 c.p.c.), sul suo sopravvenuto venire meno (per caducazione successiva, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità, di annullamento, di simulazione, di rescissione o di risoluzione del negozio stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata), sull'illegittimità dell'azione esecutiva perché diretta a dare attuazione a un diritto diverso da quello risultante dal titolo o non più esistente (perché estintosi per fatto sopravvenuto), oppure perché promossa da o nei confronti di soggetto privo di legittimazione (attiva o passiva) sulla base di ciò che emerge dal titolo. A differenza di quanto è a dirsi per l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, in cui non è dato conoscere fatti e circostanze che attengono al processo di formazione del titolo medesimo o che sono comunque riservate allo scrutinio del giudice che lo presiede, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale il giudice dell'opposizione all'esecuzione ha pieni poteri di accertamento del rapporto sostanziale e della perdurante esistenza del diritto che ha titolo in esso, atteso che, in questa ipotesi, il giudizio oppositivo assume la portata di un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso che non abbia ancora formato oggetto del thema decidendum di un precedente giudizio (per l'evidente preclusione che, diversamente, ne deriverebbe dal giudicato formatosi all'esito dello stesso), stante l'assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo. È evidente, dunque, che si tratta, in linea di principio, di questioni che ha interesse a sollevare chi si veda minacciato (attraverso la notifica del precetto) l'avvio dell'azione esecutiva o chi la subisce. Per questo motivo, al fine di valutare se sia ammissibile o meno la partecipazione di un terzo a un giudizio oppositivo di tale fatta, l'attenzione della Corte di cassazione si è spostata sulla valutazione della sussistenza, in capo a un soggetto diverso dal destinatario (potenziale o attuale) dell'azione esecutiva, di un interesse concreto e attuale, ossia giuridicamente rilevante, cui corrisponda un risultato apprezzabile e conseguibile solo attraverso l'intervento del giudice, che configura una condizione dell'azione del giudizio di opposizione all'esecuzione, al pari di quanto avviene in ogni altro processo di cognizione ordinaria. Visto che chi intende contrastare la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può dedurre l'estinzione del credito o l'invalidità della fattispecie negoziale in cui consiste il titolo esecutivo stragiudiziale, senza i limiti che si incontrano quando l'opposizione attenga ad un titolo esecutivo giudiziale, si è al cospetto di un vero e proprio processo di cognizione, cui corrisponde un accertamento pieno da parte del giudice. Di conseguenza, secondo la Corte di cassazione, non vi è ragione, in linea di principio, di negare che un terzo, sebbene non assoggettato a esecuzione, possa intervenire (spontaneamente o perché convenuto da una delle parti del processo esecutivo) e lamentare, in via adesiva (o, al limite, anche autonoma), ragioni di nullità, invalidità o illiceità del titolo esecutivo stragiudiziale, che, come tali, siano suscettibili di rilievo da parte di chiunque vi abbia interesse. In altri termini, escludere la legittimazione di un soggetto che non è parte del processo esecutivo a intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 616 c.p.c. per il semplice fatto che non è destinatario dell'azione esecutiva, significa obliterare che si è in presenza di un giudizio di cognizione sul diritto oggetto di esecuzione forzata, in cui la potestas iudicandi et decidendi ha la medesima latitudine e incontra gli stessi limiti. Pertanto, così come un terzo che abbia un interesse giuridicamente rilevante è legittimato a intervenire in un ordinario giudizio di cognizione, altrettanto deve dirsi quando si tratti di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa nell'ambito di un'esecuzione fondata su titolo esecutivo stragiudiziale, sempre che sia dimostrata la ricorrenza di un interesse concreto e attuale, corrispondente a quello prescritto dall'art. 100 c.p.c. D'altra parte, la stessa Corte di cassazione aveva già mostrato la propensione a estendere la platea dei soggetti da coinvolgere nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, affermando che a essi deve prendere parte anche il terzo pignorato (che pacificamente non è parte del processo esecutivo), che, in virtù del pignoramento, diviene destinatario di una serie di obblighi, sanciti dagli artt. 545 e 546 c.p.c., che persistono o vengono meno in base all'esito dell'opposizione proposta, sicché, quand'anche in punto di fatto l'esito della stessa dovesse risultargli indifferente, vi è nondimeno un suo interesse a parteciparvi per interloquire sulla sua fondatezza (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2021, n. 13533 e, successivamente, Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26114, Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2021, n. 39973, Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2022, n. 12075, Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20318 e Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2024, n. 20878). Bussole di inquadramento |