Responsabilità civile
RIDARE

Infortunio sul lavoro ed onere della prova

La Redazione
28 Marzo 2025

La SC rigetta il ricorso di un dipendente che si occupava della pulizia di un istituto scolastico in quanto inammissibile perché avente ad oggetto una valutazione di merito e per mancato assolvimento dell’onere della prova

Ci.An. adiva il Tribunale di Foggia, esponendo che aveva lavorato in forza di un contratto a tempo determinato presso un istituto con mansioni di collaboratore scolastico occupandosi della pulizia, compresa quella dei bagni; in questo frangente, aveva subito un infortunio poiché il liquido sgrassante che stava usando per pulire il bagno era schizzato nel suo occhio sinistro, provocandogli un'algia. Chiedeva, quindi, la condanna del datore di lavoro a risarcire il danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per la lesione subita. Il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso e la Corte d’appello, successivamente adita, confermava la decisione. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, lamentando che la Corte territoriale avesse errato nel considerare carenti l'allegazione e le prove da lui presentate, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'evento, sostenendo, invece, di avere allegato e dimostrato l'evento e il danno subito, nonché di avere fornito elementi da cui ricavare la prova della nocività dell'ambiente e della responsabilità del datore di lavoro, che non lo avrebbe dotato di occhiali protettivi e non lo avrebbe formato in ordine ai rischi lavorativi.

La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile, evidenziando come la Corte territoriale avesse ritenuto, sulla base di una valutazione di merito non ripetibile in sede di legittimità e, comunque, non contestata con la necessaria specificità la dinamica dell'infortunio che il ricorrente aveva descritto in maniera imprecisa e lacunosa: in particolare, la mancata prospettazione delle caratteristiche dell'infortunio occorso, quanto al decorso cronologico e causale degli accadimenti - con precipuo riguardo alla postura del lavoratore al momento dell'infortunio, alla tipologia delle superfici che stava pulendo, alle modalità con cui aveva impugnato lo sgrassatore, lo aveva maneggiato e direzionato, al fatto che la fuoriuscita del liquido fosse dipeso da una sua disattenzione ovvero dal malfunzionamento del beccuccio - era tale, per il giudice di appello, da impedire l'individuazione della sua causa concreta e del soggetto al quale fosse soggettivamente imputabile l'evento lesivo. Il ricorrente, quindi, con il suo motivo di ricorso, ha chiesto, in sostanza, alla Suprema Corte di sostituirsi al giudice del merito nell'accertare le circostanze di causa e rivalutare le risultanze istruttorie senza, però, colmare neppure nel ricorso per Cassazione le lacune in tema di allegazioni e istruttoria evidenziate da entrambe le Corti di merito che hanno trattato la controversia.

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