Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Brevi appunti sul voto nelle proposte plurime di concordato preventivo

27 Marzo 2025

L’Autore analizza sinteticamente l’istituto del voto nelle proposte plurime di concordato preventivo, alla luce sia della ratio legis che della recente evoluzione legislativa.

Le proposte concorrenti

L'art. 90, comma 1, c.c.i.i.- così come modificato dal Correttivo-ter (d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136) - prevede che colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

Tale norma ricalca l'art. 163 l. fall. a sua volta modificato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, che ha previsto la possibilità di presentare proposte concorrenti, alternative a quella del debitore, al fine di aumentare il livello di competitività nel concordato preventivo. Come sottolineato da più parti in dottrina la ratio dell'art. 90 c.c.i.i. emerge chiaramente dalla Relazione illustrativa al nuovo codice, dove è facile scorgere i due obiettivi fondamentali postisi dal legislatore: «impedire al debitore di presentare proposte che non riflettano il valore effettivo dei suoi beni; sollecitare gli investitori a concludere operazioni di risanamento aziendale, favorendo la nascita di un mercato dei distressed debts». In questa ottica, e quindi per favorire la competitività delle proposte concorrenti, il legislatore ha conseguentemente previsto all'art. 92 c.c.i.i.  l'obbligo per il commissario giudiziale di fornire ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti ed ogni informazione rilevante in suo possesso.

Quanto al contenuto della proposta concorrente, il nuovo codice non detta una specifica disciplina, sicché appare ragionevole supporre che per essa valgano gli stessi limiti previsti per la proposta del debitore. Ciò non esclude che il creditore possa anche presentare una proposta di tipo diverso. Va da sé che le proposte concorrenti implichino la già avvenuta ammissione al concordato del debitore.

Le maggioranze in caso di pluralità di proposte

L'art. 109, comma 2, c.c.i.i.prevede che, quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. In caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, prevale quella presentata per prima.

Se però nessuna delle proposte concorrenti poste al voto è stata approvata con le predette maggioranze, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 110, comma 2, c.c.i.i. (tale norma, modificata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, dispone che il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore), rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata.

Si applicano, in ogni caso, le regole generali per il computo della maggioranza. Il secondo comma dell'art. 109 richiama, infatti, le disposizioni del primo comma, in base al quale, salve alcune eccezioni per il concordato in continuità, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Lo stesso primo comma specifica che, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla predetta maggioranza, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ancora, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta nel maggior numero di classi.

Tali norme ribadiscono, tutte, la volontà del legislatore, già espressa in sede di modifica della legge fallimentare, di aumentare la competitività nel concordato preventivo. Il nuovo Codice ribadisce «l'idea che, comunque, l'introduzione di una competitività anche nella possibilità di formulare la stessa proposta – peraltro già conosciuta in sede di concordato fallimentare – possa migliorare la recovery dei creditori stessi e aprire al mercato situazioni di imprese in crisi comunque appetibili da parte dei terzi e, come tali, idonee a suscitare l'interessamento di nuovi partner o competitors» (A. Farolfi). Ecco perché, nel disciplinare il voto, il legislatore non ha escluso il creditore che avanza una proposta di concordato concorrente a quella del debitore. Inoltre, come ancora evidenziato dal predetto Autore, il legislatore ha ritenuto che l'effetto positivo della competitività debba essere preminente rispetto al rischio, obiettivamente esistente, di conflitto di interessi. Talché, il creditore che avanza una propria proposta non è automaticamente escluso dal voto. Egli può votare a condizione che sia inserito in una classe autonoma.

L'esito della votazione

L'art. 110 c.c.i.i. dispone che all'esito della votazione sia redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

Come già detto, il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore. Inoltre, quando egli rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di omologazione ex art. 48, comma 1, c.c.i.i. per modificare il voto.

Ai sensi dell'art. 111 c.c.i.i. come modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale, il quale, ex art. 49, comma 1, c.c.i.i. dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. La norma fa salva l'eventualità che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione del deposito in cancelleria della relazione da parte del commissario giudiziale ex art. 110, comma 2, c.c.i.i. richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, c.c.i.i. per l'ipotesi di concordato in continuità aziendale.

Conclusioni

In conclusione, è da ritenere che la disciplina del voto nelle proposte plurime di concordato preventivo conservi intatta, anche dopo il Terzo Decreto Correttivo, la ratio sottesa alla pluralità di proposte concorrenti: quella, cioè, di mantenere alto il livello di competitività all'interno del concordato. Del resto, i pochi interventi giurisprudenziali sul tema avevano già esplicitato come un piano di concordato preventivo che non consenta l'esperimento di una procedura competitiva si appaleserebbe inammissibile (Trib. Lucca 5 gennaio 2021). L'obiettivo di mantenere, anche nel concordato, una certa contendibilità dell'impresa che stimoli la concorrenza tra i creditori fa premio sul paventato, e certamente realistico, rischio di conflitto di interessi. Ecco, quindi, che il creditore che formula una propria proposta concorrente a quella del debitore è ammesso a votare, se inserito in una “classe autonoma”. Regola ultronea per il concordato in continuità, visto l'obbligo di classamento di tutti i creditori che è previsto per tale tipologia, ma che ha una chiara utilità nel concordato liquidatorio.

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