Quando si applica la revocazione di una sentenza per contrarietà alla CEDU ex art. 391-quater c.p.c.?
31 Marzo 2025
Ai.Ro. e Ca.Na. chiedevano, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c., la revocazione della sentenza Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15721, che aveva confermato la pronuncia di merito con cui era stata rigettata la loro domanda nei confronti del Ministero dell'Interno per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto Ca.Ca., avvenuta per una intossicazione acuta da cocaina, mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano. Secondo le ricorrenti, il contenuto della sentenza era stato dichiarato contrario alla CEDU dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, con sentenza Corte EDU, sez, I, 14 settembre 2023, n. 2264; dunque, sostenevano che la violazione accertata dalla Corte europea avrebbe pregiudicato un loro diritto di stato della persona e che l'equa indennità accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione non sarebbe stata idonea a compensare le conseguenze della violazione stessa. Per questi motivi, agivano ex art. 391-quater c.p.c. Il ricorso pone la questione interpretativa relativa all'ambito di applicabilità dell'art. 391-quater c.p.c. e, precisamente, quella relativa all'esatta individuazione dell'estensione della nozione di «diritti di stato della persona», ai quali il nuovo istituto è espressamente limitato. Secondo la Cassazione, la nuova ipotesi di «revocazione per contrarietà alla CEDU», prevista dall'art. 391-quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli (a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un «diritto di stato della persona» e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'art. 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione) può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, trattandosi di situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato. Per questi motivi, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile. |