Massimo Falabella
03 Agosto 2017

L'intervento del terzo acquirente nel giudizio tra locatore e conduttore è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art. 419 c.p.c., operante per il rito locatizio?

L'intervento del terzo acquirente nel giudizio tra locatore e conduttore è soggetto al termine di decadenza previsto dall'art. 419 c.p.c., operante per il rito locatizio?

Occorre premettere che il trasferimento a titolo particolare della cosa locata produce gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., sicché l'alienante, ove non estromesso dal giudizio, continua ad essere parte del processo in qualità di sostituto processuale dell'acquirente, giusta l'art. 81 c.p.c.; il terzo acquirente quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, può però intervenire in causa, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 111.

Poiché l'intervento é da ricondurre alla predetta posizione di successore si spiega come esso possa aver luogo anche oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto nel rito locatizio: termine indicato dall'art. 419 c.p.c.

La Corte di legittimità ha infatti osservato che l'intervento ex art. 111 c.p.c.. dell'acquirente di un immobile locato in una causa avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, pendente in primo grado, non è soggetto al termine di decadenza stabilito dall'art. 419 c.p.c.., in quanto questa tipologia d'intervento non è riconducibile all'intervento volontario del terzo di cui all'art. 105 c.p.c., al quale si riferisce l'art. 419 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193/1983 (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8700).

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