Attestazioni telematiche quale prova di consegna della comunicazione di Cancelleria

Redazione scientifica
14 Aprile 2017

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da parte ricorrente che lamentava l'assenza, nelle attestazioni telematiche inerenti la comunicazione del deposito dell'ordinanza impugnata, delle relative certificazioni di accettazione e consegna ai difensori.

Con l'ordinanza n. 9231/2017, la Cassazione, condividendo le valutazioni del relatore, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Dalla documentazione inviata dalla Cancelleria della Corte d'appello, consistente nelle copie delle due attestazioni telematiche relative alla comunicazione del deposito dell'ordinanza impugnata ai due difensori di parte ricorrente, infatti, era emerso che tale provvedimento era stato comunicato lo stesso giorno della sua pronuncia, con conseguente decorso del termine breve per l'impugnazione ex art. 348-ter c.p.c..

Secondo il ricorrente, pur risultando dalle attestazioni l'invio della comunicazione, mancherebbero le certificazioni di accettazione dell'atto da parte del sistema e di consegna dello stesso alla parte.

La Suprema Corte rileva, però, che in entrambe le attestazioni emergono non solo data e ora di invio del messaggio PEC da parte della Cancelleria ma anche data e ora di consegna ai difensori, come risulta dalle ricevute rilasciate dai gestori PEC dei destinatari. Tali indicazioni, con i rispettivi numeri identificativi, vengono ribadite anche sotto la dicitura “dati riassuntivi della comunicazione telematica”, presente di seguito in entrambe le attestazioni.

Inoltre, in chiusura, si dichiara che il messaggio contenente le ricevute di avvenuta o mancata consegna sono disponibili per la consultazione integrale nel registro di Cancelleria e si attesta l'avvenuta estrazione dell'attestazione dai registri stessi.

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