Valido il ricorso in riassunzione anche se non depositato in forma telematica

Redazione scientifica
22 Dicembre 2016

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in forma cartacea qualora non vi sia alcuna violazione del principio del contraddittorio e l'atto raggiunga il suo scopo.

Il caso. Parte convenuta ha sollevato, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato in forma cartacea in un procedimento dichiarato interrotto a seguito dell'avvenuta cancellazione di una delle parti dal Registro delle Imprese.

Indiscusso il deposito telematico del ricorso in riassunzione in quanto atto endoprocessuale. Il Tribunale di Perugia ritiene che qualora un procedimento venga interrotto a causa dell'intervenuta cancellazione di una delle parti dal Registro delle Imprese, il conseguente ricorso in riassunzione non introduce un nuovo, diverso e autonomo giudizio ma «rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento» nell'ambito del quale le parti risultano essere già costituite. Si configura, quindi, come atto endoprocessuale e, come tale, deve essere depositato in forma telematica.

Il Giudice analizza, poi, le conseguenze processuali del mancato deposito telematico di tale ricorso, sottolineando l'inesistenza di norme che sanzionino con l'inammissibilità il deposito di un atto introduttivo in forma cartacea se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano in virtù dei principi di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio e la conoscenza dell'atto in capo alla controparti è stata garantita tramite la sua notifica.

Per questi motivi, il Tribunale di Perugia rigetta l'eccezione sollevata.

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