Atto principale in formato .pdf: la questione dell'ammissibilità della “scansione”
19 Febbraio 2016
L'atto principale può essere un .pdf scansionato?
Premesso che per “atto principale” si intende l'atto del processo (la comparsa, la memoria, l'istanza, e in generale gli atti indicati all'art. 125 c.p.c.), la normativa regolamentare e tecnica sul PCT (art. 11 d.m. n. 44/2011 e art. 12 Provv. DGSIA 16 aprile 2014) prevede che esso sia, fra l'altro, in formato PDF e «ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini)». Deve essere insomma un c.d. “PDF nativo”. Finalità tecnica della norma regolamentare è quella di permettere al Giudice l'operazione di selezione e copia di parti dell'atto nei propri provvedimenti, per renderne più rapida la redazione con riferimento, ad esempio, alle parti formali; questa utilità non è possibile quando l'atto del processo è il prodotto di una scansione di un foglio di carta. Dal punto di vista dei sistemi informatici, la circostanza per cui l'atto del processo è “scansionato” è del tutto ininfluente: tale caratteristica dell'atto non comporta alcuna segnalazione di errore (l'esito dei controlli automatici del deposito non riporta alcuna anomalia), e pertanto il cancelliere non ha il potere di rifiutare l'atto in sede di accettazione manuale della busta. La questione, dunque, è demandata all'apprezzamento del Giudice. In punto di diritto, si tratta di stabilire quale significato attribuire al precetto normativo (contenuto nelle disposizioni di rango legge ordinaria) in base al quale il deposito telematico deve avvenire «nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». La giurisprudenza di merito finora nota è alquanto contrastante e disomogenea. Vi è chi ritiene che il richiamo alle disposizioni di rango regolamentare e tecnico comporti la sussunzione delle stesse al rango di legge ordinaria, introducendo perciò, su questo tema, una deroga al generale principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c.: conseguentemente, la violazione di una qualunque disposizione contenuta nelle norme tecniche comporterebbe la necessità di una declaratoria di nullità a norma dell'art. 156, comma 1, c.p.c.. Aderendo a questa impostazione vi è chi, portando alle estreme conseguenze il ragionamento, ritiene inoltre che l'atto principale in formato “pdf scansionato” non sia assoggettabile a sanatoria per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sul presupposto che lo “scopo” della forma prescritta dalle disposizioni tecniche (poste a garanzia del corretto svolgimento del processo in modalità informatica e telematica) sia quello di rendere selezionabile e copiabile il testo del file. I provvedimenti ad oggi noti in senso adesivo all'orientamento più rigoroso non sono peraltro uniformi in tema di qualificazione giuridica del tipo di invalidità dell'atto: si è talora detto “nullità”, ma si è anche parlato di “inammissibilità” e “irricevibilità”. Per contro, vi è chi considera l'inosservanza della norma regolamentare con minore rigore, argomentando che, da un lato, non esiste norma che contempli specifiche sanzioni per l'ipotesi di eventuali difformità formali dell'atto (visto il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 156, comma 1, c.p.c.); d'altro lato, pur essendo non conforme alle disposizioni tecniche, l'atto del processo formato come “PDF scansionato” raggiungerebbe comunque il suo scopo, che è unicamente quello di risultare leggibile dal Giudice e dalle parti del processo. Conseguentemente la nullità dell'atto non potrebbe essere pronunciata, a norma dell'art. 156 comma 3 c.p.c.: l'atto è dunque considerato affetto da mera irregolarità. In conclusione peraltro, in via di estrema prudenza, è fortemente consigliabile rispettare i dettami della normativa regolamentare e prestare la dovuta attenzione a non allegare, come atto principale, un file .pdf prodotto da una scansione di un foglio di carta. L'operazione di trasformazione del documento testuale in .pdf è oltretutto molto semplice: il file PDF “nativo” viene generato tramite un procedimento automatizzato di “esportazione” dal software di videoscrittura o di “stampa virtuale” gestito dai sistemi operativi dei personal computer, talvolta anche senza necessità di installazione di software aggiuntivo. |