Procedimenti pendenti: il Cancelliere deve accettare il deposito telematico, ove possibile

31 Maggio 2016

Nell'ultimo anno ho iscritto a ruolo due opposizioni agli atti esecutivi avverso altrettante ordinanze di assegnazione che hanno definito i rispettivi procedimenti esecutivi. La prima volta mi è stato impossibile e il Giudice, su istanza, mi ha autorizzato al deposito cartaceo. La seconda volta, invece, ho trasmesso l'atto in via telematica come nuovo procedimento e la Cancelleria è riuscita ad accettarlo.

Nell'ultimo anno ho iscritto a ruolo due opposizioni agli atti esecutivi avverso altrettante ordinanze di assegnazione che hanno definito i rispettivi procedimenti esecutivi.

La prima volta mi è stato impossibile in quanto, eseguendo il deposito telematico sul fascicolo già pendente, il Cancelliere mi ha comunicato che non gli era possibile accettarlo siccome il sistema dava procedimento definitivo e non potevano accettarsi depositi se non nel solo caso di correzione di errore materiale. Su istanza, il Giudice mi ha autorizzato al deposito cartaceo.

La seconda volta ho invece trasmesso in via telematica l'atto come nuovo procedimento, inserendo come voce "atto generico/non codificato". Il Cancelliere è riuscito ad accettarlo e ad iscriverlo all'interno del fascicolo relativo al procedimento già pendente, però mi ha chiesto di ritrasmettere telematicamente l'atto di opposizione e gli allegati, non potendo trasferirli nel predetto procedimento pendente.

Purtroppo il sistema della cancelleria non consente, nel momento in cui il procedimento si trova in un determinato status, di accettare ulteriori atti endoprocessuali. Nel caso di specie è stato corretto chiedere l'autorizzazione al giudice di depositare il cartaceo poiché, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione, non avendo rilievo nelle esecuzioni il criterio del comma 1 che prevede il deposito telematico obbligatorio solo per le parti già costituite. Tuttavia, nel caso di specie, il cancelliere ben avrebbe potuto accettare l'atto modificando temporaneamente il suo status dello stesso, come in effetti è successo nel secondo deposito.

Peraltro si segnala che, ai sensi della Circolare ministeriale del 23 ottobre 2015, il cancelliere in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovrà ove possibile sempre accettare il deposito.

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