Le copie informatiche trasmesse via PEC dalla cancelleria sono copie autentiche equivalenti all'originale

Redazione scientifica
24 Febbraio 2016

La copia del provvedimento impugnato, ricevuta tramite PEC dalla cancelleria, si considera copia autentica del provvedimento originale anche in assenza della firma digitale del cancelliere che ne attesti la conformità.

Investita di un ricorso per regolamento di competenza avverso un'ordinanza con cui il tribunale di Ragusa aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Lucca, la Cassazione ha esaminato, in via preliminare, la questione relativa all'equivalenza tra l'originale del provvedimento impugnato e la sua copia trasmessa a mezzo PEC.

Le copie informatiche trasmesse via PEC dalla cancelleria equivalgono all'originale. La parte ricorrente ha depositato come copia autentica del provvedimento impugnato quella di cui ha ricevuto comunicazione ex art. 16, comma 4, d.lgs. n. 179/2012, tramite posta elettronica certificata.

Secondo l'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 le copie informatiche anche per immagine dei provvedimenti del giudice, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere che ne attesti la conformità allo stesso.

Tenuto conto che la comunicazione con cui la copia è stata inviata reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione, la produzione di tale copia trasmessa in allegato dalla cancelleria ragusana deve ritenersi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico.

Irrituale l'attestazione di conformità se non è il difensore ad estrarre la copia dal fascicolo. In calce al provvedimento prodotto, inoltre, il difensore «ha apposto, con modulo adesivo da lui firmato, attestazione secondo cui il provvedimento è copia conforme all'originale telematico/analogico scansionato ai sensi dell'art. 52 d.l. n. 90/2014».

Tale attestazione dev'essere ritenuta irrituale se intesa ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis e per gli effetti del terzo inciso del medesimo comma, secondo cui il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati e copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti, anche per immagine, e attestarne la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Nel caso di specie, il difensore non ha provveduto ad estrarre con modalità telematica la copia del provvedimento dal fascicolo informatico, ma ha reso l'attestazione sulla copia comunicatagli a mezzo PEC, estratta da tale fascicolo da parte del cancelliere.

La rilevata irritualità è, però, del tutto priva di rilevanza poiché la copia trasmessa a mezzo PEC dalla cancelleria equivale comunque all'originale e può considerarsi una copia autentica.

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