Appello inammissibile se l'originale è privo di firma digitale

Redazione scientifica
16 Giugno 2017

La firma digitale, al pari della sottoscrizione dell'atto analogico, è requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio, anche di impugnazione.

Il caso. Parte soccombente in primo e in secondo grado, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inesistente e non sanabile, neppure con la costituzione da parte dell'appellata, la notificazione dell'impugnazione, essendo sia l'originale che la copia dell'atto privi di firma digitale.

Firma digitale equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa. La Suprema Corte ricorda che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto ai suoi effetti, alla firma autografa e, pertanto, costituisce un requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio, al pari della sottoscrizione dell'atto analogico ex art. 125 c.p.c..

Nel caso di specie, quindi, l'inammissibilità dell'appello derivava già dalla carenza della firma digitale stessa sull'atto originale e di conseguenza, pur ritenendosi corretto in diritto il dispositivo della sentenza di merito, ne va parzialmente corretta la motivazione. Il ricorrente ha errato nell'incentrare le proprie doglianze unicamente sul profilo della notificazione dell'atto di appello ossia sulla copia notificata di tale atto mancando i motivi di ricorso di aggredire l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Cassazione ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso.

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