Deposito telematico atti in Cassazione
22 Febbraio 2016
È possibile depositare telematicamente atti in Cassazione?
No non è possibile. Al momento in cui si scrive il processo civile telematico è attivo esclusivamente presso i Tribunali e le Corti di Appello rimanendo esclusi sia gli uffici del Giudice di Pace, dove in alcuni uffici sono attive le consultazioni e le comunicazioni di cancelleria, e la Corte Suprema di Cassazione. Tuttavia si segnala che il sistema di deposito telematico degli atti presso la Suprema Corte è attualmente in fase di sperimentazione mentre, per quanto riguarda la comunicazioni di cancelleria, con decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2016 viene attribuito il valore legale alle comunicazioni telematiche presso la Suprema Corte di Cassazione. Il valore legale di dette comunicazioni partirà dal prossimo 15 febbraio 2016 e sarà limitato alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sole sezioni civili. Troverà dunque piena attuazione il comma 2 dell'art. 366 c.p.c. laddove si dispone che, «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione».
Ma vi è di più. Poiché il decreto del 19 gennaio 2016 è emanato ai sensi del all'art. 16, comma 10, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, si può dedurre che non sarà più una facoltà quella di indicare la propria PEC nei ricorsi in cassazione in luogo del domicilio in Roma, ma un vero e proprio obbligo, pena l'applicabilità dell'art. 16 comma 6 che stabilisce che, le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. |