Decorre dalla richiesta di visibilità del fascicolo telematico il termine per proporre reclamo

Redazione scientifica
23 Dicembre 2016

Il Tribunale di Rieti ha chiarito che la richiesta di visibilità del fascicolo telematico è idonea a far decorrere il termine per il reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c..

Il caso. Avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ha accolto la domanda con la quale un Condominio ha chiesto di consentire al tecnico da esso incaricato di compiere accertamenti all'interno della loro proprietà esclusiva, i resistenti hanno proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c..

Costituitasi in giudizio, parte reclamata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per tardività dal momento che i reclamanti avevano richiesto la visibilità telematica del fascicolo del procedimento all'esito del quale era stato emesso il provvedimento impugnato.

La richiesta di accesso al fascicolo telematico fa decorrere il termine per il reclamo. Secondo il Tribunale è la data dell'accoglimento della richiesta di visibilità del fascicolo del procedimento all'esito del quale è stato pronunciato il provvedimento impugnato, presentata tramite il procuratore, il momento a partire dal quale si ritiene che la parte abbia avuto conoscenza legale di tutti gli atti del procedimento.

È vero che il termine il termine previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. decorre dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento ma, secondo il Giudice, è anche vero che quest'ultima, come già condiviso da precedenti orientamenti giurisprudenziali, «può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione» come ad es. il rilascio dell'ordinanza in copia autentica alla parte (Cass. n. 6474/1997).

Per questi motivi, il Giudice, dichiara inammissibile il reclamo.

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