Processo civile telematico: è ammissibile il deposito attraverso la scansione di un'immagine
24 Febbraio 2016
La vicenda. La parte attrice ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità della comparsa conclusionale della parte convenuta «sul presupposto che l'atto avversario, depositato in via telematica, non rispetti i requisiti richiesti dalle norme tecniche, non essendo un documento Pdf, ma uno scanner di immagine». La sez. IX del Tribunale di Milano non ha accolto la domanda, sulla base di quanto segue.
La normativa. Partendo da una prima analisi della disciplina del Processo telematico (art. 11, D.m. n. 44/2011 e art. 12 D.m. 16 aprile 2014), ovverosia dalle «regole tecniche relative alle caratteristiche di forma che l'atto processuale informatico deve avere per essere depositato telematicamente» si evince che «l'atto non potrà mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì dovrà consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento .pdftestualee non un documento .pdfimmagine».
L'irregolarità… Tuttavia, spiega il Giudice milanese, non è stata prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza di tali regole: «l'inosservanza della normativa tecnica» costituisce quindi «una mera irregolarità». D'altronde, come affermato in più occasioni dalla Cassazione (Cass. n. 15130/2015; Cass., n. 4163/2015), «il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo».
…sanabile. «Lo scopo dell'atto processuale, ancorché telematico, è e rimane» secondo il Tribunale giudicante «quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte; ciò accade una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico».
Il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la comparsa conclusionale di parte convenuta, pur essendo uno scanner di immagine è stata accettata dal sistema del Pct e inserita nel fascicolo telematico, resa dunque visibile al Giudice e alla controparte che, nella memoria di replica, si è puntualmente difesa nel merito. Avendo l'atto raggiunto il suo scopo, non risulta necessario una rimessione della causa sul ruolo, il tutto anche nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo. |