Con la seconda PEC il deposito è (quasi) sempre salvo

18 Agosto 2017

Il Tribunale di Ravenna affronta la questione relativa alla tempestività o meno della costituzione telematica in giudizio rifiutata dal sistema a causa di un errore bloccante (FATAL), ancorché in presenza di una ricevuta di avvenuta consegna generata e pervenuta nei termini.
Massima

È tempestivo il deposito della parte che, pur avendo ricevuto nei termini la “seconda PEC”, se lo sia visto rifiutare dalla Cancelleria a causa di un errore

FATAL

incolpevole.

Il caso

Parte convenuta si costituiva in giudizio con modalità telematiche, inviando la busta l'ultimo giorno utile. In pari data la ricevuta di avvenuta consegna veniva generata dal sistema ministeriale e ricevuta dal depositante.

Inspiegabilmente, a termine ormai spirato, il convenuto riceveva la quarta PEC con la quale gli veniva comunicato il rifiuto del deposito a causa di un non meglio specificato errore

FATAL

. Il Giudice assegnatario del giudizio, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, considerato che la seconda PEC era stata ricevuta nei termini, considerava il deposito della comparsa tempestivo, disponendo per la prosecuzione del giudizio.

La questione

La questione giuridica affrontata nell'ordinanza in commento è quella relativa alla tempestività o meno della costituzione telematica in giudizio rifiutata dal sistema a causa di un errore bloccante (

FATAL

), ancorché in presenza di una ricevuta di avvenuta consegna generata e pervenuta nei termini.

Le soluzioni giuridiche

L'ordinanza in commento per risolvere la questione giuridica, fa proprio, condividendone in toto il contenuto, il decreto emesso in un caso analogo dal Tribunale di Bologna 12 dicembre 2016, n. 13725. Nella mancanza di ulteriori elementi fattuali – quali ad esempio la tipologia di errore o se lo stesso avesse riguardato l'atto principale o un documento allegato – si deve necessariamente presupporre che si sia trattato di un errore

FATAL

incolpevole. Premesso ciò, è chiaro che il percorso logico giuridico affrontato dal Giudice del Tribunale di Ravenna è stato quello di prediligere il dato normativo di rango superiore, anziché la fonte regolamentare.

Dati come presupposti l'incolpevolezza dell'errore e l'avvenuta rinnovazione – ancorché fuori termine – del deposito, il Giudice, attesa la generazione nei termini della seconda PEC, esclude che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione vera e propria da parte del Cancelliere, possano inficiare il buon esito della procedura.

Da qui, a ricaduta, la declaratoria da parte del Giudice di tempestività del deposito della comparsa.

Osservazioni

L'ordinanza in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale ormai abbastanza radicato che, al rifiuto di un atto per cause tecniche, predilige la conservazione dello stesso.

Il messaggio contenente la busta, una volta che è stato regolarmente accettato dal gestore di posta del depositante, viene trasmesso al gestore di posta del Ministero che provvede alla generazione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (

RdAC

).

L'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 prevede che «Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia».

Fin qui nulla di strano, se non fosse che le regole tecniche non sembravano lasciare spazio a dubbi interpretativi: i depositi affetti da errori

FATAL

– come tali non gestiti e non gestibili da sistema e dalla Cancelleria – vengono necessariamente rifiutati dal sistema all'esito dei controlli automatici.

Difatti, anche nella Circolare Dipartimento Affari Giustizia 23 ottobre 2015 è previsto che «errori appartenenti alle prime due categorie (

WARN

e

ERROR

) consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria (

FATAL

), viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto o del documento nel fascicolo processuale».

Il filone giurisprudenziale a cui ha aderito l'ordinanza in commento, nel dare poca rilevanza alle sopracitate fonti regolamentari, assume un atteggiamento salvifico nei confronti di quei depositi effettuati nei termini ma rifiutati dal sistema.

L'opinione che si è formata, pertanto, è che il deposito dell'atto debba considerarsi concluso non appena viene generata la seconda PEC, risultando di contro irrilevante il materiale inserimento nel fascicolo telematico da parte del Cancelliere.

Ne consegue che sono da considerare come correttamente eseguiti – quindi non soggetti a rimessione in termini – i depositi rifiutati dal sistema a causa di un errore tecnico e spontaneamente rinnovati ancorché a temine ormai scaduto.

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