Notificazione alle amministrazioni dello stato

Sergio Matteini Chiari
02 Aprile 2016

La difesa in giudizio delle Amministrazioni statali è affidata, istituzionalmente, all'Avvocatura dello Stato (in seguito: Avvocatura). Pertanto, ogni atto finalizzato all'introduzione di un giudizio nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, nonché ogni successivo atto giudiziale indirizzato alla stessa che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato, ai sensi dell'art. 144, comma 1, c.p.c., presso gli uffici dell'Avvocatura secondo le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano la materia (art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e succ. modif.).
Inquadramento e regole

La difesa in giudizio delle Amministrazioni statali è affidata, istituzionalmente, a

ll'Avvocatura dello Stato (in seguito: Avvocatura). Pertanto, ogni atto finalizzato all'introduzione di un giudizio nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, nonché ogni successivo atto giudiziale indirizzato alla stessa che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato, ai sensi dell'

art. 144,

comma 1

, c.p.c.

, presso gli uffici dell'Avvocatura secondo le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano la materia (

art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

e succ. modif.).

La notifica di qualunque atto da eseguirsi nei confronti di un'Amministrazione dello Stato deve essere fatta in persona del Ministro in carica competente, mediante consegna della copia presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale è promossa la causa.

Secondo una risalente ma mai contraddetta opinione, le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato (nella specie: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello) si fanno secondo l'

art. 144 c.p.c.

e negli orari previsti nel successivo art. 147, senza che essi debbano limitarsi al solo tempo in cui l'ufficio è aperto al pubblico (Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 1977, n. 158).

In evidenza

L

e regole poste dall'art. 144 c.p.c. valgono unicamente per gli

atti che riguardano il processo (id est: ogni atto finalizzato all'introduzione di un giudizio e ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad un'Amministrazione dello Stato che debba essere notificato in pendenza di giudizio - da ultimo,

Cass. civ.,

sez. L, 16 aprile 2004, n. 7315

)

, restandone escluso, ad es., il precetto, che, qualora notificato non direttamente all'ufficio amministrativo debitore, deve essere ritenuto inefficace (

Cass. civ.,

sez. VI, 3 marzo 2015, n. 4260

;

Cass. civ.,

sez. V, 19 dicembre 2003, n. 19512

).

Eccezioni alle regole

La disposizione dell'art. 144, comma 1, c.p.c. è applicabile soltanto nelle ipotesi in cui le Amministrazioni dello Stato siano rappresentate e difese dall'Avvocatura.

Fa

, pertanto, eccezione il caso in cui l'Avvocatura, avvalendosi della facoltà concessa dall'

art. 2 r.d.

n. 1611 del

1933

, abbia delegato la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione interessata a funzionari della medesima oppure ad un «procuratore legale» privato, eleggendo domicilio presso quest'ultimo.

In tali ipotesi, la notifica dovrà essere eseguita, applicando le regole ordinarie, presso la sede dell'Amministrazione interessata o presso il domi

cilio del «procuratore legale», (si veda, peraltro, per la notifica della sentenza di primo grado, il successivo paragrafo sui vizi della notificazione).

Le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato

, contenute nell'

art.

1

1 del

r.d.

n. 1611 del 1933

, non si applicano ai giudizi innanzi alla Corte costituzionale; pertanto, è inammissibile il ricorso alla Corte costituzionale notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché direttamente al destinatario (

Corte cost. 1 luglio 1993, n. 295

).

In caso di opposizione a sanzioni amministrative, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza deve essere eseguita, a cura della Cancelleria, presso l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento opposto, nella sua sede (

art.

6,

comma 8

, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

, per i procedimenti instaurati successivamente al 6 ottobre 2011, data della sua entrata in vigore, oppure, per i giudizi instaurati precedentemente,

art.

23,

comma 2

, legge 24 novembre 1981, n. 689

) e non presso l'Avvocatura; del pari, la notifica degli atti processuali, della sentenza e dell'impugnazione deve essere eseguita presso l'Autorità amministrativa presso il suo ufficio, qualora essa si sia fatta rappresentare da un proprio funzionario o sia rimasta contumace (

Cass. sez. VI, ord. 7 novembre 2013, n. 25080

;

Cass. civ.,

sez. un., 16 gennaio 2007, n. 752

;

Cass. civ.,

sez. un., 24 agosto 1999, n. 59

).

Se l'Amministrazione si sia costituita in giudizio tramite l'Avvocatura, si torna alle regole ordinarie.

Luogo della notificazione

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, r.d. n. 1611 del 1933, tutti gli atti introduttivi di giudizi promossi nei confronti di un'Amministrazione dello Stato devono essere notificati alla medesima presso l'ufficio dell'Avvocatura (domiciliataria ex lege) nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è promossa la causa.

Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati all'Amministrazione presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, e ciò

anche nei casi in cui l'Amministrazione sia rimasta contumace.

Nel caso di atti da notificare in Roma, la notifica va eseguita presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che, nella circoscrizione della Corte d'appello di Roma, esercita le funzioni delle Avvocature distrettuali.

Tuttavia

, è stato affermato (

Cass. civ.,

sez. un., ord. 27 maggio 2009, n. 12252

) che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa (il ricorso va, in tal caso, rimesso all'Avvocatura Generale dello Stato, abilitata al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione).

Ancor più recentemente, si è ritenuto che, q

ualora il ricorso per cassazione sia stato notificato all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato (per raggiungimento dello scopo), con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'

art. 370 c

.p.c.

, non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (v.

Cass. civ.,

sez. II,

12 marzo 2015, n. 4977

).

Vizi della notificazione

La notifica dell'atto processuale è inesistente allorché l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo o per nessuna via riferibili o collegabili al soggetto passivo della notificazione.

In evidenza

È viziata da inesistenza la notifica della sentenza eseguita al domicilio eletto dall'Avvocatura, per il primo grado, presso l'Amministrazione interessata o presso un Avvocato esercente nel circondario

nei casi in cui l'Avvocatura, svolgendosi la causa fuori della sede dei suoi uffici, abbia delegato la rappresentanza in giudizio ad un funzionario della suddetta Amministrazione oppure ad un Avvocato esercente nel circondario. La notifica della sentenza di primo grado, ai fini

del decorso dei termini per la proposizione dell'appello, deve essere comunque effettuata all'Avvocatura presso i suoi uffici, secondo la disciplina dettata dall'

art. 11,

comma 2

, del r.d. n. 1611 del 1933

, stante il carattere inderogabile di tale disposizione (

Cass. civ.,

sez. L

av

., 2 dicembre 2009, n. 25359

;

Cass. civ.,

sez. un., 2 maggio 1996, n. 4000

).

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione si sia difesa in primo grado attraverso proprio personale, oppure sia rimasta contumace, non è configurabile alcun vizio, tanto meno quello di inesistenza, laddove la notifica della sentenza sia stata eseguita direttamente ad essa

. La deroga al

<para>

comma 1 dell'

art. 11 r.d.

n. 1611 del 1933

, sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le Amministrazioni statali all'Avvocatura, comporta anche quella al comma 2 della medesima disposizione, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura (e

x multis

:

Cass. civ.,

sez.

L

,

30 gennaio 2009, n. 2528

).

Salve le eccezioni ricordate nel precedente secondo paragrafo, ove l'atto sia consegnato direttamente all'Amministrazione interessata (nei casi in cui l'Amministrazione non si sia difesa con proprio personale) o presso l'ufficio di un'Avvocatura diversa da quella competente (ad es. un'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura Generale), si configura ipotesi di nullità rilevabile ex officio, tuttavia sanabile sia in forza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione medesima (con efficacia ex tunc, giusta la dichiarazione di incostituzionalità

-

Corte cost. 26 giugno 1967, n. 97

-

dell'

art. 11,

comma 3

, r.d. n. 1611 del 1933

,

nella parte in cui escludeva la sanatoria del vizio delle notificazioni eseguite in violazione del disposto dei primi due commi dello stesso articolo), sia, in ogni caso, in forza del rinnovo della notificazione (di iniziativa del ricorrente o per disposizione del giudice ai sensi dell'

art. 291 c.p.c.

) [s

i vedano, ex multis,

Cass. civ.,

sez. un., ord. 15 gennaio 2015

e

Cass. civ.,

sez. un., 7 marzo 1990, n. 1812

(in entrambi i casi: consegna dell'atto ad un'Avvocatura distrettuale, anziché all'Avvocatura Generale), nonché

Cass. civ.,

sez. I,

15 settembre 2011, n. 18849

(consegna dell'atto introduttivo del giudizio direttamente all'Amministrazione)].

Con riguardo alle ipotesi in cui la vocatio in ius abbia riguardato un Ministero diverso da quello competente in relazione alla materia dedotta in giudizio, si è sempre ritenuto che ciò comporti una «mera irregolarità», sanabile ai sensi dell'

art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 260

,

attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (

ex multis

:

Cass. civ.,

sez. I, 22 maggio 2013, n. 12557

;

Cass. civ.,

sez. II, 9 giugno 2010, n. 13886

;

Cass. civ.,

sez. II,

13 giugno 2007, n. 13848

).

Del pari, la dicitura generica «Avvocatura dello Stato» contenuta nella relata di una notifica di un atto eseguita nel distretto della Corte di Appello di Roma determina una mera irregolarità. Ed invero, va tenuto in conto il fatto che nel distretto della Corte d'Appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura Generale

(

Cass. civ.,

sez. I,

25 gennaio 2007, n. 1650

).

Estensibilità delle norme sul foro erariale a soggetti diversi dalle amministrazioni dello stato. regioni

Ai sensi dell'

art. 10,

comma 1

, legge 3 aprile 1979, n. 103

, le funzioni

dell'Avvocatura

nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale (da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione — con effetto dal quindicesimo giorno successivo a tale seconda pubblicazione). Tale facoltà non è fruibile nei casi di giudizi in cui siano parte sia l'Amministrazione dello Stato sia l'Amministrazione regionale, salve le ipotesi di litisconsorzio attivo e di litisconsorzio passivo, in questo secondo caso sempreché non vi sia conflitto di interessi tra Stato e Regione.

Le Regioni che abbiano adottato la suddetta deliberazione, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di Avvocati del libero Foro.

Deve annotarsi che qualora la Regione abbia adottato la deliberazione di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, quest'ultima assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

Va rammentato che nei giudizi contro le Regioni a statuto ordinario che hanno deciso di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura ai sensi dell'

art. 10 della legge n. 103 del 1979

si applica il regime processuale proprio delle amministrazioni dello Stato e, dunque, il foro dello Stato

ex

art. 25 c.p.c.

Le funzioni dell'Avvocatura nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto speciale.

La disciplina è, in tal caso, parzialmente diversa da quella dettata nei confronti delle Regioni a statuto ordinario e differenziata fra le varie regioni, le quali hanno, attualmente, ad eccezione della Sicilia, la semplice facoltà, e non più l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato:

REGIONI A STATUTO SPECIALE – PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Friuli Venezia Giulia

art. 1 d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78

;

art. 13 d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469

Sicilia

.

art. 1 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142

Sardegna

art. 55 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250

;

art. 73 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348

Trentino-Alto Adige

art.

41

d.P.R.

1 febbraio 1973, n. 49

, come sostituito dall'

art. 1 d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116

Valle d'Aosta

art. 59 legge 16 maggio 1978, n. 196

, come modificato dall'

art. 1 d.lgs. 24 febbraio 2004, n. 71

L

e notificazioni degli atti agli enti pubblici diversi dalle Regioni, per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura, devono effettuarsi, a norma dell'

art. 145 c.p.c.

, presso la sede legale.

Le disposizioni dettate in materia di foro erariale

(artt. 25 c.p.c.

,

art.

6

e

10 r.d. n. 1611 del 1933

) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione statale e non sono, pertanto, estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato.

ENTI PUBBLICI RAPPRESENTABILI E DIFENDIBILI IN GIUDIZIO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO. CASISTICA

Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno)

Cass. civ.,

sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30035

;

Cass. civ.,

sez. I, 25 agosto 1997, n. 7956

;

Cass. civ., sez. un., 25 marzo 1993, n. 373

Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1985, n. 4080

Istituto Postelegrafonici

(le cui funzioni sono state trasferite all'INPS dal 31/5/2010)

Cass. civ.,

sez. L,

10 gennaio 2003, n. 246

;

Cass. civ.,

sez. I,

15 marzo 1996, n. 2169

Si contano, tuttavia, non pochi casi in cui, pur in presenza di enti trasformati in s.p.a., vengono ritenute applicabili le norme sul foro erariale.

Viene in rilievo, in

primo luogo, la posizione dell'A.N.A.S. s.p.a., classica società in house, il cui unico socio è il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In secondo luogo,

si ritiene che la trasformazione dell'ente Poste Italiane in s.p.a. non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura (previsto dall'

art. 10,

comma 2

, d.l. 1 dicembre 1993, n. 487

, convertito nella

legge 29 gennaio 1994, n. 71

), sul duplice rilievo che in sede normativa non sono state previste esplicite limitazioni riguardanti il patrocinio erariale e che la forma societaria non è incompatibile, sotto il profilo sistematico, con la difesa erariale, dato che, in difetto di una priva

tizzazione sostanziale, il regime giuridico di un tale tipo di s.p.a., assoggettate ad un diritto speciale in ragione della partecipazione dello Stato al capitale azionario e del perseguimento di finalità di interesse pubblico, non è diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico

(

Cass. civ.,

sez. III, 14 marzo 2006, n. 5441

)

.

Peraltro, trattandosi di patrocinio facoltativo (a Poste Italiane s.p.a. è data facoltà di scegliere il difensore tra l'Avvocatura erariale, quella interna o il libero Foro), in mancanza di espresso conferimento dell'incarico all'Avvocatura erariale, è viziata da nullità la notifica dell'atto introduttivo del giudizio eseguita presso tale Avvocatura, non sanabile dalla successiva costituzione in giudizio della medesima, «atteso che — realizzando la procura alle liti il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale — non spetta al procuratore sfornito di mandato il potere di sanare tale vizio»

(

Cass. civ.,

sez L, 29 marzo 2010, n. 7543

).

Per ciò che attiene alle Ferrovie dello Stato, nell'attualità nessuna attribuzione compete all'Avvocatura dello Stato in merito alle vicende giudiziali in cui l'ente venga «coinvolto».

Infine, per ciò che attiene alle Università, dopo la riforma introdotta dalla

legge 9 maggio 1989, n. 168

, alle stesse non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura, non opera il meccanismo del patrocinio obbligatorio disciplinato dagli

artt. da 1

a

11

del

r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

, bensì il patrocinio facoltativo (c.d. autorizzato) disciplinato dagli artt. 43 e 45 del medesimo r.d., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell'Avvocatura con apposita e motivata delibera. Sono conseguentemente inapplicabili le disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l'Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali, salvo — quanto alle notificazioni — alle controversie in materia di lavoro, attesa l'equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Stato ai sensi dell'

art. 415,

comma 7

, c.p.c.

(

Cass. civ.,

sez. L,

21 marzo 2013, n. 7163

;

Cass. civ.,

sez. un., 10 maggio 2006, n. 10700

).

Amministrazione fiscale

Nell'ambito della riforma dell'amministrazione fiscale (

d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

) sono state istituite le Agenzie fiscali, le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze (in seguito: MEF), con trasferimento dei relativi rapporti giuridici (

art. 57 d.lgs.

300/1999

), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (

art. 61 d.lgs.

300/1999

) e possono stare in giudizio a mezzo del direttore, che ne ha la rappresentanza e la direzione (

art. 68 d.lgs.

300/1999

).

Tali Agenzie, divenute operative dal 1° gennaio 2001 (d.m. 28 dicembre 2000), non sono organi dello Stato ma costituiscono un distinto soggetto giuridico, con esclusione dell'obbligo di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (

art. 72 d.lgs.

300/1999

).

Per ciò che attiene alle fasi processuali di gravame (instaurate sia anteriormente sia successivamente al 1° gennaio 2001), le notifiche presso l'Avvocatura territorialmente competente possono aver luogo soltanto nel caso in cui la stessa abbia assistito il MEF nel precedente grado di giudizio

(

Cass. civ.,

sez. V, 20 aprile 2007, n. 9401

)

.

Altrimenti, spetta all'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, peraltro — nelle ipotesi di fase di gravame introdotta successivamente al 1° gennaio 2001 — a condizione che sia avvenuta estromissione della parte originaria (MEF); in caso contrario formandosi litisconsorzio processuale fra quest'ultima e l'Agenzia (

Cass. civ.,

sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3118

).

In particolare, con riguardo alla legittimazione a proporre ricorso per cassazione ed alla decorrenza dei relativi termini, si è posta distinzione tra varie ipotesi.

Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali decorre: a) nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1° gennaio 2001 ed ai quali abbia preso parte esclusivamente l'Agenzia delle entrate — con l'accettazione del contraddittorio da parte del contribuente e la conseguente estromissione del Ministero — senza avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, dalla data della notifica della sentenza, da eseguire non nei confronti di tale

Avvocatura ma presso la sede centrale dell'Agenzia o, alternativamente, presso gli uffici periferici della stessa

(da ultimo,

Cass. civ.,

sez. V, 7 marzo 2014, n. 5358

);

b) nei giudizi di appello instaurati successivamente al 1° gennaio 2001, ai quali abbia partecipato esclusivamente l'Agenzia, avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura, dalla data della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale territorialmente competente; c) nei giudizi di appello instaurati anteriormente al 1° gennaio 2001, nei quali non vi sia stata l'estromissione del MEF, dalla data della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, stante la permanenza in capo al MEF dell'interesse e della legittimazione all'impugnazione, ai sensi dell'

art. 111 c.p.c.

(

Cass. civ.,

sez. un., 20 ottobre 2007, n. 22641

).

Riferimenti

LUISO F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

PUNZI C.

La notificazione degli atti nel processo civile

, Milano, 1959

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