Notificazione all’estero

Sergio Matteini Chiari
31 Marzo 2016

Nel sistema attuale, la notifica di un atto a persona residente o dimorante o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo i disposti delle Convenzioni internazionali eventualmente vigenti (cui viene attribuito il valore di fonte primaria – ex multis, Cass. civ., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570) oppure seguendo la via consolare (artt. 37, 77 e 78 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che ha abrogato il d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, la cui indicazione deve ritenersi espunta dalla norma) oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'Unione Europea, secondo i disposti del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (di cui verrà fatta trattazione nell'apposita «bussola»).
Inquadramento

Nel sistema attuale, la notifica di un atto a persona residente o dimorante o domiciliata all'estero deve essere eseguita secondo i disposti delle Convenzioni internazionali eventualmente vigenti (cui viene attribuito il valore di fonte primaria – ex multis,

Cass. civ.,

sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570

) oppure seguendo la via consolare

(artt. 37,

77

e

78 d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71

, che ha abrogato il

d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200

, la cui indicazione deve ritenersi espunta dalla norma) oppure, nel caso di notifica da eseguire negli ambiti dell'Unione Europea, secondo i disposti del

Regolamento (CE) n. 1393/2007

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (di cui verrà fatta trattazione nell'apposita «bussola»).

Qualora nessuna di tali vie sia percorribile, la notificazione dovrà essere eseguita ai sensi del comma 1 dell'art. 142 c.p.c.

Condizioni di validità della notificazione ex art. 142, comma 1, c.p.c.

Viene costantemente affermato (a far tempo da

Cass. civ.,

sez. un., 12 dicembre 1988, n. 6756

) che la validità della notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata in Italia, effettuata a norma dell'

art. 142,

comma 1

, c.p.c.

, postula che l'istante deduca e dimostri l'impossibilità di eseguirla alla stregua delle convenzioni internazionali applicabili alla controversia ovvero con le modalità previste dal

d.lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011

sull'ordinamento e le funzioni degli uffici consolari.

In assenza di tale prova, si verifica nullità della notificazione

, la quale è sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto, peraltro solo con effetto ex nunc, tenuto conto che la nullità medesima investe anche la vocatio in ius, per difetto del termine a comparire, e con l'ulteriore conseguenza che è la data di detta costituzione a segnare la pendenza del processo.

Ulteriore (rispetto alla non percorribilità della via convenzionale o della via consolare) presupposto dell'applicazione della forma di notifica prevista dal comma 1 dell'

art. 142 c.p.c.

è costituito dal fatto che il destinatario dell'atto (restando irrilevante che si tratti di cittadino italiano o di cittadino straniero) non abbia residenza, dimora o domicilio nello Stato o non abbia ivi eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'art. 77 del codice di rito e che l'indirizzo estero sia conosciuto dal notificante (

Cass.

civ.

, Sez. I, 28 marzo 1991, n. 3358

; Cass. civ., Sez. III, 5 gennaio 1981, n. 19).

In caso contrario, vale a dire nelle ipotesi in cui la residenza, la dimora e il domicilio siano ignoti e la parte che chiede la notificazione non ne possa venire a conoscenza usando la normale diligenza, la notificazione dovrà essere eseguita con le modalità di cui all'

art. 143 c.p.c.

Per ciò che attiene alle ipotesi di notificazione nei confronti di cittadino straniero, si è posto il problema di stabilire se sia necessario dare corso alla traduzione dell'atto nella lingua del destinatario.

Disciplina specifica è contenuta nella Convenzione stipulata a L'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con

legge 6 febbraio 1981, n. 42

, e può essere contenuta in Convenzioni bilaterali.

Per ciò che attiene alle notifiche da eseguire in ambiti comunitari, la soluzione al problema si rinviene nel

Regolamento (CE) n. 1393/2007

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007.

Formalità della notificazione ex art. 142, comma 1, c.p.c.

Al fine di portare a compimento il procedimento di notificazione ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, è richiesto l'espletamento di varie formalità.

La notifica deve avvenire mediante spedizione dell'atto al destinatario con il mezzo della posta (raccomandata) e mediante la consegna di altra copia al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Ai sensi dell'

art. 49 disp. att. c.p.c

.

, la copia dell'atto è consegnata al pubblico ministero unitamente ad una nota contenente varie indicazioni: nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; nome, residenza o dimora del destinatario; natura dell'atto notificato; giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire; data e firma dell'ufficiale giudiziario.

Poiché l'

art. 137, penult. co., c.p.c.

statuisce - peraltro facendo eccezione per il caso previsto dal comma 2 dell'art. 143 dello stesso codice - che, se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, la copia dell'atto da consegnare deve essere depositata in busta chiusa e sigillata con trascrizione all'esterno della stessa unicamente del numero cronologico della notificazione, è conseguente ritenere che anche con riguardo alla consegna della copia dell'atto al pubblico ministero debbano essere seguite identiche formalità.

Condizioni di applicabilità della disposizione dell'art. 142, comma 1, c.p.c.

L'art. 142 c.p.c. presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario

, come si evince dalla disciplina dettata per la consegna dell'atto nonché dall'

art. 1,

comma 2

, della legge n. 42 del 1981

, di esecuzione e ratifica della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, che, modificando in conformità ai criteri enunciati dalla

Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978

lo stesso art. 142, ha stabilito l'inapplicabilità di detta Convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto. Ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'

art. 143 c.p.c.

Per stabilire se un atto debba essere notificato con l'osservanza delle forme dell'

art. 142 c.p.c.

, non può presumersi che il cittadino emigrato in un paese straniero senza avere ottemperato agli adempimenti di cui agli artt.

art. 44 c.c.

e

art.

31 disp. att. c.c.

(annotazioni nei registri d'anagrafe) abbia abbandonato la propria residenza in Italia. Grava, di conseguenza, sul notificante,

prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'

art. 143 c.p.c.

,

l'onere di richiesta di informazioni all'autorità consolare di cui all'

art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470

, «costituendo tale ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei registri dell'Aire (anagrafe dei cittadini residenti all'estero - n.d.r.), ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informativa derivanti dall'inerzia del cittadino emigrato» (ex multis,

Cass. civ.,

sez. III,

31 marzo 2007, n. 8077

).

A tali adempimenti deve essere dato corso anche nell'ipotesi in cui il notificante abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza. L'

omissione di tali incombenze

comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa

(

Cass. civ.,

sez. III,

31 agosto 2015, n. 17307

e, nello stesso senso, per l'onere di acquisire informazione,

Cass. civ.,

sez. II,

27 dicembre 2013, n. 28695

).

Momento perfezionativo della notificazione ai sensi dell'art. 142 c.p.c.

Nell'attualità, i momenti di perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e nei riguardi del destinatario debbono ritenersi distinti.

In forza di molteplici interventi della Corte costituzionale (

c. cost.

sentenze n. 477

/

2002

,

n. 28

/2004

e

n. 97

/

2004

,

n. 154

/

2005

), viene ritenuto operante nell'ordinamento un principio di ordine generale (valevole per ogni forma di notificazione e non soltanto per la notificazione a mezzo del servizio postale, in ordine a cui la q.l.c. era stata proposta e in ordine a cui ormai espressamente dispone il comma 3 dell'

art. 149 c.p.c.

nel senso suggerito dalla Consulta) secondo cui la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del notificante, nel momento in cui lo stesso abbia completato le formalità prescritte (coincidenti con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario) e, dal lato del destinatario, al momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, coincidente, nel sistema di cui all'

art. 8 della legge n. 890 del 1982

, con il ritiro del piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta «compiuta giacenza» (giurisprudenza ormai consolidata; da ultimo,

Cass. civ.,

sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822

).

In altri termini, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, restando fermo per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a suo favore o a suo carico la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, gli stessi debbono comunque rispettivamente calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

In evidenza

Va segnalato che, con ordinanza interlocutoria n. 2448 dell'8 febbraio 2016, la Sez. II della S.C. ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle S.U., questione concernente i limiti di estensione del principio della «scissione» degli effetti della notificazione, nelle ipotesi di atti procedimentali quali la contestazione di addebito in un procedimento ai sensi dell'

art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998

(t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), finalizzato all'applicazione di sanzioni amministrative.

Per ciò che, in particolare, attiene alle persone residenti all'estero, il legislatore ne ha considerato la particolare posizione stabilendo (si veda l'ultimo comma dell'

art. 143 c.p.c.

, ove si fa riferimento all'ipotesi contemplata dall'attuale comma 1 della disposizione in esame) a favore del destinatario dell'atto un periodo di tempo, decorrente dal compimento delle formalità previste dall'

art. 142 c.p.c.

, per agevolarlo nel ricevimento e nella conoscenza dell'atto medesimo.

La previsione che la notificazione «si ha per eseguita» nel ventesimo giorno dal compimento di tali formalità deve essere letta non nel senso che le modalità prescritte dall'

art. 142 c.p.c.

, per la notificazione a persona che abbia residenza, dimora o domicilio all'estero configurano una forma di pubblicità costitutiva di una presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, giacché esse mirano a portare l'atto medesimo concretamente nella sfera di conoscenza o conoscibilità del notificando. Pertanto, la semplice spedizione per posta del piego raccomandato, con il compimento delle altre formalità indicate (inoltro di una seconda copia tramite il Ministero degli affari esteri), non è sufficiente a perfezionare la notificazione, occorrendo, a questo fine, che quel plico, nonché accompagnato da avviso di ricevimento, venga consegnato all'effettivo recapito del destinatario o, comunque, che vengano osservate formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto. Ne consegue che deve negarsi validità alla notificazione se la consegna non sia avvenuta ovvero se la notificazione sia stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello reale ovvero, infine, se le suddette formalità non siano state osservate.

Processo Tributario

Ai sensi dell'

art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

, la notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati per legge al contribuente deve essere eseguita secondo le norme dettate dagli

artt. 137 ss. c.p.c.

, peraltro con alcune modifiche. In particolare, la disposizione prevede l'inapplicabilità, fra gli altri, del disposto dell'

art. 142 c.p.c.

Con sentenza

n. 366 del 2007, la Corte costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lettere c), e) ed f) e dell'art. 58, comma 1 e secondo periodo del comma 2 del d.P.R. citato, laddove prevedevano che le disposizioni contenute nell'

art. 142 c.p.c.

non dovessero applicarsi in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E.

Di conseguenza, deve ritenersi affetta da nullità la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. citato, mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero (

Cass. civ.,

sez. V,

4 dicembre 2013, n. 27154

).

Convenzione adottata a l'Aja il 15 novembre 1965

Fra le Convenzioni internazionali in materia di notifiche degli atti processuali, quella di maggiore rilievo è la Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con

legge 6 febbraio 1981, n. 42

.

I disposti di tale Convenzione sono applicabili nei confronti degli Stati esteri

(che l'abbiano ratificata) diversi dagli Stati membri dell'U.E. Nei rapporti intracomunitari (si veda, tuttavia, la peculiare posizione assunta dalla Danimarca) il

Regolamento n. 1393 del 2007

prevale sulla Convenzione in esame.

La Convenzione è attualmente applicabile nei rapporti con i Paesi di cui al prospetto rinvenibile nel sito

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions

/.

La Convenzione

riguarda le notificazioni e le comunicazioni all'estero di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e si applica a condizione che l'indirizzo del destinatario sia conosciuto.

La qualificazione dell'atto da notificare, se giudiziario o extragiudiziario, va effettuata con riguardo all'oggetto dell'atto. Peraltro, l

a Convenzione non precisa in base a quale legge si debba operare tale qualificazione. Per il nostro ordinamento si sono ritenute applicabili le norme di diritto internazionale privato.

Per atto giudiziario si deve, quindi, intendere qualsiasi atto (giudiziale) relativo sia alla giurisdizione contenziosa che volontaria.

Atti extragiudiziari

sono, invece, quelli che, caratterizzati dal suddetto specifico oggetto (materia civile e commerciale), non rientrano nella categoria testé detta.

Peraltro, giusta il dettato dell'art. 17 della Convenzione, nella previsione normativa rientrano unicamente gli atti extragiudiziari emanati da

un'autorità o da un ufficio ministeriali, identificabili, rispettivamente, nella p.a. e nei pubblici ufficiali.

Il sistema di notifica di maggiore rilievo previsto dalla Convenzione è quello che fa capo all'«autorità centrale» designata da ciascuno Stato, alla quale viene attribuito «l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito» (art. 2).

L'autorità centrale designata dall'Italia si identifica con l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma

.

Impulso alla procedura di notificazione o comunicazione deve essere dato dall'autorità o dall'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato mittente.

La richiesta deve essere indirizzata all'autorità centrale dello Stato di destinazione, redatta in conformità alla formula di cui al modello allegato alla Convenzione, e deve essere, ovviamente, accompagnata dall'atto giudiziario (o extragiudiziario) o dalla copia di esso.

L'autorità centrale dello Stato richiesto è tenuta a procedere o a far procedere alla notifica o alla comunicazione e non può rifiutarsi «se non quando lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione sia tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità o sicurezza» (art. 13).

La parte che richiede la trasmissione di un atto giurisdizionale all'estero deve consegnare all'ufficiale giudiziario due copie dell'atto da notificare (salvo diversi accordi tra gli Stati, ai sensi dell'art. 20), preferibilmente ma non necessariamente, accompagnate da traduzione giurata (l'autorità centrale ricevente può, comunque, chiedere che l'atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo paese), affinché questi lo trasmetta — insieme alla domanda di notificazione, da redigere in lingua francese o inglese o in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione — a mezzo posta all'autorità centrale designata dallo Stato di destinazione (indicazioni sull'organo designato da ciascuno degli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono essere chieste al nostro Ministero degli Affari Esteri).

L'autorità centrale ricevente procederà alla notificazione secondo le forme prescritte dalla sua legislazione (art. 5, lett. a) o nella forma particolare eventualmente richiesta (art. 5 lett. b), purché non incompatibile con tale legislazione.

L'atto notificato dovrà essere restituito all'ufficio mittente unitamente all'attestazione di notificazione, con la descrizione delle modalità e dei tempi di consegna (art. 6).

Poiché tale attestazione svolge la medesima funzione della relata prevista dall'

art. 148 c.p.c.

, facendo piena prova, fino a querela di falso, del perfezionamento del procedimento notificatorio, la sua mancanza determina l'inesistenza della notifica, non sanabile ai sensi dell'

art. 156,

comma 3

, c.p.c.

, per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto (

Cass. civ.,

sez. I,

28 settembre 2015, n. 19166

).

Sono previste forme sussidiarie di notificazione (disciplinate dagli artt. 5 lett. b) e 8, 9, 10, 11), che possono consistere nella consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario competente al destinatario che lo accetta volontariamente (cd. notifica in forma amichevole); nella consegna dell'atto a cura di un agente diplomatico o consolare dello Stato da cui proviene la richiesta (tale forma di notificazione è condizionata alla non opposizione dei singoli Stati; restando, tuttavia, ognora ammessa per le notificazioni e comunicazioni a cittadini dello Stato membro di origine); nella consegna da parte del console straniero o dell'autorità diplomatica straniera; nell'invio a mezzo posta, ove consentito (v.

Cass. civ.,

sez. I,

7 aprile 2006, n. 8242

, ove, con riferimento ad un'ipotesi di notifica di atto a persona residente in Argentina, è stato affermato che deve ritenersi affetta da inesistenza la notifica effettuata, a mezzo posta, presso l'indirizzo del destinatario in tale Paese, il quale, pur avendo ratificato la Convenzione, si era opposto alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale, ponendo, al riguardo, in sede di ratifica, un divieto legislativo; sul tema v. anche

Cass. civ.,

sez. I,

17 febbraio 2011, n. 3919

), oppure nella fruizione di ufficiali ministeriali, funzionari od altre persone competenti dello Stato di destinazione (anche tale forma di notificazione è condizionata alla non opposizione dei singoli Stati contraenti - non pochi dei quali risultano avere esercitato la relativa facoltà).

Gli Stati aderenti alla Convenzione possono stipulare accordi diretti in ordine ad altre vie di trasmissione

, diverse da quelle ricordate.

Per ulteriori riferimenti si fa rinvio al testo della Convenzione.

Altre convenzioni internazionali

Il quadro delle Convenzioni vigenti in materia di notificazione di atti in materia civile e commerciale si rinviene nella «guida alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale», redatta dal Ministero degli Affari Esteri - Ufficio IV della DGIEPM (www.esteri.it), ove sono recate anche indicazioni in ordine alla vigenza della Convenzione adottata a L'Aja il 1° marzo 1954 in materia di procedura civile, ratificata in Italia con

legge 3 gennaio 1957, n. 4

, e in ordine alla vigenza di Convenzioni bilaterali con l'Italia.

Va precisato che, o

ve esistenti, le Convenzioni bilaterali prevalgono sulle convenzioni

multilaterali

e, pertanto, anche sulla Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965.

La preminenza è dettata dall'art. 30 della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969, ratificata in Italia con

legge 12 febbraio 1974, n. 112

.

Riferimenti

LUISO F. Diritto processuale civile, 1, 2, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, 1, 2, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

PUNZI C.

La notificazione degli atti nel processo civile

, Milano, 1959

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