Mediazione obbligatoria: il contrasto permane, è il convenuto opposto che ha l’onere di attivare il procedimento
15 Maggio 2017
La vicenda. La Banca Alfa chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società Beta e di P., G. e V.. Gli ingiunti si opponevano chiedendone la revoca del decreto ingiuntivo. Con ordinanza però ne veniva concessa la provvisoria esecuzione. Inoltre veniva assegnato il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la proposizione della domanda di mediazione, obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010.
Le parti non hanno attivato la procedura di mediazione. Quali sono le conseguenze di tale omissione? Ai sensi della legge, il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale; ciò posto in dottrina ed in giurisprudenza è discusso chi abbia l'onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declatoria di improcedibilità nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Giudice del Tribunale di Pescara aderisce all'orientamento maggioritario, più vicino alla lettera della norma, che pone l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico di «chi intende esercitare in giudizio un'azione». D'altronde l'atto di opposizione non costituisce l'esercizio di un'azione né un'iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all'impulso procedimentale altrui.
Nel caso di specie va quindi dichiarata improcedibile la domanda proposta dall'opposta con ricorso monitorio. Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
|