Mediazione obbligatoria: il contrasto permane, è il convenuto opposto che ha l’onere di attivare il procedimento

Redazione scientifica
15 Maggio 2017

In materia di controversie bancarie, è onere del convenuto opposto, ossia il titolare della pretesa creditoria azionata con procedimento ingiuntivo, attivare il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010. In caso di omissione, l'improcedibilità colpisce, non già l'atto di opposizione esperito del debitore, bensì la domanda giudiziale proposta dall'opposta con ricorso monitorio. Di conseguenza, l'ingiunzione a pagamento provvisoriamente esecutiva va revocata.

La vicenda. La Banca Alfa chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società Beta e di P., G. e V..

Gli ingiunti si opponevano chiedendone la revoca del decreto ingiuntivo. Con ordinanza però ne veniva concessa la provvisoria esecuzione. Inoltre veniva assegnato il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la proposizione della domanda di mediazione, obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010.

Le parti non hanno attivato la procedura di mediazione. Quali sono le conseguenze di tale omissione? Ai sensi della legge, il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale; ciò posto in dottrina ed in giurisprudenza è discusso chi abbia l'onere di promuovere la mediazione, e quindi abbia interesse ad evitare la declatoria di improcedibilità nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Indirizzo maggioritario

Indirizzo minoritario

La declatoria di improcedibilità ha per oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria (il ricorrente in monitorio, formalmente convenuto in opposizione, è da considerarsi attore sostanziale, mentre l'opponente è convenuto sostanziale);

Conseguentemente è il convenuto opposto, ossia il titolare della pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, il soggetto che ha l'onere di promuovere la mediazione

L'improcedibilità determinata dal mancato svolgimento del procedimento di mediazione travolge dunque non solo l'opposizione, ma anche il decreto ingiuntivo.

Valorizzando la particolare disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si sostiene che l'onere della mediazione ricade sull'opponente, attore in senso formale.

In caso di omessa mediazione, dall'improcedibilità dell'opposizione discende il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto (Trib. Prato, 18 luglio 2011; Trib. Rimini 5 agosto 2014; Trib. Siena 25 giugno 2012)

Si rammenta che questa soluzione è stata poi accolta da Cass. n. 24629/2015, che ha dunque deciso la questione difformemente dal tribunale di Pescara

Il Giudice del Tribunale di Pescara aderisce all'orientamento maggioritario, più vicino alla lettera della norma, che pone l'onere di instaurare il procedimento di mediazione a carico di «chi intende esercitare in giudizio un'azione». D'altronde l'atto di opposizione non costituisce l'esercizio di un'azione né un'iniziativa processuale autonoma, ma la reazione difensiva all'impulso procedimentale altrui.

Nel caso di specie va quindi dichiarata improcedibile la domanda proposta dall'opposta con ricorso monitorio. Pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.

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