Niente spese di precetto all’avvocato se prima non comunica al terzo l’ordinanza di assegnazione delle somme

14 Febbraio 2017

Poiché l'ordinanza di assegnazione di crediti resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. acquista efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato solo dal momento in cui sia portata a conoscenza di questi o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificatamente indicato nell'ordinanza stessa, è illegittima l'intimazione, col precetto notificato prima di tale momento, del pagamento di spese o competenze o compensi diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato nell'ordinanza.

Il caso. All'esito di un'espropriazione di crediti intentata dinnanzi al Tribunale territorialmente competente, da una creditrice nei confronti dell'INPS e delle banche sue terze creditrici, veniva resa ordinanza di assegnazione somme, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., con ordine al terzo pignorato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro 20 giorni dalla notificazione della stessa ordinanza. Successivamente, e precisamente dopo 5 mesi dall'emissione di detta ordinanza, questa veniva notificata in uno ad un contestuale precetto di pagamento entro 10 giorni contenente anche l'autoliquidazione delle relative spese e competenze di procuratore.

Una delle banche assegnate corrispondeva solo gli importi indicati nell'ordinanza, pagamento non ritenuto satisfattivo dal legale del creditore procedente il quale intentò, nei confronti della banca altra espropriazione presso terzi. Sull'immediata opposizione dell'Istituto di credito debitore il giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione rimettendo le parti al Giudice di Pace territorialmente competente. Quest'ultimo ritenuto illegittimo il precetto in quanto non sorretto da idoneo titolo esecutivo, accoglieva l'opposizione della banca. Il creditore opposto, dal canto suo, proseguiva l'azione proponendo gravame che veniva rigettato dal giudice dell'appello il quale qualificò contraria a correttezza e buona fede la condotta del creditore, sia per contrasto col termine per adempiere fissato al terzo nella stessa ordinanza azionata, inconciliabile con la facoltà di intimare precetto prima della sua scadenza reclamata dall'appellante, sia e soprattutto con la posizione del terzo pignorato, ignaro della sorte del processo esecutivo e altrimenti vittima di un abuso del processo.

L'appellante proponeva ricorso per cassazione.

Efficacia del titolo esecutivo. I giudici di legittimità, hanno ritenuto infondati ambedue i motivi di ricorso proposti dal ricorrente per violazione di norme di diritto poiché, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza gravata, lungi dal disconoscere la natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c., ne aveva «a chiare lettere» postulato la non azionabilità in uno al precetto, ossia prima del decorso del termine dilatorio fissato al terzo medesimo, termine che ne costituisce un'evidente peculiarità conformemente al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e che va confermato anche nel caso di specie. Sulla scorta di detto principio in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ai sensi del 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario acquistandone nel contempo tale efficacia solo dal momento in cui detta ordinanza sia portata a conoscenza del terzo assegnato o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente ivi indicato.

I Giudici proseguono evidenziando che una volta riconosciuto il difetto di esecutività dell'ordinanza di assegnazione prima della scadenza del termine ivi indicato, minimali esigenze di coerenza sistematica impongono la sospensione anche del potere di agire in executivis in capo al creditore al quale va ricondotta anche la facoltà di richiedere spese o competenze o compensi per il precetto nel medesimo intervallo in base ai principi desumibili dalle leggi che regolano la materia.

Concludendo. Tale soluzione va riconosciuta per garantire l'effettività della tutela della facoltà concessa al nuovo debitore, terzo assegnato, indicato nel titolo – che egli potrebbe legittimamente ignorare per la struttura del processo di espropriazione presso terzi – di adempiere spontaneamente, senza aggravio della sua posizione – già peculiare in quanto originariamente estraneo ai rapporti di debito e credito tra i soggetti effettivamente interessati – e dei relativi oneri e spese e così evitando un uso improprio – se non un abuso – del processo esecutivo di moltiplicazione indebita di spese e competenze e compensi – e quindi, di locupletazione – a danno di soggetti ignari o incolpevoli.

(Tratto da: www.dirittoegiustizia.it)

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