Possibile depositare una seconda memoria istruttoria integrativa? Secondo il Tribunale di Mantova «No»

Redazione scientifica
21 Giugno 2017

Il giudice mantovano ritiene di non poter ammettere una seconda memoria istruttoria integrativa, poiché con il deposito della prima memoria, ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, si determina la consumazione del potere riconosciuto alla parte.

La vicenda. La difesa attorea depositava memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. e chiedeva di essere ammessa alla prova contraria in caso di ammissione dei capitoli di prova avversari.

Il convenuto depositava, in data 11 aprile, una prima memoria, ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; in data 12 aprile, una seconda memoria integrativa e una memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.;

L'ordinata gestione del processo. Il Tribunale adito ritiene di non ammettere per superfluità i capitoli di prova orale dedotti dalla difesa del convenuto indicati nella prima memoria; inoltre, ritiene che «deve ritenersi inammissibile la memoria istruttoria integrativa» - quella depositata il 12 aprile - «posto che il deposito della prima di esse ha determinato la consumazione della facoltà riconosciuta alla parte», rendendo peraltro inutilizzabile il documento allegato alla memoria integrativa.

Il ragionamento del giudice mantovano si basa sul principio per cui «si deve assicurare un'ordinata gestione del processo» e che tale «finalità verrebbe pregiudicata ove le istanze istruttorie venissero formulate in più atti».

Alla luce delle ragioni, il Tribunale rigetta le istanze formulate, dichiara inammissibile la memoria istruttoria di parte convenuta del 12 aprile e inutilizzabile il documento ad essa allegato.

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