La variazione del domicilio eletto e la sua conoscenza legale dalla controparte

Redazione scientifica
31 Luglio 2017

Ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione della sentenza (art. 285 c.p.c.), la variazione del domicilio eletto in primo grado è validamente resa nota alla controparte, nell'arco temporale intercorrente tra il deposito del ricorso in appello secondo il rito locativo e la sua notificazione, ove contenuta nel ricorso ex art. 351 c.p.c. per l‘inibitoria della sentenza stessa già notificata all'appellato: ne deriva che la notificazione della sentenza effettuata al vecchio domicilio non determina la decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

La vicenda. Il Tribunale, all'esito di un giudizio inizialmente instaurato con le forme del rito locativo ma concluso con quelle ordinarie, a seguito di trasformazione del rito, condanna V.Z a rilasciare in favore della società D. un immobile. Contro tale sentenza, V.Z. propone appello con ricorso (erroneamente: dopo la trasformazione del rito avrebbe infatti dovuto proporlo con citazione) ex art. 433 c.p.c., contenente una nuova procura con una diversa elezione di domicilio. La sequenza temporale successiva al deposito del ricorso in appello è poi la seguente:

a) l'appellante notifica all'appellato ricorso ex art. 351 c.p.c. dal quale emerge la variazione di domicilio;

b) l'appellato notifica la sentenza di primo grado al vecchio domicilio;

c) l'appellante notifica il ricorso in appello, col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, all'appellato.

Il giudice del gravame dichiara inammissibile l'appello, poiché la notifica della sentenza di primo grado, avvenuta in un momento anteriore all'instaurazione del giudizio di appello, era stata correttamente effettuata al procuratore in primo grado, presso il domicilio eletto per tale giudizio; inoltre, il nuovo domicilio era stato portato a conoscenza della società solo con la notifica del ricorso in appello successivamente alla definizione del subprocedimento d'inibitoria.

Viene proposto ricorso in Cassazione.

La variazione del domicilio e la sua conoscenza legale. È pacifico in sede di legittimità che, in tema di variazione del domicilio eletto e delle modalità della sua comunicazione alla controparte per farne discendere gli effetti ai fini delle successive notificazioni, «ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario affinchè questa possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto, sicchè la variazione del domicilio eletto, ove non dichiarata nel corso dell'udienza con relativa verbalizzazione, deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento» (Cass. n. 807/2016).

Dunque, per la giurisprudenza maggioritaria, «la variazione è opponibile non perché dichiarata in udienza o notificata alla controparte, ma semplicemente allorchè è propalata con mezzo idoneo a consentire la conoscenza legale».

La notifica andava effettuata al nuovo domicilio eletto. La Corte decide di dar continuità a questo orientamento maggioritario nel caso di specie, la cui peculiarità risiede nel fatto che l'appello, che avrebbe dovuto essere proposto con citazione per il principio dell'ultrattività del rito, è stato introdotto invece con ricorso.

Il punto non è che l'appello si instaura solo con la notificazione, ma che la notificazione della sentenza ai fini dell'art. 285 c.p.c. non può più essere fatta nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, allorchè tale domicilio sia mutato per effetto di un atto portato legalmente a conoscenza della parte vittoriosa notificante.

Il ricorso va pertanto accolto, poiché la parte appellata aveva svolto le proprie difese scritte e di merito nel subprocedimento di inibitoria, pertanto si era realizzata la conoscenza legale sia per implicazione (deposito in cancelleria del ricorso in appello non ancora notificato, contenente la procura con la nuova elezione di domicilio) sia per il compimento dell'atto successivo che la presuppone (difesa della parte appellata nel subprocedimento diretto alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado).

Sulla base di tali argomenti, la Cassazione cassa con rinvio l'impugnata sentenza.

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