Il debitore ingiunto che esegue il pagamento in corso di opposizione deve comunque pagare le spese di tutte le fasi processuali

Redazione scientifica
02 Agosto 2017

Se il debitore paga la somma dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo è unico.

Il caso. L'Ausl proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore del laboratorio di analisi D.F. & C. per le prestazioni extra budget eseguite a favore dell'ingiunta.

Dal momento che l'Ausl eseguiva il pagamento in corso di opposizione, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo; condannava però l'Ausl al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e di opposizione.

La Corte d'appello confermava la decisione di prime cure.

La soccombente Ausl proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l'errore del giudice di merito nel non aver considerato che l'iniziativa monitoria fosse stata assunta per un credito al momento inesigibile, sicché ne sarebbe dovuta derivare la condanna della parte ingiungente alle spese.

«Il ricorso è inammissibile perché eccentrico rispetto ai principi che governano la soccombenza virtuale». Invero, la valutazione del giudice di merito di porre a carico dell'ingiunta le spese in base al criterio della soccombenza virtuale resiste alle censure poiché è pacifico in sede di legittimità che «se il debitore paga la somma dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al complessivo volgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria» (v. Cass. n. 5336/1997; Cass. n. 14126/2000; Cass. n. 19126/2004; Cass. n. 7526/2007).

Il criterio di globalità. In conclusione, la valutazione della soccombenza va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 c.p.c. (v. Cass. n. 9587/2015). Quindi il creditore opposto che si veda riconosciuto il proprio credito, ove legittimamente subisca la revoca del decreto per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale monitorio, poiché la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità.

Tuttalpiù il giudice può addivenire ad una parziale compensazione valutando la fondatezza dei motivi di opposizione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.