Raddoppio del contributo unificato: non si applica al ricorrente in via incidentale se il ricorso è inefficace per l'inammissibilità di quello principale

Redazione scientifica
03 Agosto 2017

Il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente in via principale, non trova applicazione nei confronti della ricorrente in via incidentale, se il ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 334, comma secondo, c.p.c., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale diviene tanquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte.

La Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso in esame, fa discendere l'inefficacia del ricorso incidentale.

Ricorrendo i presupposti ex art. 13 comma–quater d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti in via principale, che però non trova applicazione nei confronti della ricorrente in via incidentale, il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 334, comma secondo, c.p.c., in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di rigetto o ad una declatoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali l'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002 prevede che chi ha proposto l'impugnazione debba versare un ulteriore importo di contributo unificato (Cass. n. 23175/2015 in caso di rinuncia al ricorso; Cass. n. 19560/2015 in caso di declatoria di estinzione del giudizio; Cass. n. 13636/2015 in caso di sopravvenuto difetto di interesse; Cass. n. 3542/2017).

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