Partecipazione delle parti agli accertamenti disposti dal t.m. nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di adottabilità dei minori
12 Luglio 2016
Quali poteri spettano alle parti di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore con riguardo alle attività di indagine demandate dal T.M. ad istituti e operatori specializzati?
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 184 del 1983 (legge adozioni), il presidente del Tribunale per i minorenni (T.M.), ricevuto il ricorso con cui il P.M.M. chiede darsi corso alla dichiarazione di adottabilità, deve, all'occorrenza, immediatamente disporre, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, l. cit., le parti del giudizio (genitori del minore o parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore medesimo e quest'ultimo), assistite da un difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal T.M., possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. In altri termini, nell'ambito del procedimento in questione deve essere pienamente applicato il principio del contraddittorio. In ordine alle modalità di esplicazione di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, espresso opinioni parzialmente differenti. Secondo l'orientamento più recente, con riferimento alle relazioni degli istituti ed operatori specializzati di aggiornamento al T.M. sulle condizioni psico-fisiche del minore, il suddetto principio si esplica con modalità diverse da quelle ordinarie: « il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, di estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto dell'art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo» (Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2015, n. 23976; Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 2013, n. 2780). Secondo un altro orientamento – che, ad avviso di chi scrive, è da ritenere preferibile -, il disposto dell'art. 10, comma 2, l. cit. deve essere interpretato «in coerenza con la finalità della novella di traghettare il processo di adozione da processo del giudice in un processo delle parti, nel senso che: a) ai difensori delle parti va data preventiva comunicazione di qualsiasi accertamento disposto dal giudice; b) le parti possono intervenire alla sua assunzione personalmente e a mezzo dei propri consulenti tecnici e difensori; c) le parti devono essere poste in grado di conoscerne comunque le risultanze, nonché di dedurre in ordine ad esso e di presentare le proprie difese. Ne consegue l'inutilizzabilità dell'atto di indagine acquisito senza rispettare le forme descritte, sempre che sia dimostrato dalla parte lo specifico pregiudizio al diritto di difesa e l'influenza determinante sulla decisione (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1838; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2010, n. 7282).
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