L’opposizione al decreto di liquidazione dei ctu va proposta nel termine di 30 giorni

Redazione scientifica
07 Marzo 2017

In tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell'originario testo dell'art. 170 d.R.R. n. 115/2002 col nuovo testo introdotto dall'art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c.. per il procedimento sommario di cognizione, pari a trenta giorni.

La vicenda. Nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale, il giudice istruttore con ordinanza notificata alle parti il 3 aprile 2013 liquidava le spettanze dei consulenti tecnici. Avverso tale ordinanza, il “separando” marito proponeva opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in cancelleria il 31 maggio 2013.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo, essendo stato depositato oltre il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, ex d.lgs. n. 150/2011.

L'impugnazione era proponibile sine die? Veniva quindi proposto ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva violato l'art. 14 disp. preliminari c.p.c. e l'art. 152 c.p.c.. Nel dettaglio sosteneva che l'art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011, avendo sostituito l'originario testa dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, che prevedeva il termine di 20 giorni per proporre opposizione avverso il decreto di pagamento delle spettanze all'ausiliario del giudice, ha introdotto un testo che non prevede alcun termine e alcun obbligo di comunicazione alle parti e quindi avverso il decreto di liquidazione delle spettanze l'impugnazione sarebbe proponibile sine die.

No, il termine va individuato nell'art. 702-quater c.p.c... «La doglianza non è fondata». Invero, il nuovo testo dell'art.170 d.p.r. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 34, comma 17 d.lgs. n. 150/2011) rinvia per l'opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato all'art. 15 del d. lgs. n. 150/2011. Quest'ultima disposizione stabilisce che le controversie previste dall'art. 170 d.p.r. n. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione. Spiega quindi la Cassazione, alla luce della ricostruzione normativa, che «la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella di cui all'art. 702-quater c.p.c. (…) che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione».

…ed è pari a 30 giorni. Sulla base di tali argomenti, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell'originario testo art. 170 d.p.r. n. 115/2002 col nuovo testo introdotto dall'art. 34, comma 17, d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c.. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; conseguentemente il termine per proporre opposizione ex art. 170 D.p.r. n. 115/2002 è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.