Spese del precetto notificato unitamente al titolo esecutivo

Lorenzo Balestra
07 Luglio 2017

La sentenza in commento affronta la questione dell'esperibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione anche in sede di ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato.
Massima

L'ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato, pur non idonea, per sua natura, ad assumere veste di giudicato, costituisce titolo esecutivo e, pertanto, può essere notificata unitamente al precetto.

Tuttavia, se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo, che adempia entro la scadenza, non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, in quanto il credito, stante il termine per l'adempimento, non era esigibile al momento della notifica del precetto unitamente all'ordinanza di assegnazione.

Il caso

Tutto ha origine da un pignoramento presso terzi, ove il terzo è un istituto di credito e si incentra sulle “modalità e tempistica” dell'esecuzione presso il terzo pignorato.

L'ordinanza, invero, è estremamente sintetica, stante la “chiarezza” del problema che è chiamata a risolvere.

Il terzo, infatti, adempie esattamente, corrispondendo la somma pignorata presso lo stesso.

Il creditore procedente vuole, però, che vengano corrisposte anche le somme indicate in precetto, cioè le spese del precetto che è stato notificato assieme all'ordinanza di assegnazione.

Ultimo tassello risiede nel fatto che, nell'ordinanza stessa, era fissato un termine entro il quale corrispondere tali somme, termine puntualmente osservato dall'istituto di credito.

Alla richiesta del creditore, giustamente, il terzo pignorato si oppone mediante opposizione all'esecuzione, giudicando non dovute le somme richieste quali spese di precetto e ciò fa giustamente, come viene confermato non solo nelle fasi di merito ma anche in Cassazione.

La questione

La sentenza in commento affronta la questione circa l'esperibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione anche in sede di ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato.

Le soluzioni giuridiche

Per risolvere correttamente la questione è necessario premettere brevi cenni sulla natura dell'ordinanza di assegnazione di somme e sulla natura del precetto.

Quanto alla natura giuridica dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi, vi è un ampio dibattito, che qui non può certamente essere riproposto, sia sulla sua effettiva natura, sia sull'ambito dei rimedi che si possano esperire nei suoi confronti, passandosi dall'opposizione agli atti esecutivi all'opposizione all'esecuzione (come nel nostro caso), fino al rimedio dell'appello nel caso in cui l'ordinanza presenti aspetti decisori nel merito, dovendosi, in questo ultimo caso, privilegiare la sostanza sulla forma (per una panoramica delle problematiche attinenti all'ordinanza di assegnazione vedi le chiare pagine di R. Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. - testo della Relazione al Convegno dal tema “L'espropriazione presso terzi: esperienze applicative alla luce della riforma”, tenutosi presso l'Università del Molise, il 13 aprile 2012, in http://www.judicium.it/wp-content/uploads/saggi/281/R.%20Tiscini.pdf).

In sintesi possiamo qui affermare che la lettura dominante in giurisprudenza identifica l'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo della procedura espropriativa preso terzi qualificandola quale provvedimento giudiziale esecutivo, ma inidoneo al giudicato in senso proprio

In altri termini, premesso che il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di assegnazione, svolge (o può svolgere) una cognizione sommaria sui presupposti del diritto, ben si può qualificare detto provvedimento, allo stesso tempo, tanto decisorio, quanto privo di accertamento.

Ne consegue, pertanto, la sua natura di titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato.

Quanto alla natura giuridica del precetto bisogna partire dal dato normativo (art. 480 c.p.c.) che lo identifica come quell'atto con il quale si intima di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo.

Per questo motivo, pertanto, l'intimazione deve essere aderente alla prescrizione del titolo esecutivo.

Anche se, soprattutto in dottrina, si discute sulla natura del precetto, la posizione dominante lo identifica quale atto preliminare rispetto all'esecuzione, ma estraneo ad essa. Infatti, l'art. 491 c.p.c., espressamente prevede che l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, mentre con il precetto si annunzia solamente la successiva ed eventuale esecuzione.

Date queste premesse la Corte, innanzitutto, qualifica l'esatta natura dell'opposizione alle richieste del creditore procedente, affermando, correttamente, a parere di chi scrive, che si tratti di opposizione all'esecuzione e ciò compie in difformità a pronunce risalenti dalle quali si evince che il rimedio esperibile sarebbe sempre e solo l'opposizione agli atti esecutivi (o in alternativa l'appello se vi fossero ordinanze aventi, in sostanza, carattere decisorio, sempre, ovviamente, nei limiti derivanti dal procedimento esecutivo che non potrà mai spingersi a quanto forma oggetto del giudizio di merito nella formazione del titolo) in quanto il carattere dell'ordinanza di assegnazione, tesa a concludere il procedimento esecutivo, non potrebbe “sopportare” un'opposizione all'esecuzione, oramai conclusa nel suo iter processuale.

E ciò fa riportando la chiara argomentazione contenuta in Cass. n. 11493/2015: «L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge)».

Continua la Cassazione affermando, proprio tenuta presente la natura dell'atto di precetto, che: «… sebbene non sia in discussione che l'ordinanza di assegnazione costituisca titolo esecutivo nei confronti del terzo (tra le altre, Cass. n. 30457/2011), e si ammetta che essa possa essergli notificata unitamente al precetto, nondimeno se nell'ordinanza viene fissato al terzo un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che paghi nel termine non può comunque essere tenuto al pagamento delle spese di precetto ove intimate, in quanto superflue ed in quanto il credito intimato non è ancora esigibile quando gli viene precettato o è già stato addirittura pagato (come nella specie, in cui il M. P. aveva provveduto al pagamento della somma portata dall'ordinanza nei venti giorni dalla notifica della stessa). Diversamente opinando si verrebbe a gravare il terzo pignorato di un ingiustificato aggravio di spese, privandolo della possibilità, coessenziale alla funzione stessa del termine per adempiere di venti giorni tra l'emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto, di adempiere spontaneamente alla propria obbligazione senza sostenere ulteriori oneri».

Osservazioni

E questa un decisione che fa certamente chiarezza sull'esperibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione anche in sede di ordinanza di assegnazione da parte del terzo pignorato e ciò compie, appunto, facendo prevalere la sostanza del provvedimento sulla sua natura di atto conclusivo del processo esecutivo.

Infatti, ogniqualvolta la doglianza non si riferisca all'atto esecutivo in sé, come tale non viziato, ma al contenuto della pretesa da parte del creditore procedente, è l'opposizione all'esecuzione lo strumento idoneo, appunto, ad opporsi non all'an del dovuto ma al quantum.

Ma questa pronuncia impone anche un'attenta riflessione sulla prassi che vede, troppo spesso ed immotivatamente, un automatismo nell'utilizzo della notifica del titolo esecutivo e del precetto assieme.

Abbiamo visto sopra, infatti, che il precetto, quale atto prodromico all'esecuzione, fonda la sua ragione, appunto, sul titolo esecutivo.

Di conseguenza ogni richiesta o intimazione che si discosti sia dal contenuto del titolo esecutivo che dalle modalità di adempimento di quanto contenuto in esso, deve considerarsi del tutto superflua.

Principio generale è che non si possa gravare di obblighi ulteriori il debitore che adempia esattamente.

Un precetto che non rispetti tali principi sarebbe del tutto superfluo e, arrivo ad affermare, inefficace e foriero anche di eventuali responsabilità di ordine deontologico per aver utilizzato un eccesso di difesa.

Guida all'approfondimento

In dottrina, sulla natura dell'ordinanza di assegnazione, fra gli altri:

  • Vaccarella, voce “Espropriazione presso terzi”, in Digesto, disc. priv. sez. civ., 2001, vol. VIII, 107.

Sulla natura del precetto, fra gli altri:

  • Andrioli, “Commento al codice di procedura civile”, III, Jovene - Napoli, 1957, 40 ss.;
  • Satta, Punzi, “Diritto processuale civile”, CEDAM - Padova, 2000, 590.
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