Opposizione a decreto ingiuntivo e ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.
10 Giugno 2016
Il quadro normativo
Il Tribunale di Roma (Trib. Roma, sez. VIII, ord., 24 febbraio 2014) da cui prende spunto questo focus si esprime nel senso della inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In essa, in particolare, si sposa la tesi secondo cui la concessione di una ordinanza ingiuntiva nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consentirebbe una duplicazione dei titoli esecutivi in capo al creditore opposto che non sarebbe superabile in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. L'interesse alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. nasce, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto laddove il decreto stesso non sia mai stato, ovvero non sia più, provvisoriamente esecutivo. Se, infatti, il decreto è già esecutivo ex art. 642 c.p.c. ovvero la sua provvisoria esecutività è stata concessa in corso di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., evidentemente non vi è interesse dell'opposto all'ottenimento di un ulteriore titolo esecutivo costituito, per l'appunto, dall'ordinanza ex art. 186-ter. Il dibattito sorge, in particolare, rispetto all'ammissibilità dell'istanza per ottenere l'ordinanza rispetto a somme che già siano oggetto del decreto monitorio, evidentemente in funzione della provvisoria esecutività almeno per una parte delle somme richieste in via monitoria e per le quali la provvisoria esecutività sia esclusa (perché si è al di fuori dei presupposti degli artt. 642 e 648 c.p.c. o anche perché, sia pur concessa la provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., il debitore ne abbia ottenuto l'inibitoria). In particolare, il problema del cumulo dell'ordinanza ingiuntiva e del decreto sorge anche – e nonostante – la previsione della possibilità di concessione dell'esecutività parziale del d.i. ex art. 648, comma 1, c.p.c. perché questa norma si mostra di rigida applicazione in funzione dei presupposti che essa stessa individua per la concessione dell'esecutività provvisoria parziale e, pertanto, si può porre in concreto il problema – e la necessità - per l'opposto di ottenere un titolo esecutivo ulteriore almeno per una parte delle somme già oggetto del d.i. La dottrina e la giurisprudenza sul punto si sono sostanzialmente divise in due correnti di pensiero, la prima radicalmente contraria alla concessione, la seconda, invece, favorevole. In particolare, una delle ricorrenti motivazioni addotte dall'orientamento contrario alla concessione è quella relativa alla duplicazione del titolo esecutivo giudiziale nell'eventualità di estinzione del processo. Infatti, qualora il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estinguesse, sia il decreto ingiuntivo che l'ordinanza ex art. 186-ter, eventualmente concessa nel corso del giudizio, consentirebbero al creditore di agire in executivis senza che il rimedio ex art. 615 c.p.c. possa offrire al debitore la ragionevole tutela nei confronti del cumulo di titoli esecutivi. La seconda ricorrente motivazione è il richiamo al bis in idem (sostanzialmente presupposto anche nel provvedimento che si annota, anche se non espressamente richiamato), dovuto alla considerazione che con l'ordinanza ex art. 186-ter resa nel corso del giudizio di opposizione verrebbe sostanzialmente ri-esercitato il potere monitorio già consacratosi con l'emanazione del decreto ingiuntivo, con il conseguente rischio della formazione di un doppio giudicato sullo stesso credito nel caso di estinzione del processo di opposizione a d.i.
Duplicazione dei titoli esecutivi giudiziali
Il rischio della duplicità delle azioni esecutive può essere ovviato a mio parere con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.; in particolare, laddove il debitore abbia già adempiuto al debito consacrato nell'ordinanza ingiuntiva esecutiva, egli potrebbe opporsi all'esecuzione intrapresa sulla base del decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato azionando la parziale estinzione del debito per l'intervenuto pagamento. Il problema si pone soprattutto con riferimento all'ipotesi in cui, estintosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia già pendente il procedimento esecutivo iniziato dal creditore opposto sulla base dell'ordinanza ingiuntiva; infatti, come si è rilevato, il creditore potrebbe in questa ipotesi agire in via esecutiva per l'intero credito consacrato nel decreto ingiuntivo senza che, si è rilevato, il debitore possa opporgli né la carenza di interesse ad agire, né l'inesistenza del diritto sostanziale oggetto dei due titoli esecutivi. Le soluzioni proposte sono state, in questo caso, quelle della novazione del titolo esecutivo; in sostanza verrebbe meno il titolo esecutivo provvisorio costituito dall'ordinanza ingiuntiva che sarebbe «novato» dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo. Conseguentemente il debitore potrebbe proporre l'opposizione di merito non già alla seconda esecuzione iniziata sulla base del decreto ma, piuttosto, con l'opposizione alla prima esecuzione forzata, deducendo la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ingiuntiva. Questa soluzione, in realtà, si fonda sulla affermata inidoneità al giudicato dell'ordinanza ingiuntiva, a differenza del decreto ingiuntivo «sopravvissuto» all'estinzione del giudizio di opposizione. Ma, come visto, l'idea preferibile a mio parere è quella della piena idoneità al giudicato dell'ordinanza ingiuntiva nel caso, pur patologico, dell'estinzione del processo. Vi è da chiedersi, di conseguenza, se la soluzione prospettata per risolvere il problema della duplicazione dei titoli esecutivi giudiziali sia ugualmente utilizzabile a fronte della affermata efficacia di giudicato di entrambi i titoli, ordinanza e decreto. Riterrei, in proposito, non esservi ostacoli di sorta; se è vero che il giudicato sul decreto ingiuntivo prevale sul giudicato portato dall'ordinanza ex art. 186-ter (minore, in termini di accertamento positivo), allora la novazione del titolo esecutivo ben può essere possibile e il debitore opposto potrà opporsi alla seconda esecuzione forzata iniziata sulla base del decreto ingiuntivo, deducendo, qualora già intervenuto, il pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza anticipatoria. Oppure potrà opporsi alla prima esecuzione forzata, deducendo la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo perché «sostituito» dal nuovo giudicato di importo maggiore.
In conclusione
L'idea che l'ordinanza ingiunzione possa essere chiesta e concessa nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mi sembra ineccepibile. Ciò perché il giudizio di opposizione è, incontrastabilmente, un giudizio a cognizione piena e non più sommaria, nel quale può dunque trovare applicazione la tutela anticipatoria interinale nelle sue diverse forme e, senz'altro, l'ordinanza ingiunzione pur se per una somma inferiore rispetto al diritto sostanziale azionato in via monitoria. Se, infatti, nel rito ordinario è consentita la scissione strutturale tra la sentenza e l'ordinanza che ne anticipa gli effetti e che è destinata a confluire in essa, non vedo ragioni per cui questa stessa scissione non debba essere consentita in un giudizio a cognizione piena qual è quello oppositorio, logicamente destinata a confluire nella sentenza che chiude il giudizio stesso e sostituisce il decreto ingiuntivo opposto. Il problema è, pertanto, solo quello della patologia; ossia che questa scissione strutturale diventi sostanzialmente irretrattabile a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Poiché, però, l'estinzione non prescinda mai dalla volontà o, comunque, dall'attività del debitore opponente e come, pertanto, la formazione di due titoli esecutivi giudiziali sia dallo stesso senz'altro evitabile.
C. ASPRELLA, Cumulo dei titoli esecutivi giudiziali e opposizione all'esecuzione, in Rivista esecuz. forzata, 2014, 371 e ss.; NEGRI, Commento all'art. 186-ter c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Torino, 2012, t. III, 460 e ss.; MURONI, La tutela anticipatoria di cui all'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: brevi note sull'ammissibilità del cumulo di titoli esecutivi giudiziali, RCP, 2000, f. 2, 331 e ss.; RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 471 e ss.; Id., Procedimento per decreto ingiuntivo, in I procedimenti sommari e speciali, I, a cura di Chiarloni-Consolo, Torino, 2005, 434 e ss. |