Giudicato esterno: come e quando rileva

Redazione scientifica
11 Gennaio 2017

Il giudicato rileva di per sé, indipendentemente dal momento in cui si sia prodotto e a prescindere dalle preclusioni processuali che siano maturate, infatti può essere rilevato d'ufficio anche nella fase di legittimità.

Il caso. La Cassazione è intervenuta sulla questione della rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno in caso di obbligazioni solidali. Nel dettaglio, la vicenda portata all'attenzione del Supremi Giudici riguarda la responsabilità civile da incidente stradale, il suo accertamento e i profili di liquidazione del danno.

Con un unico motivo di ricorso, si denunciava la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. Secondo i ricorrenti il giudice di seconde cure aveva omesso di valutare gli effetti della sentenza - emessa dal Giudice di Pace - che costituiva, rispetto al giudizio di liquidazione, un giudicato esterno, al quale il giudice di secondo grado doveva attenersi. Tale sentenza era stata prodotta in giudizio ed era munita della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c..

Il giudicato esterno ha rilevanza nel successivo giudizio? «Il motivo è fondato». I Giudici Supremi nel motivare la decisione ricordano i principi giuridici legati al tema dell'exceptio rei judicatae.

  • Il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi sull'esistenza del giudicato quando emerga da atti prodotti nel corso del giudizio di merito.
  • Giudicato interno ed esterno hanno la medesima autorità ex art. 2909 c.c.;
  • Entrambi sono atti alla eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e alla stabilità delle decisioni, le quali interessano non solo le parti in causa;
  • La rilevanza del giudicato esterno non è subordinata ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi, che invece possono essere allegati in ogni stato e fase del giudizio di merito (Cass., Sez. Un. 25 maggio 2001, n. 226)
  • Il giudice di legittimità può accertare direttamente esistenza e portata del giudicato esterno con cognizione piena estesa al riesame, alla valutazione ed alla interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendente dall'interpretazione data dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24644).
  • Il giudicato esterno può far stato nel processo se è certa la sua esistenza e quindi se – come nella fattispecie in esame – venga prodotta la sentenza con il relativo attestato di cancelleria previsto ex art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 21469/2013). In particolare nel caso in esame la sentenza munita dell'apposita attestazione conteneva l'accertamento della responsabilità del sinistro, domandato dai terzi trasportati sul veicolo, nella misura pari del 50% in capo a ciascuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, sussistendo una concorrente responsabilità. Tale pronuncia è rilevante nel giudizio in esame poiché «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause (…) preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. Un., n. 26927/2008)»;
  • Infine, «con riferimento al rilievo che assume l'accertamento del grado di responsabilità dei danneggiati nel successivo giudizio avente ad oggetto il regresso tra i diversi obbligati in solido» - spiega la Cassazione - «è certo che a norma dell'art. 1306, comma 1, c.c. (…) i condebitori solidali che non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di uno di essi assumano, di fronte al giudicato, la posizione di terzi: sicchè la relativa pronuncia non potrebbe avere effetto, quale res judicata, nei loro confronti nel successivo giudizio in cui sia fatto valere il diritto di regresso» (Cass., n. 19492/2007); proposizione inversa vale ove o giudizi vertano tra le stesse parti e nel primo giudizio si sia dibattuto dell'esistenza e della gravità delle colpe dei danneggiati, nonché delle entità delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., n. 5748/1988);

Nella fattispecie in esame, veniva in esame un giudicato rilevante rispetto al procedimento pendente, che erroneamente il Tribunale non ha ritenuto formato nel momento della sua decisione: infatti «il giudicato rileva di per sé, indipendentemente dal momento in cui si sia prodotto e a prescindere dalle preclusioni processuali che siano maturate, invero può essere rilevato d'ufficio anche nella fase di legittimità (Cass. n. 11365/2015).

Sulla base di tali argomenti la Cassazione accoglie il motivo e cassa l'impugnata sentenza.

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