Responsabilità solidale per l'omessa notifica della cartella di pagamento
12 Settembre 2016
IL CASO Equitalia Sud Spa propone ricorso in Cassazione contro Tizio, contro UTG di Napoli e contro il Ministero dell'interno avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'appello di Tizio ed annullato la cartella esattoriale, con condanna alle spese. Il giudice del merito, infatti, riteneva che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisse con la spedizione ma che fosse necessario perfezionarla con la consegna del plico, considerando l'avviso di ricevimento «il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita». Per questo in caso di mancata produzione dell'avviso, la notifica è da considerarsi invalida e la cartella, basata su avviso di accertamento non regolarmente notificato, illegittima.
OMESSA NOTIFICA DEL VERBALE Equitalia denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. e vizi di motivazione dichiarando che, essendo l'omessa notifica del verbale ascrivibile solo alla Prefettura o al Ministero, la società esercente il servizio di riscossione non poteva essere ritenuta soccombente.
RIMEDI ESPERIBILI La Corte elenca anzitutto i rimedi esperibili contro la cartella esattoriale: rimedi ex art. 617 c.p.c. nei termini perentori di legge, opposizione ex lege n. 689/1981 e opposizione ex art. 615 c.p.c. (Cass. civ., 20 aprile 2006 n. 9180), specificando che nel caso di specie l'opposizione alla cartella è stata proposta per la mancata notifica del verbale, ascrivibile dunque alla violazione di l. n. 689/1981, in funzione recuperatoria della pregressa tutela.
CONDANNA IN SOLIDO La Corte richiama afferma che, «se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido (Cass. civ., n. 8494/2016)». Infatti Equitalia, con il suo comportamento, aveva determinato la necessità del processo. D'altronde, come già chiarito da Cass. civ. 10 novembre 2011 n. 23459, «la soccombenza stessa è applicazione del principio di causalità per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati ».
La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
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